Art. 14 
 
                        Controlli veterinari 
 
  1.  La  ASL  territorialmente  competente  programma  ed   effettua
controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione  I,
del regolamento  UE  n.  2017/625,  e  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo n. 27 del 2021,  con  le  modalita'  di  cui  al  manuale
operativo, sugli operatori, su tutte le  tipologie  di  attivita'  e,
anche ai sensi del regolamento di  esecuzione  UE  n.  2019/627,  sui
macelli presenti sul territorio di competenza. 
  2.  La  ASL  territorialmente  competente  registra   nel   sistema
informativo del Ministero della salute,  previsto  dall'articolo  12,
comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021,  e  disponibile  sul
portale internet dei sistemi informativi veterinari, le  informazioni
riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta  giorni
dalla conclusione del controllo stesso. 
  3. Il Servizio Veterinario territorialmente competente  provvede  a
registrare in BDN la cessazione delle attivita' che risultano a  capi
zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi  ventiquattro  mesi  e
applica agli operatori quanto previsto dal presente  decreto  per  la
mancata cessazione dell'attivita'. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo  2017,  n.  2017/625/UE,
          regolamento del Parlamento europeo  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              -  Si  riporta  l'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: 
                «Art.  4  (Controlli  ufficiali  e  altre   attivita'
          ufficiali).  -  1.   Le   Autorita'   competenti   di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,   effettuano   regolarmente   i
          controlli  ufficiali  su  tutti  gli  stabilimenti   e   le
          attivita' dei settori di cui al medesimo comma 1,  in  base
          alla  categoria  di  rischio  assegnata  e  con   frequenza
          adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo
          9,  paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  ed  e)  del
          regolamento. 
                2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza
          preavviso, tranne  nel  caso  in  cui  tale  preavviso  sia
          necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione  del
          controllo ufficiale. 
                3.  I  controlli  ufficiali  devono  essere  eseguiti
          secondo   procedure   documentate,    aggiornate    secondo
          necessita', che  contengano  istruzioni  per  il  personale
          addetto alla esecuzione dei controlli stessi,  al  fine  di
          garantirne l'omogeneita' e l'efficacia. 
                4. Le Autorita' competenti mettono in atto  procedure
          per verificare la  coerenza  e  l'efficacia  dei  controlli
          ufficiali e delle altre attivita' ufficiali e  adottano  le
          azioni correttive in caso di inadeguatezze. 
                5.   Le   Autorita'    competenti    elaborano    una
          documentazione scritta del  controllo  effettuato,  tramite
          scheda di controllo ufficiale o verbale o  altro  documento
          altrimenti  nominato,  che   puo'   avere   anche   formato
          elettronico. Tale documentazione deve comunque essere  resa
          disponibile all'operatore. 
                6. Le Autorita'  competenti  effettuano  i  controlli
          ufficiali con un livello elevato di trasparenza  e,  almeno
          una volta l'anno, mettono a disposizione  del  pubblico  le
          informazioni ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1  del
          Regolamento anche mediante la pubblicazione su internet. 
                7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni
          relative ai settori di cui  all'articolo  2,  comma  1,  in
          qualita' di autorita' competente a garantire la sicurezza e
          la conformita' alla  normativa  degli  alimenti  venduti  a
          distanza mediante canali  telematici.  Il  Ministero  della
          salute e' l'autorita' competente a disporre  la  cessazione
          per un periodo di tempo appropriato della  totalita'  o  di
          una parte delle attivita' dell'operatore interessato e,  se
          del caso, dei siti internet che gestisce o  utilizza  cosi'
          come previsto dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i)  e
          j) del Regolamento.». 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo  2019,  n.  2019/627/UE,
          regolamento di esecuzione della Commissione che  stabilisce
          modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei  controlli
          ufficiali sui prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo umano in conformita' al regolamento  (UE)  2017/625
          del Parlamento europeo e del Consiglio e  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per  quanto
          riguarda  i  controlli  ufficiali,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L
          131. 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: 
                «Art.  12  (Anagrafe  degli  stabilimenti   e   degli
          operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali). -
          1. Le Autorita' competenti assicurano che gli  stabilimenti
          e  gli  operatori  riconosciuti,  registrati   o   comunque
          autorizzati ai sensi delle normative  vigenti  relative  ai
          settori di cui all'articolo 2, comma 1, siano inseriti  nel
          sistema informativo del Ministero della salute o  in  altri
          sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali
          ad esso collegati tramite cooperazione applicativa. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute   sono
          stabilite  le  modalita'  tecniche  e  operative   per   la
          realizzazione o l'adeguamento,  da  parte  delle  Autorita'
          competenti, degli applicativi ovvero degli strumenti per la
          condivisione delle informazioni tra i  Sistemi  Informativi
          di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le risorse,
          evitare  la  duplicazione  e  la  difformita'  dei  dati  e
          garantire il loro tempestivo aggiornamento. 
                3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le
          informazioni  riguardanti   le   attivita'   di   controllo
          ufficiale e  le  altre  attivita'  ufficiali,  relative  ai
          settori di cui all'articolo 2 comma 1, siano  inseriti  nel
          Sistema Informativo del Ministero della salute o  in  altri
          sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali
          ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: 
                «Art. 5 (Non conformita'). - 1. Al fine  di  adottare
          provvedimenti  proporzionati  al  rischio   effettivo,   le
          Autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          valutano  le  non  conformita'  rilevate  nel   corso   dei
          controlli ufficiali e delle altre attivita'  ufficiali.  Si
          definiscono come: 
                  a) non  conformita'  minori  (nc)  quelle  che  non
          comportano un rischio immediato per la salute umana  o  per
          la salute e il benessere degli animali; 
                  b)  non  conformita'  maggiori  (NC)   quelle   che
          comportano un rischio immediato per la salute umana  o  per
          la salute e il benessere degli animali. 
              2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita'
          competenti di cui all'articolo 2, comma  1,  tra  le  altre
          misure previste dagli articoli 137 e 138  del  Regolamento,
          possono  procedere  ad  una  delle  seguenti  tipologie  di
          sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci
          o animali: 
                a)  sequestro  amministrativo   nei   casi   previsti
          dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981; 
                b)  sequestro  penale  nei  casi  di  rilevazione  di
          illeciti penali; 
                c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138
          del Regolamento nei casi residuali.». 
              -  Per  il  regolamento  (CE)   15   marzo   2017,   n.
          2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  76  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio
          2001, n. 42, S.O.: 
                «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. (189) 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile».