Art. 13 
 
                Compiti dei responsabili dei macelli 
 
  1.  Il  responsabile  del  macello  assicura   l'attuazione   delle
procedure di cui all'Allegato II, Sezioni II e III,  del  regolamento
(CE) n. 853/2004, e provvede, in particolare: 
    a) alla verifica dell'identificazione degli  animali  da  avviare
alla macellazione, inclusa la loro  documentazione  di  scorta  e  la
congruenza   delle   informazioni   presenti   sui    documenti    di
identificazione con quelle registrate in BDN; 
    b) alla verifica che l'animale risulti idoneo alla  macellazione,
verificando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta; 
    c)  al  recupero  e  alla  custodia,  previo  taglio  dei  marchi
auricolari, dei mezzi di  identificazione  degli  animali  macellati,
inclusi  quelli  elettronici,  sino  allo  smaltimento  presso  ditte
autorizzate  come  rifiuto  speciale,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia; 
    d) alla  consegna  al  veterinario  ufficiale  dei  documenti  di
identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie
per cui essi sono previsti dal regolamento  e,  su  disposizione  del
veterinario ufficiale, alla distruzione degli stessi documenti  nello
stesso giorno in cui gli animali sono stati macellati. 
  2. Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato e' un
transponder  iniettabile  che  non   puo'   essere   recuperato,   il
veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente
il  transponder  non   idoneo   al   consumo   umano,   conformemente
all'articolo 45, lettera m), del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.
2019/627. 
  3. Il responsabile  del  macello  provvede  affinche'  gli  animali
idonei  alla  macellazione  siano  macellati,  nel   rispetto   delle
prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro  settantadue  ore
dall'arrivo  al  macello,  siano  essi  provenienti  da  stabilimenti
nazionali o da un altro  Stato  dell'Unione  europea,  come  previsto
dall'articolo 132 del regolamento, e dall'articolo 8 del  regolamento
delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive. 
  4. Il responsabile del macello, direttamente  o  tramite  delegato,
registra  in  BDN,  entro  sette  giorni   dalla   macellazione,   le
informazioni per ogni animale o partita di animali, a  seconda  della
specie, ivi macellati, con le modalita' di cui al manuale operativo. 
  5.  La  BDN  rende  disponibile,   conformemente   alla   normativa
dell'Unione  europea,  le  informazioni   inerenti   alla   data   di
macellazione  dell'animale  e  di  distruzione   del   documento   di
identificazione degli animali macellati. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.  853/2004/CE,
          del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
          specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
          animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          Europea 30 aprile 2004, n. L 139. 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo  2019,  n.  2019/627/UE,
          regolamento di esecuzione della Commissione che  stabilisce
          modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei  controlli
          ufficiali sui prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo umano in conformita' al regolamento  (UE)  2017/625
          del Parlamento europeo e del Consiglio e  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per  quanto
          riguarda  i  controlli  ufficiali,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L
          131. 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/688/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
          sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione  di
          animali terrestri e di uova da cova,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n.  L
          174.