Art. 19 Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 10, 11, 12 e 13 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di tracciabilita' di animali oggetto di scambi ed importazioni previsti all'articolo 10, commi da 1 a 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. La sanzione e' applicata: a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua operazioni di raccolta di ungulati o pollame diretti o provenienti da altri Stati dell'Unione europea in uno stabilimento diverso da un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. La sanzione e' applicata: a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che rimuove, modifica o sostituisce senza autorizzazione i mezzi di identificazione degli animali violando l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 5, oltre all'applicazione delle misure di cui all'articolo 15, comma 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun animale. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali e il responsabile dello stabilimento o impianto di incenerimento che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, per la custodia e lo smaltimento dei mezzi di identificazione degli animali deceduti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun mezzo di identificazione non custodito dall'operatore o non distrutto. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di mezzi di identificazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, di iscrizione all'elenco ministeriale e di autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni e registrazioni di pertinenza e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 12.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non rende disponibile il documento di identificazione individuale nei casi in cui e' previsto dal regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 300 euro a 3.000 euro per ciascun animale. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che modifica o falsifica il documento di identificazione individuale previsto dal regolamento e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro per ciascun documento modificato o falsificato. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non adempie agli obblighi inerenti alla gestione del sistema I&R previsti all'articolo 13, commi 1 e 4, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna inadempienza. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non procede alla macellazione nei tempi di cui all'articolo 13, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 450 euro a 4.500 euro per ciascuna inadempienza.