Art. 16 
 
Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari  tipologie
                            di attivita' 
 
  1. Il  proprietario  o  l'operatore  di  un  animale  da  compagnia
provvedono   all'identificazione   dell'animale   ai    fini    della
registrazione delle relative informazioni  nella  sezione  della  BDN
degli animali da compagnia SINAC, con le modalita' e i tempi indicati
nel decreto di cui al comma 3. 
  2. Le regioni e le province autonome  assicurano  l'implementazione
del SINAC con le modalita' e le indicate nelle disposizioni di cui al
comma 3. 
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite
le modalita' tecniche e operative per l'implementazione del  SINAC  e
del sistema I&R inerente agli stabilimenti  di  cui  all'articolo  2,
comma 3 ed agli animali in essi detenuti. 
  4. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli  stabilimenti
di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26,  recante
          attuazione  della  direttiva  2010/63/UE  sulla  protezione
          degli animali utilizzati a fini scientifici, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.