Art. 11 
 
Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini,  suini,
                         cervidi e camelidi 
 
  1. Le tipologie dei mezzi di identificazione  dei  bovini,  equini,
ovini e caprini, suini,  cervidi  e  camelidi  sono  autorizzate  per
ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un  apposito
elenco pubblicato in una specifica sezione del portale  internet  dei
sistemi informativi veterinari. 
  2. I mezzi di identificazione di cui al  comma  1,  possono  essere
immessi sul mercato ed applicati agli  animali  solo  se  prodotti  e
distribuiti  da  fornitori  ufficiali  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 12, comma 1. 
  3.   Il   fornitore   di   mezzi   di   identificazione    richiede
l'autorizzazione  al  Ministero  della  salute  per  la   produzione,
fornitura  e   distribuzione,   includendo   la   certificazione   di
conformita' International Committee for Animal Recording, di  seguito
denominata   «ICAR»,   per   ciascuna   tipologia   di    mezzo    di
identificazione, come indicato nel manuale operativo. 
  4. I mezzi di identificazione applicati con le  modalita'  previste
nel manuale operativo per le diverse specie,  riportano,  in  maniera
leggibile e indelebile, il  codice  di  identificazione  dell'animale
assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo
stabilimento di nascita. Qualora  il  mezzo  di  identificazione  sia
diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla
ASL  territorialmente  competente  la  sostituzione  dei   mezzi   di
identificazione tramite BDN. 
  5. L'operatore deve  garantire  che  i  mezzi  di  identificazione,
applicati agli animali, non siano rimossi,  modificati  o  sostituiti
senza  l'autorizzazione  della   ASL   territorialmente   competente,
autorizzazione che puo' essere  concessa  solo  se  e'  garantita  la
tracciabilita' dell'animale. 
  6. La ASL competente sullo stabilimento autorizza  la  sostituzione
dei  mezzi  di  identificazione  solo  se  non  e'   compromessa   la
tracciabilita'  degli  animali.  La  sostituzione  autorizzata  viene
registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di
ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la
completa rintracciabilita'. 
  7. L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da  lui
detenuti  provvede  alla  custodia  dei  corpi   con   i   mezzi   di
identificazione  ai  fini  del  loro  smaltimento  ai   sensi   delle
disposizioni vigenti in materia. 
  8. In caso di smaltimento o  trasformazione  dei  corpi  interi  di
animali o loro parti in uno stabilimento  riconosciuto  conformemente
all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, lettera  a),  del  regolamento
(CE) n.  1069/2009,  o  in  un  impianto  di  incenerimento  a  bassa
capacita' di cui all'Allegato III, Capo III, lettera a), punto  iii),
del regolamento (CE) n. 142/2011, il responsabile dello  stabilimento
o impianto garantisce la distruzione  dei  mezzi  di  identificazione
presenti su di essi. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, recante
          regolamento del parlamento europeo e del consiglio  recante
          norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di   origine
          animale e ai prodotti derivati  non  destinati  al  consumo
          umano  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
          (regolamento sui  sottoprodotti  di  origine  animale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  14
          novembre 2009, n. L 300. 
              - Il regolamento (CE) 25  febbraio  2011,  n.  142/2011
          della Commissione, recante disposizioni di applicazione del
          regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
          di origine animale e ai prodotti derivati non destinati  al
          consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per
          quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
          controlli veterinari alla frontiera,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 febbraio 2011, n.
          L 54.