Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni: a) sistema I&R: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attivita', degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto; b) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, gia' istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari; c) certificato di identita' digitale: il certificato elettronico di abilitazione per l'accesso alla BDN; d) attivita': tipologia di attivita' svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento, e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attivita', registrata in BDN con le modalita' di cui al manuale operativo, e' assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico; e) allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno o piu' animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico; f) allevamento familiare: attivita' di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attivita' commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorita' competente secondo le modalita' previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti; g) centro di raccolta: stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea; h) stalla di transito per ungulati: attivita' in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso; i) stabilimento per il ricovero collettivo di equini: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari; l) pascolo: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti; m) fiere, mostre e mercati per ungulati o pollame: attivita' per la stabulazione temporanea degli animali provenienti da piu' luoghi e stabilimenti per fini commerciali o espositivi; n) mezzi di identificazione: mezzi autorizzati dal Ministero della salute per l'identificazione degli animali; o) fornitore dei mezzi di identificazione degli animali: la persona fisica o giuridica autorizzata alla fornitura e distribuzione dei mezzi di identificazione e inserita nell'elenco di cui all'articolo 12; p) Autorita' competente: il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, di seguito denominate «ASL», e, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; q) manuale operativo: il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1; r) capannone: locale o recinto di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di pollame o di volatili in cattivita' oppure un insieme di animali; s) insieme di animali: l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attivita', le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalita' previste dal manuale operativo; t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attivita' degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprieta' e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato con le modalita' di cui al manuale operativo; u) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/429, per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nel manuale operativo; v) macello: come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; z) Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di seguito denominato «SINAC»: sezione della BDN in cui sono registrate le informazioni inerenti agli animali da compagnia, con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3; aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attivita' di allevamento di animali delle specie di cui all'allegato I del regolamento, come descritti nel manuale operativo; bb) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti; cc) CSN: il Centro servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di cui si avvale il Ministero della salute per l'identificazione e registrazione degli animali. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi' le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione. 3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 16, comma 3, come descritti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e nel manuale operativo, sono: a) gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti; b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia; c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa; e) i posti di controllo; f) gli stabilimenti con status confinato; g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale; h) gli stabilimenti di materiale germinale; i) gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
Note all'art. 2: - Per il regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, vedasi nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25 giugno 2004, n. L 226. - Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019. - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60: «Art. 2 (Autorita' competenti e altro personale afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorita' competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM; c) salute animale; d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; e) benessere degli animali; f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi. 2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In particolare, il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l'interscambio. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento nei seguenti settori: a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialita' tradizionali garantite. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel comma 2. 5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 6. Il Ministero della salute, e' l'organo di collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita' competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. 8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' Autorita' competente per i controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo' procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze armate, previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sara' destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilita' del medesimo corpo. 9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento. 10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attivita' di accertamento con le attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita' territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita' competente dei provvedimenti adottati. 11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attivita' istituzionale, sospettino la presenza di non conformita' nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorita' competenti. 13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorita' competenti al fine di contenere il rischio.». - Il regolamento (CE) 10 giugno 2021, n. 2021/963/UE, regolamento di esecuzione della commissione recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16 giugno 2021, n. L 213. - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004/CE, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE, regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e' pubblicato nella GUUE 5 dicembre 2019, n. L314. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2005, n. 100: «Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Omissis.». - Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Omissis c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali alle finalita' del presente decreto; esso puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili; Omissis.».