Art. 12 
 
                Fornitori di mezzi di identificazione 
 
  1. Il fornitore di mezzi di identificazione, prima di  iniziare  la
propria attivita' di produzione, fornitura o distribuzione,  richiede
alla competente Direzione generale del Ministero della salute, con le
modalita' indicate nel manuale operativo, di essere registrato in BDN
nell'elenco ufficiale dei fornitori ed inizia  la  propria  attivita'
solo dopo tale registrazione. 
  2. Il fornitore di mezzi di identificazione iscritto all'elenco  di
cui al comma 1, deve garantire per la sua attivita': 
    a)   l'acquisizione    preventiva    delle    autorizzazioni    e
certificazioni; 
    b)  la  trasmissione  delle   comunicazioni   previste   per   la
produzione, fornitura o distribuzione dei mezzi di identificazione; 
    c) il rispetto degli obblighi del regolamento  e  la  sussistenza
dei requisiti pertinenti; 
    d) la conformita' al presente decreto e al suo manuale  operativo
dei mezzi di identificazione che produce, fornisce o distribuisce; 
    e) la comunicazione preventiva alla competente Direzione generale
del Ministero della salute delle modifiche, integrazioni e cessazione
dell'attivita' registrata,  in  modo  da  consentire  l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 1; 
    f) la denuncia alle forze dell'ordine e la comunicazione alla ASL
territorialmente competente di  furto  o  smarrimento  dei  mezzi  di
identificazione entro quarantotto ore  dalla  scoperta  del  furto  o
dello  smarrimento.  La  ASL  provvede  a  registrare  in  BDN   tale
informazione entro sette giorni dalla denuncia; 
    g)  la  comunicazione  alle  forze   dell'ordine   e   alla   ASL
territorialmente   competente   del   ritrovamento   dei   mezzi   di
identificazione oggetto di furto o di smarrimento  entro  quarantotto
ore dal ritrovamento stesso. La ASL provvede a registrare in BDN tale
informazione entro sette giorni dalla comunicazione di ritrovamento; 
    h)  la  registrazione   in   BDN   dell'elenco   dei   mezzi   di
identificazione forniti a ciascuna attivita'. 
  3. La competente Direzione  generale  del  Ministero  della  salute
monitora il lavoro dei fornitori di mezzi  di  identificazione  anche
attraverso l'attivita' di controllo delle ASL e delle altre autorita'
competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli  obblighi
di  cui  al  comma  2,  in  aggiunta  alle  sanzioni   amministrative
pecuniarie, puo' sospendere o revocare la  registrazione  dall'elenco
ufficiale dei fornitori. 
  4. Il fornitore, la cui iscrizione all'elenco e' stata revocata non
puo' chiedere una nuova registrazione  di  cui  al  comma  1,  per  i
successivi cinque anni. 
  5. La competente Direzione generale del Ministero della  salute  ha
la facolta' di sottoporre i  mezzi  di  identificazione  a  ulteriori
prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase
di   utilizzazione   sul   campo,   nonche'   richiedere    periodici
aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte. 
  6. Il fornitore, registrato per i mezzi  di  identificazione  degli
animali da compagnia di cui all'Allegato I, Parte A, del regolamento,
deve  garantire  la  tracciabilita'  dei  mezzi  di   identificazione
prodotti, distribuiti e commercializzati, con le  modalita'  previste
ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          rimanda nelle note alle premesse.