Art. 18 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli  8
                                 e 9 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
adempie all'obbligo di conservazione  della  documentazione  prevista
all'articolo 8, commi da 1  a  5,  e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150  euro  a  1.500  euro,  per
ciascun documento non conforme. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore   dello
stabilimento  di  provenienza  che   non   adempie   all'obbligo   di
compilazione in BDN del documento di  accompagnamento  degli  animali
movimentati  previsto  all'articolo  8,  comma  7,  e'  soggetto   al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria  da  150  euro  a
1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore   dello
stabilimento di provenienza che entro sette giorni non annulla in BDN
il documento di accompagnamento informatizzato di cui all'articolo 8,
comma 7, se la relativa movimentazione non e' effettuata, oppure  non
rettifica in BDN le informazioni  errate  inerenti  al  movimento  in
uscita, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  150
euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che
non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9,
commi 1 e 4, inclusi i ritardi nella dichiarazione di  nascita  degli
equini, se e' comunque garantita la  rintracciabilita',  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.  La
sanzione e' applicata: 
    a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie  animali
per  cui  e'  prevista   l'identificazione   individuale   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, oppure 
    b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista
tale identificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che
non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9,
commi 1 e 4, inclusi i ritardi e le mancate dichiarazioni di  nascita
degli   equini,   se   e'   impossibile   l'identificazione   e    la
rintracciabilita'  dell'animale  e'  soggetto  al   pagamento   della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  9.000  euro.  La
sanzione e' applicata: 
    a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie  animali
per  cui  e'  prevista   l'identificazione   individuale   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, oppure 
    b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista
tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 
  6. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6,  7,  8,
10, 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  150
euro a 1.500 euro per le irregolarita' relative a ciascun documento o
a ciascun evento non comunicato. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di  psittacidi
movimentati  verso  un  altro  Stato  dell'Unione  europea  che   non
identifica tali animali  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  12,  e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150
euro a 1.500 euro per ciascun animale non identificato. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di  apicoltura
che non appone il cartello  identificativo  di  cui  all'articolo  9,
comma 13, e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di  apicoltura
che non registra in BDN il censimento annuale previsto  dall'articolo
9, comma 14, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.