Art. 17 Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN previsto dall'articolo 5, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 7.500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attivita' quando la registrazione e' stata sospesa o revocata. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attivita' quando il riconoscimento e' stato sospeso o revocato. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attivita' previsto all'articolo 5, comma 5, lettera c), e all'articolo 6, comma 5, lettera e), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascuna informazione che non e' stata comunicata nei tempi previsti. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stalle di transito che detiene ungulati per un tempo superiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione e' applicata: a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.