Art. 12 Fornitori di mezzi di identificazione 1. Il fornitore di mezzi di identificazione, prima di iniziare la propria attivita' di produzione, fornitura o distribuzione, richiede alla competente Direzione generale del Ministero della salute, con le modalita' indicate nel manuale operativo, di essere registrato in BDN nell'elenco ufficiale dei fornitori ed inizia la propria attivita' solo dopo tale registrazione. 2. Il fornitore di mezzi di identificazione iscritto all'elenco di cui al comma 1, deve garantire per la sua attivita': a) l'acquisizione preventiva delle autorizzazioni e certificazioni; b) la trasmissione delle comunicazioni previste per la produzione, fornitura o distribuzione dei mezzi di identificazione; c) il rispetto degli obblighi del regolamento e la sussistenza dei requisiti pertinenti; d) la conformita' al presente decreto e al suo manuale operativo dei mezzi di identificazione che produce, fornisce o distribuisce; e) la comunicazione preventiva alla competente Direzione generale del Ministero della salute delle modifiche, integrazioni e cessazione dell'attivita' registrata, in modo da consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1; f) la denuncia alle forze dell'ordine e la comunicazione alla ASL territorialmente competente di furto o smarrimento dei mezzi di identificazione entro quarantotto ore dalla scoperta del furto o dello smarrimento. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla denuncia; g) la comunicazione alle forze dell'ordine e alla ASL territorialmente competente del ritrovamento dei mezzi di identificazione oggetto di furto o di smarrimento entro quarantotto ore dal ritrovamento stesso. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla comunicazione di ritrovamento; h) la registrazione in BDN dell'elenco dei mezzi di identificazione forniti a ciascuna attivita'. 3. La competente Direzione generale del Ministero della salute monitora il lavoro dei fornitori di mezzi di identificazione anche attraverso l'attivita' di controllo delle ASL e delle altre autorita' competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di cui al comma 2, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, puo' sospendere o revocare la registrazione dall'elenco ufficiale dei fornitori. 4. Il fornitore, la cui iscrizione all'elenco e' stata revocata non puo' chiedere una nuova registrazione di cui al comma 1, per i successivi cinque anni. 5. La competente Direzione generale del Ministero della salute ha la facolta' di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonche' richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte. 6. Il fornitore, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'Allegato I, Parte A, del regolamento, deve garantire la tracciabilita' dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati, con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Note all'art. 12: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si rimanda nelle note alle premesse.