Art. 16 Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attivita' 1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalita' e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3. 2. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalita' e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3. 3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti. 4. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
Note all'art. 16: - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.