Art. 10 Tracciabilita' di animali oggetto di scambi ed importazioni 1. Gli animali provenienti o destinati ad altro Stato dell'Unione europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di ungulati e pollame oggetto di scambi tra Stati dell'Unione europea possono essere effettuati anche tramite il passaggio in centri di raccolta, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto, con le modalita' e i tempi di cui agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688. 3. Gli ungulati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea mantengono il codice di identificazione di origine dell'animale e, per le specie animali per cui e' previsto, il documento di identificazione individuale rilasciato in conformita' alla normativa dell'Unione europea. 4. L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di animali provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in BDN entro sette giorni dall'arrivo con le modalita' stabilite dal manuale operativo. 5. L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o di pollame provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ad eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di cui al comma 4, prima di ulteriori movimentazioni ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302. Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento. 6. L'operatore dello stabilimento di ingresso di ungulati provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e, per gli equini, all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento, provvede ad identificare e registrare ciascun animale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con le modalita' stabilite dal manuale operativo. 7. Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori: a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilita' degli animali e del Paese di provenienza; b) di equini detenuti ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali o ai fini riproduttivi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'avvenuto ingresso con le modalita' di cui al manuale operativo. 8. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali diversi dagli ungulati provenienti da Paesi terzi provvede, entro sette giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare gli animali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo.
Note all'art. 10: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si rimanda nelle note alle premesse. - Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/140. - Il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, recante «Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2021, n. 302. - Il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 24 marzo 2021, n. 2021/520 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25 marzo 2021, n. L 104. - Il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 10 giugno 2021, n. 2021/936 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16 giugno 2021, n. L 213. - Il regolamento (UE) 28 giugno 2019, n. 2035, recante regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 dicembre 2019, n. L 314.