Art. 17 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli  5
                                 e 6 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore,  incluso  il
trasportatore e l'operatore che effettua operazioni  di  raccolta  di
animali  senza  stabilimento,  che   non   adempie   all'obbligo   di
registrazione in BDN previsto dall'articolo 5, comma 1,  e'  soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750  euro  a
7.500 euro. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di  svolgimento
dell'attivita' quando la registrazione e' stata sospesa o revocata. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6, comma
1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria
da 7.500 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica  nel  caso
di svolgimento  dell'attivita'  quando  il  riconoscimento  e'  stato
sospeso o revocato. 
  3. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
adempie all'obbligo di comunicazione  delle  modifiche  e  cessazione
delle attivita' previsto all'articolo  5,  comma  5,  lettera  c),  e
all'articolo 6, comma 5, lettera e), e' soggetto al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150  euro  a  1.500  euro,  per
ciascuna informazione che non e' stata comunicata nei tempi previsti. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di  stalle  di
transito che  detiene  ungulati  per  un  tempo  superiore  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma  5,  lettera  d),  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da  150  euro  a  1.500  euro.  La
sanzione e' applicata: 
    a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie  animali
per  cui  e'  prevista   l'identificazione   individuale   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, oppure 
    b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia
prevista tale identificazione.