Art. 10 
 
     Tracciabilita' di animali oggetto di scambi ed importazioni 
 
  1. Gli animali provenienti o destinati ad altro  Stato  dell'Unione
europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento  di  origine
al luogo di destinazione. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di  ungulati
e pollame oggetto di scambi tra  Stati  dell'Unione  europea  possono
essere effettuati anche tramite il passaggio in centri  di  raccolta,
come definiti all'articolo 2,  comma  1,  lettera  g),  del  presente
decreto, con le modalita' e i tempi di cui agli articoli 133,  134  e
135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato  (UE)
n. 2020/688. 
  3. Gli ungulati provenienti da un altro Stato  dell'Unione  europea
mantengono il codice di identificazione di  origine  dell'animale  e,
per  le  specie  animali  per  cui  e'  previsto,  il  documento   di
identificazione individuale rilasciato in conformita' alla  normativa
dell'Unione europea. 
  4. L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di  animali
provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in  BDN
entro sette giorni dall'arrivo con le modalita' stabilite dal manuale
operativo. 
  5. L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o
di  pollame  provenienti  da  altri  Stati  dell'Unione  europea,  ad
eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo  continuativo
tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di  cui  al
comma 4, prima di ulteriori movimentazioni  ad  eccezione  di  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto  del  Ministro  della
salute 30 settembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
dicembre 2021, n. 302.  Sono  fatte  salve  le  movimentazioni  verso
macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento. 
  6.  L'operatore  dello  stabilimento  di   ingresso   di   ungulati
provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati  all'articolo  17  del
regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2021/520,  e,  per  gli  equini,
all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE)  n.  2021/963,  in
ogni caso prima che l'animale  lasci  lo  stabilimento,  provvede  ad
identificare e registrare ciascun animale ai sensi  dell'articolo  9,
comma 1, con le modalita' stabilite dal manuale operativo. 
  7. Sono esclusi  dall'obbligo  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6  gli
operatori: 
    a) di ungulati che sono macellati entro cinque  giorni  dal  loro
ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo  per  l'operatore
ed il responsabile del macello di garantire la  tracciabilita'  degli
animali e del Paese di provenienza; 
    b) di equini detenuti ai fini della partecipazione a esposizioni,
eventi sportivi o culturali o ai fini riproduttivi per un periodo non
superiore a novanta giorni, conformemente all'articolo 64,  paragrafo
1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi
equini, al solo fine di tracciare le  movimentazioni  sul  territorio
nazionale di animali che soggiornano in  Italia  per  piu'  di  sette
giorni, l'operatore di prima destinazione italiana  ne  inserisce  in
BDN  l'ingresso  nel  proprio   stabilimento   entro   sette   giorni
dall'avvenuto ingresso con le modalita' di cui al manuale operativo. 
  8. L'operatore dello stabilimento di ingresso  di  animali  diversi
dagli ungulati provenienti  da  Paesi  terzi  provvede,  entro  sette
giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare
gli animali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, secondo  le  modalita'
stabilite dal manuale operativo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/688   della
          Commissione,  del  17  dicembre  2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
          sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione  di
          animali terrestri e di uova da cova,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3  giugno  2020,  n.
          L174/140. 
              - Il decreto del Ministro  della  salute  30  settembre
          2021, recante «Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli
          equini», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21
          dicembre 2021, n. 302. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione
          24  marzo  2021,   n.   2021/520   recante   modalita'   di
          applicazione del regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio   per   quanto   riguarda   la
          tracciabilita' di determinati animali  terrestri  detenuti,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          25 marzo 2021, n. L 104. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione
          10  giugno  2021,  n.   2021/936   recante   modalita'   di
          applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE)  2016/1012
          e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda l'identificazione e la registrazione  degli
          equini  e  che   istituisce   modelli   di   documenti   di
          identificazione  per  tali  animali,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16 giugno 2021, n. L
          213. 
              - Il regolamento (UE) 28 giugno 2019, n. 2035,  recante
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti  che  detengono  animali  terrestri   e   agli
          incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati
          animali  terrestri  detenuti  e  delle  uova  da  cova,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  5
          dicembre 2019, n. L 314.