Art. 19 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per le  violazioni  agli  articoli
                           10, 11, 12 e 13 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che
non adempie agli obblighi di tracciabilita'  di  animali  oggetto  di
scambi ed importazioni previsti all'articolo 10, commi da 1 a  8,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a  3.000
euro. La sanzione e' applicata: 
    a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie  animali
per  cui  e'  prevista   l'identificazione   individuale   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, oppure 
    b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista
tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  che  effettua
operazioni di raccolta di ungulati o pollame diretti o provenienti da
altri Stati dell'Unione europea in uno  stabilimento  diverso  da  un
centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.  La
sanzione e' applicata: 
    a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie  animali
per  cui  e'  prevista   l'identificazione   individuale   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, oppure 
    b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia
prevista tale identificazione. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che
rimuove, modifica o  sostituisce  senza  autorizzazione  i  mezzi  di
identificazione   degli   animali   violando    l'obbligo    previsto
all'articolo 11, comma 5, oltre all'applicazione delle misure di  cui
all'articolo 15, comma 5, e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  9.000  euro  per  ciascun
animale. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di  animali  e
il responsabile dello stabilimento o impianto  di  incenerimento  che
non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 7 e 8,  per
la custodia e lo  smaltimento  dei  mezzi  di  identificazione  degli
animali  deceduti  sono   soggetti   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria  da  300  euro  a  3.000  euro  per   ciascun   mezzo   di
identificazione non custodito dall'operatore o non distrutto. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di  mezzi  di
identificazione che non adempie agli obblighi  previsti  all'articolo
12,  commi  1  e  2,  di  iscrizione  all'elenco  ministeriale  e  di
autorizzazioni,  certificazioni,  comunicazioni  e  registrazioni  di
pertinenza e' soggetto al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 12.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non  rende
disponibile il documento di identificazione individuale nei  casi  in
cui e' previsto dal  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 300 euro a  3.000  euro
per ciascun animale. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che modifica o
falsifica il documento di identificazione  individuale  previsto  dal
regolamento e' soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  3.000  euro  a  30.000  euro  per  ciascun  documento
modificato o falsificato. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  responsabile  del
macello che non adempie agli  obblighi  inerenti  alla  gestione  del
sistema I&R previsti all'articolo 13, commi 1 e  4,  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria  da  150  euro  a
1.500 euro per ciascuna inadempienza. 
  9. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  responsabile  del
macello  che  non  procede  alla  macellazione  nei  tempi   di   cui
all'articolo 13, comma 3, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  da  450  euro  a  4.500   euro   per   ciascuna
inadempienza.