Art. 3 
 
        Misure per la definizione del contenzioso tributario 
               pendente presso la Corte di cassazione 
 
  1. Presso la Corte di cassazione e' istituita  una  sezione  civile
incaricata esclusivamente della  trattazione  delle  controversie  in
materia tributaria. 
  2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi  adeguati
al fine  di  stabilizzare  gli  orientamenti  di  legittimita'  e  di
agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti  presso  la
Corte di cassazione in materia tributaria,  favorendo  l'acquisizione
di una specifica competenza da parte dei  magistrati  assegnati  alla
sezione civile di cui al comma 1.