Art. 2 
 
           Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui 
     si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «La
prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti  con  "bollino
di affidabilita' fiscale". Ai  fini  della  disposizione  di  cui  al
periodo  precedente,  i  ricorrenti  con  "bollino  di  affidabilita'
fiscale"  sono  i  contribuenti  soggetti  alla  disciplina  di   cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai
quali sia stato attribuito un  punteggio  di  affidabilita'  pari  ad
almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti  a  quello  di
proposizione  del  ricorso  per   i   quali   tali   punteggi   siano
disponibili».