Art. 13 Compiti dei responsabili dei macelli 1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'Allegato II, Sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, e provvede, in particolare: a) alla verifica dell'identificazione degli animali da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sui documenti di identificazione con quelle registrate in BDN; b) alla verifica che l'animale risulti idoneo alla macellazione, verificando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta; c) al recupero e alla custodia, previo taglio dei marchi auricolari, dei mezzi di identificazione degli animali macellati, inclusi quelli elettronici, sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie per cui essi sono previsti dal regolamento e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla distruzione degli stessi documenti nello stesso giorno in cui gli animali sono stati macellati. 2. Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato e' un transponder iniettabile che non puo' essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente il transponder non idoneo al consumo umano, conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627. 3. Il responsabile del macello provvede affinche' gli animali idonei alla macellazione siano macellati, nel rispetto delle prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 132 del regolamento, e dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive. 4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalita' di cui al manuale operativo. 5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli animali macellati.
Note all'art. 13: - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 139. - Il regolamento (CE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE, regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L 131. - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si rimanda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/688/UE, regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.