Art. 11 Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi 1. Le tipologie dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi sono autorizzate per ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari. 2. I mezzi di identificazione di cui al comma 1, possono essere immessi sul mercato ed applicati agli animali solo se prodotti e distribuiti da fornitori ufficiali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1. 3. Il fornitore di mezzi di identificazione richiede l'autorizzazione al Ministero della salute per la produzione, fornitura e distribuzione, includendo la certificazione di conformita' International Committee for Animal Recording, di seguito denominata «ICAR», per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione, come indicato nel manuale operativo. 4. I mezzi di identificazione applicati con le modalita' previste nel manuale operativo per le diverse specie, riportano, in maniera leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo stabilimento di nascita. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN. 5. L'operatore deve garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che puo' essere concessa solo se e' garantita la tracciabilita' dell'animale. 6. La ASL competente sullo stabilimento autorizza la sostituzione dei mezzi di identificazione solo se non e' compromessa la tracciabilita' degli animali. La sostituzione autorizzata viene registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la completa rintracciabilita'. 7. L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da lui detenuti provvede alla custodia dei corpi con i mezzi di identificazione ai fini del loro smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 8. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi di animali o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o in un impianto di incenerimento a bassa capacita' di cui all'Allegato III, Capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 142/2011, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.
Note all'art. 11: - Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, recante regolamento del parlamento europeo e del consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 14 novembre 2009, n. L 300. - Il regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 febbraio 2011, n. L 54.