Art. 18 Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di conservazione della documentazione prevista all'articolo 8, commi da 1 a 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascun documento non conforme. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che non adempie all'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'articolo 8, comma 7, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che entro sette giorni non annulla in BDN il documento di accompagnamento informatizzato di cui all'articolo 8, comma 7, se la relativa movimentazione non e' effettuata, oppure non rettifica in BDN le informazioni errate inerenti al movimento in uscita, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi nella dichiarazione di nascita degli equini, se e' comunque garantita la rintracciabilita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione e' applicata: a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi e le mancate dichiarazioni di nascita degli equini, se e' impossibile l'identificazione e la rintracciabilita' dell'animale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. La sanzione e' applicata: a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per le irregolarita' relative a ciascun documento o a ciascun evento non comunicato. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea che non identifica tali animali ai sensi dell'articolo 9, comma 12, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun animale non identificato. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all'articolo 9, comma 13, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall'articolo 9, comma 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.