Art. 6 
 
   Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente:  «5-bis.  L'amministrazione
prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto  impugnato.  Il
giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che  emergono  nel
giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza
manca  o  e'  contraddittoria  o  se  e'  comunque  insufficiente   a
dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza
con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui
si fondano la pretesa  impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di
rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di
accertamenti impugnati».