Art. 4 
 
           Disposizioni in materia di processo tributario 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «commissione tributaria provinciale»,  «commissioni
tributarie   provinciali»,   «commissione   tributaria    regionale»,
«commissioni  tributarie  regionali»,  «commissione   tributaria»   e
«commissioni  tributarie»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,  «corte
di giustizia  tributaria  di  secondo  grado»,  «corti  di  giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo
e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e  secondo
grado»; 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). - 1. Le corti
di giustizia tributaria  di  primo  grado  decidono  in  composizione
monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse
le controversie di valore indeterminabile. 
      2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi
dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale
calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 
      3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia  tributaria
di primo grado in composizione monocratica si  osservano,  in  quanto
applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le  disposizioni
ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»; 
    c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Non  e'  ammesso  il  giuramento.  La  corte  di  giustizia
tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche
senza l'accordo delle parti, puo' ammettere  la  prova  testimoniale,
assunta con le forme  di  cui  all'articolo  257-bis  del  codice  di
procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria  sia  fondata
su verbali o altri atti facenti fede fino  a  querela  di  falso,  la
prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse  da  quelle
attestate dal pubblico ufficiale»; 
    d) all'articolo 15, il comma 2-octies e' sostituito dal seguente: 
      «2-octies. Qualora una delle  parti  ovvero  il  giudice  abbia
formulato una proposta conciliativa, non accettata  dall'altra  parte
senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le  spese
del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle
sue pretese risulti inferiore al contenuto  della  proposta  ad  essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione  le  spese  si  intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente  convenuto
nel processo verbale di conciliazione»; 
    e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis.  In  caso  di  rigetto  del  reclamo   o   di   mancato
accoglimento della proposta di  mediazione  formulata  ai  sensi  del
comma 5, la soccombenza di una delle  parti,  in  accoglimento  delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta,  per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle  relative  spese
di giudizio. Tale  condanna  puo'  rilevare  ai  fini  dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»; 
    f) all'articolo 47: 
      1) al comma  2,  dopo  la  parola:  «utile»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno   dalla
presentazione  della  medesima  istanza,»,  la  parola:  «dieci»   e'
sostituita dalla seguente: «cinque»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «L'udienza   di   trattazione   dell'istanza   di
sospensione non puo', in  ogni  caso,  coincidere  con  l'udienza  di
trattazione del merito della controversia»; 
      2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono  inserite
le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza»; 
      3) il comma 5-bis e' abrogato; 
    g) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia
tributaria). - 1. Per le controversie soggette  a  reclamo  ai  sensi
dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile,
puo' formulare alle parti una proposta conciliativa,  avuto  riguardo
all'oggetto del giudizio e all'esistenza di  questioni  di  facile  e
pronta soluzione. 
      2. La  proposta  puo'  essere  formulata  in  udienza  o  fuori
udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti.  Se
e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse. 
      3. La causa puo' essere rinviata alla successiva udienza per il
perfezionamento  dell'accordo  conciliativo.  Ove  l'accordo  non  si
perfezioni, si procede nella stessa udienza  alla  trattazione  della
causa. 
      4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo
verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini  e
le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per
la riscossione delle  somme  dovute  all'ente  impositore  e  per  il
pagamento delle somme dovute al contribuente. 
      5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione  del  giudizio
per cessazione della materia del contendere. 
      6. La proposta di conciliazione non puo' costituire  motivo  di
ricusazione o astensione del giudice»; 
    h) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all'articolo 48-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1». 
  2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
      «La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo
comma opera altresi' in caso  di  accoglimento  dell'istanza  di  cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023: 
      a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 marzo  2012,
n. 44, e' abrogato; 
      b) all'articolo 37 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
        1) al comma 12, il terzo periodo e' soppresso; 
        2) al comma 13, il primo periodo e' soppresso; 
      c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019
sono aumentati del 130 per cento; 
      d) per l'incremento del fondo risorse decentrate  destinato  al
trattamento  economico  accessorio  da   riconoscere   al   personale
amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di
risultato dei dirigenti in servizio  presso  le  corti  di  giustizia
tributaria  di  primo  e  secondo  grado,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva annua di 7 milioni di euro. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23  ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, e' sostituito dai seguenti: 
    «4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33  e  34
del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  da  parte  dei
contribuenti e dei  loro  difensori,  degli  enti  impositori  e  dei
soggetti   della   riscossione,   dei   giudici   e   del   personale
amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado,  puo'  avvenire  mediante  collegamento  audiovisivo  tale  da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il
luogo dove avviene il collegamento da remoto e'  equiparato  all'aula
di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  secondo  le  modalita'
previste nel primo periodo del presente comma puo'  essere  richiesta
dalle parti nel ricorso, nel  primo  atto  difensivo  o  in  apposita
istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi  prima
della data di trattazione.  L'udienza  si  tiene  a  distanza  se  la
richiesta e' formulata da tutte le  parti  costituite  nel  processo,
trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere
presso  la  sede  delle  corti  di  giustizia  tributaria   contenuta
nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le  udienze
di cui all'articolo 34 del  decreto  legislativo  n.  546  del  1992,
tenute  dalla  corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado  in
composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma  2,
e 52, comma 3, del medesimodecreto legislativo n.  546  del  1992  si
svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la  possibilita'  per
ciascuna delle parti  di  richiedere  nel  ricorso,  nel  primo  atto
difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni,  la  partecipazione
congiunta all'udienza  del  difensore,  dell'ufficio  e  dei  giudici
presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide
sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne  da'  comunicazione
alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso  in
cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque  consentita  a  ciascun
giudice la partecipazione presso la sede  della  corte  di  giustizia
tributaria.   Le   regole   tecnico-operative   per   consentire   la
partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate  dal  decreto
del direttore generale delle finanze  11  novembre  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre  2020.  Il  direttore
generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale,  puo'  in  ogni  momento
modificare il suddetto decreto, anche  tenuto  conto  dell'evoluzione
tecnologica. 
    4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso  notificato  dal
1° settembre 2023».