Art. 15 
 
                   Azioni in caso non conformita' 
 
  1. Nel corso  dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre  attivita'
ufficiali,  l'autorita'  competente  valuta   la   conformita'   alla
normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27  del
2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138
del regolamento (UE) n. 2017/625. 
  2.  Se  il  caso  di  non  conformita'  e'  accertato,  l'autorita'
competente: 
    a) intraprende ogni azione  necessaria  al  fine  di  determinare
l'origine e l'entita'  della  non  conformita'  e  per  stabilire  le
responsabilita' dell'operatore; 
    b) adotta le misure  opportune  per  assicurare  che  l'operatore
interessato  ponga  rimedio  e  per  impedire  il   ripetersi   della
situazione irregolare. 
  3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli
articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e  dall'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n.  27  del  2021,  le  autorita'
competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure: 
    a)  blocco  immediato  dei  movimenti  da  o  verso   l'attivita'
dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia  accertata  in  tale
attivita' la presenza di uno o  piu'  animali  per  i  quali  non  e'
rispettato  alcun  requisito   previsto   per   l'identificazione   e
registrazione; 
    b) blocco immediato dei movimenti  dall'attivita'  dell'operatore
dei soli animali  per  i  quali  non  sono  pienamente  rispettati  i
requisiti previsti per l'identificazione e  registrazione  sino  alla
rimozione delle non conformita' rilevate; 
    c)  blocco  immediato  dei  movimenti  da  o  verso   l'attivita'
dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora  il  numero  di
animali per i quali non sono pienamente  rispettati  i  requisiti  in
materia di identificazione e registrazione e'  superiore  al  20  per
cento. Per le attivita' che detengono non piu' di dieci  animali,  la
misura si applica se per piu' di  due  animali  non  sono  pienamente
soddisfatti i requisiti; 
    d) sequestro degli animali non identificati per  cui  l'operatore
non e' in grado  di  garantire  la  rintracciabilita'.  Tali  animali
devono  essere  considerati  a  rischio  e  la  ASL  territorialmente
competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di  benessere,
se disporne l'abbattimento in stabilimento  e  la  distruzione  senza
alcun indennizzo o il loro eventuale impiego  per  fini  diversi  dal
consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate  dall'operatore
necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese  sono
a carico dello operatore cosi' come  quelle  della  detenzione  degli
animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso; 
    e)  sospensione  delle  movimentazioni  da  o  verso  l'attivita'
dell'operatore degli animali e delle  loro  produzioni  per  quindici
giorni  o,  se  trattasi  di  non  conformita'  risanabile,  sino   a
risoluzione delle carenze riscontrate, in caso  di  reiterazione  per
piu' volte in un anno di una stessa tipologia di non conformita' agli
obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11,  se  tali
violazioni rendono impossibile la tracciabilita' degli animali. 
  4. Le stesse misure di cui al  comma  3,  possono  essere  disposte
dalla ASL territorialmente  competente,  in  aggiunta  alle  sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per  l'attivita'
dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto  all'articolo  7,
comma 2, di veridicita' e completezza dei dati trasmessi in BDN. 
  5. Nel caso in cui e' accertata la sostituzione non autorizzata  di
mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro
o l'alterazione dell'identificazione di  ungulati,  laddove  non  sia
piu' possibile determinare la tracciabilita' di uno  o  piu'  animali
presenti nell'attivita' dello stabilimento, la  ASL  territorialmente
competente revoca all'operatore il provvedimento di  registrazione  o
di riconoscimento  dell'attivita'  dello  stabilimento  e  adotta  le
misure di cui al comma 3, lettera d). 
  6. L'operatore, la  cui  attivita'  e'  stata  revocata  dalla  ASL
territorialmente  competente,  non  puo'  chiedere  registrazione   o
riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attivita' per  i
successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica. 
  7. In caso di sequestro amministrativo,  gli  animali  restano,  di
norma, affidati all'operatore, con divieto  di  movimentazione  degli
stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni
di benessere. E'  inoltre  disposto  il  divieto  di  immissione  sul
mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e  loro  prodotti  e
derivati  in  ambito  nazionale  e  estero,  tranne  se  diversamente
disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.