Art. 2 Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».