Art. 8 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino  al  31
dicembre 2026, i componenti delle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e  secondo  grado,  indipendentemente  dalle  funzioni  svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso: 
    a) il 1° gennaio 2023 qualora  abbiano  compiuto  settantaquattro
anni di eta' entro il 31 dicembre  2022,  ovvero  al  compimento  del
settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023; 
    b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre'  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2023,  ovvero  al  compimento  del
settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024; 
    c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto  settantadue  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2024,  ovvero  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025; 
    d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di
eta'  entro  il  31  dicembre  2025,   ovvero   al   compimento   del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r),
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),  d),
g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  b),  si
applicano ai ricorsi notificati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023.
Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso  variabile
spettante al presidente e al presidente di  sezione  delle  corti  di
giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
  5. In sede di prima applicazione  della  presente  legge,  ai  fini
della sua  migliore  implementazione,  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7,  sono
indette le  elezioni  per  la  scelta  della  componente  togata  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della
componente  togata  deve  essere  assicurata,  in   ogni   caso,   la
rappresentanza  in  Consiglio  di  almeno  un  magistrato  tributario
proveniente   dalla   magistratura   ordinaria,   uno    da    quella
amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra
coloro  che  sono  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di   cui
all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui  al  periodo  precedente,  il
rispettivo corpo elettorale e' formato dai magistrati tributari e dai
giudici  tributari  provenienti  dalla  corrispondente  magistratura.
Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono  eleggibili  nella
componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che
possano ultimare la consiliatura prima  del  collocamento  a  riposo.
Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la
durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta  dei  componenti
del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento. 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti  milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non  inferiore
a quindici milioni di euro». 
  7. La disposizione di cui al comma 6  si  applica  agli  interpelli
presentati a decorrere dal 1°  gennaio  2023,  anche  se  relativi  a
investimenti precedenti a tale data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 31 agosto 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Franco, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia