Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si  adottano  le
seguenti definizioni: 
    a)  sistema  I&R:  il  sistema  nazionale  di  identificazione  e
registrazione degli operatori e dei trasportatori,  delle  attivita',
degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro
eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto; 
    b) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo
109, paragrafo 1, del regolamento, gia' istituita con l'articolo  12,
comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.  196,  presso  il
Ministero della salute e gestita dal  Centro  Servizi  Nazionale,  di
seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il  portale  internet
dei sistemi informativi veterinari; 
    c) certificato di identita' digitale: il certificato  elettronico
di abilitazione per l'accesso alla BDN; 
    d) attivita': tipologia di attivita' svolta da  un  operatore  in
uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento, e
inerente ad animali di una  stessa  specie  o  gruppo  di  specie.  A
ciascuna attivita', registrata in BDN con  le  modalita'  di  cui  al
manuale operativo, e' assegnato  un  numero  di  registrazione  o  di
riconoscimento unico; 
    e) allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno  o  piu'
animali della stessa specie o gruppo di specie in  uno  stabilimento.
In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme
unitario di alveari di un operatore collocati  in  uno  stesso  luogo
fisico; 
    f) allevamento familiare: attivita' di allevamento  prevista  per
determinate specie e per un numero massimo di animali, come  indicato
nel  manuale  operativo,  nel  quale  gli   animali   sono   allevati
esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza  alcuna
attivita'  commerciale,  fatte  salve  le  eccezioni   previste   dal
regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per
la immediata macellazione e se non prima  autorizzati  dall'Autorita'
competente secondo le modalita' previste dal manuale  operativo.  Gli
operatori   degli   allevamenti   familiari   di   equini   detengono
esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti; 
    g)  centro  di  raccolta:  stabilimento  riconosciuto  ai   sensi
dell'articolo 6 del presente decreto e  degli  articoli  5  e  6  del
regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per le operazioni di raccolta
di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da
altro Stato dell'Unione europea; 
    h) stalla  di  transito  per  ungulati:  attivita'  in  cui  sono
effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie
o gruppo specie, a seconda delle tipologie  di  animali  di  ungulati
provenienti  da  diversi  stabilimenti  nazionali  e  destinati  alle
movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli  animali
possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso; 
    i)  stabilimento  per   il   ricovero   collettivo   di   equini:
stabilimento finalizzato  al  raggruppamento  e  ricovero  di  equini
appartenenti a diversi proprietari; 
    l) pascolo: stabilimento destinato al  pascolamento  di  ungulati
detenuti; 
    m) fiere, mostre e mercati per ungulati o pollame: attivita'  per
la stabulazione temporanea degli animali provenienti da piu' luoghi e
stabilimenti per fini commerciali o espositivi; 
    n) mezzi di  identificazione:  mezzi  autorizzati  dal  Ministero
della salute per l'identificazione degli animali; 
    o) fornitore dei  mezzi  di  identificazione  degli  animali:  la
persona fisica o giuridica autorizzata alla fornitura e distribuzione
dei  mezzi  di  identificazione  e  inserita   nell'elenco   di   cui
all'articolo 12; 
    p) Autorita' competente: il Ministero  della  salute,  i  Servizi
veterinari delle regioni, delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e le aziende sanitarie locali, di seguito denominate  «ASL»,
e,  secondo  gli  ambiti   di   rispettiva   competenza,   le   altre
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27; 
    q) manuale operativo: il  documento  che  contiene  le  procedure
operative  per  la  gestione  del  sistema  I&R,  emanato  ai   sensi
dell'articolo 23, comma 1; 
    r) capannone: locale o recinto di  uno  stabilimento  in  cui  e'
allevato un gruppo di pollame o di volatili in cattivita'  oppure  un
insieme di animali; 
    s) insieme di animali: l'insieme di animali della stessa specie o
gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo  produttivo  presenti
in una attivita', le cui informazioni sono registrate in BDN  con  le
modalita' previste dal manuale operativo; 
    t) evento: notizia riguardante il  singolo  animale  o  gruppi  o
insiemi di animali presenti nelle attivita' degli operatori, quali la
nascita,  l'identificazione,  la   movimentazione,   il   furto,   lo
smarrimento,  il  ritrovamento,  la   morte,   l'accasamento   e   lo
sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che  il  passaggio  di
proprieta' e di stato di non destinato alla  produzione  di  alimenti
per gli equini. Tali  eventi  sono  registrati  in  BDN  direttamente
dall'operatore o da suo delegato con le modalita' di cui  al  manuale
operativo; 
    u)  organismo  di   rilascio:   l'organismo   delegato   di   cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25), del regolamento di esecuzione
(UE)  n.  2021/963,  autorizzato  conformemente   all'articolo   108,
paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/429, per alcuni
adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R  degli  equini,
compreso  il  rilascio  e  la  consegna  del   documento   unico   di
identificazione a vita, come indicato nel manuale operativo; 
    v)  macello:  come  definito  all'allegato  I,  punto  1.16,  del
regolamento (CE) n. 853/2004; 
    z) Sistema informativo nazionale degli animali da  compagnia,  di
seguito denominato «SINAC»: sezione della BDN in cui sono  registrate
le informazioni inerenti agli animali da compagnia, con le  modalita'
di cui all'articolo 16, comma 3; 
    aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attivita'  di
allevamento di  animali  delle  specie  di  cui  all'allegato  I  del
regolamento, come descritti nel manuale operativo; 
    bb) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA:  detenzione
di animali  per  finalita'  diverse  dagli  usi  zootecnici  e  dalla
produzione di alimenti; 
    cc)  CSN:  il  Centro  servizi  nazionale  per   l'epidemiologia,
programmazione   e   informazione,   attivato    presso    l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G.  Caporale»
di cui si avvale il Ministero della salute  per  l'identificazione  e
registrazione degli animali. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  altresi'   le
definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati  e  di
esecuzione. 
  3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 16, comma 3, come descritti
all'articolo 2 del regolamento delegato  (UE)  n.  2019/2035,  e  nel
manuale operativo, sono: 
    a) gli stabilimenti che detengono animali  da  compagnia  di  cui
all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i  centri
di raccolta per cani, gatti e furetti; 
    b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia; 
    c)  le  collezioni  faunistiche  di  qualsiasi  tipo,  inclusi  i
giardini zoologici di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73; 
    d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede
fissa; 
    e) i posti di controllo; 
    f) gli stabilimenti con status confinato; 
    g) gli stabilimenti di produzione  isolati  dal  punto  di  vista
ambientale; 
    h) gli stabilimenti di materiale germinale; 
    i) gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 12 del decreto legislativo  22  maggio
          1999, n. 196, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile  2004,  n.  852/2004/CE
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sull'igiene  dei
          prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo  del
          presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla
          rettifica pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          Europea 25 giugno 2004, n. L 226. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2035   della
          Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento
          (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda le norme  relative  agli  stabilimenti  che
          detengono animali terrestri e agli incubatoi  nonche'  alla
          tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti  e
          delle uova da cova, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,  recante  «Disposizioni
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/625   ai   sensi
          dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della  legge
          4 ottobre 2019, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 marzo 2021, n. 60: 
                «Art.  2  (Autorita'  competenti  e  altro  personale
          afferente alle autorita' competenti).  -  1.  Il  Ministero
          della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
          Bolzano, le Aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  sono   le   Autorita'   competenti
          designate, ai sensi  dell'articolo  4  del  Regolamento,  a
          pianificare,   programmare,    eseguire,    monitorare    e
          rendicontare i controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'
          ufficiali  nonche'  procedere  all'adozione  delle   azioni
          esecutive  previste  dagli   articoli   137   e   138   del
          Regolamento,  e  ad  accertare  e  contestare  le  relative
          sanzioni amministrative nei seguenti settori: 
                  a)  alimenti,  inclusi  i  nuovi  alimenti,  e   la
          sicurezza alimentare, in tutte le  fasi  della  produzione,
          della trasformazione  e  della  distribuzione  di  alimenti
          comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali  e
          il loro coinvolgimento  nel  mantenimento  dello  stato  di
          salute  fornite  sui   prodotti   alimentari,   anche   con
          riferimento ad alimenti  contenenti  allergeni  e  alimenti
          costituiti,  contenenti  o  derivati  da  OGM,  nonche'  la
          fabbricazione e l'uso di materiali e  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con gli alimenti; 
                  b) mangimi e sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi
          fase  della   produzione,   della   trasformazione,   della
          distribuzione e dell'uso, anche con riferimento  a  mangimi
          costituiti, contenenti o derivati da OGM; 
                  c) salute animale; 
                  d) sottoprodotti  di  origine  animale  e  prodotti
          derivati ai fini della prevenzione  e  della  riduzione  al
          minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; 
                  e) benessere degli animali; 
                  f) prescrizioni per  l'immissione  in  commercio  e
          l'uso di prodotti fitosanitari,  dell'utilizzo  sostenibile
          dei   pesticidi,   ad   eccezione   dell'attrezzatura   per
          l'applicazione dei pesticidi. 
                2. Le autorita' competenti garantiscono  il  rispetto
          di quanto previsto  dall'articolo  5  del  Regolamento.  In
          particolare, il Ministero  della  salute,  le  regioni,  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le   Aziende
          sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
          profili professionali  del  personale,  anche  in  modo  da
          favorirne l'interscambio. 
                3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo  4
          del regolamento nei seguenti settori: 
                  a)  alimenti,  relativamente  alle  norme  volte  a
          garantire pratiche  commerciali  leali  e  a  tutelare  gli
          interessi e l'informazione  dei  consumatori,  comprese  le
          norme di etichettatura, per  i  profili  privi  di  impatto
          sulla  sicurezza  degli  alimenti,  e   per   i   controlli
          effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
          1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013; 
                  b)  mangimi,  relativamente  alle  norme  volte   a
          tutelare gli aspetti qualitativi e  merceologici,  compresa
          l'etichettatura, per  i  profili  privi  di  impatto  sulla
          sicurezza  dei  mangimi,  ma  che  possono  incidere  sulla
          correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; 
                  c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
          per le piante; 
                  d)  produzione  biologica  ed   etichettatura   dei
          prodotti biologici; 
                  e) uso  ed  etichettatura  delle  denominazioni  di
          origine protette, delle indicazioni geografiche protette  e
          delle specialita' tradizionali garantite. 
                4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali e' organo  di  collegamento  per  lo  scambio  di
          comunicazioni  tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri,  ai  sensi  degli  articoli  da  102  a   107   del
          Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
          comma 2. 
                5. Il Ministero della salute, e'  l'autorita'  unica,
          ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e  d)  della
          legge  4  ottobre  2019,  n.   117,   per   coordinare   la
          collaborazione e i contatti con la  Commissione  europea  e
          gli altri Stati membri in relazione ai controlli  ufficiali
          e alle altre attivita' ufficiali  nei  settori  di  cui  al
          comma 1. 
                6.  Il  Ministero  della  salute,  e'   l'organo   di
          collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma  3,  lettera
          c) della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  responsabile  di
          agevolare lo scambio  di  comunicazioni  tra  le  Autorita'
          competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
          attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 
                7. Con riferimento al settore  di  cui  al  comma  1,
          lettere c) ed e),  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
          dell'articolo 4, punto 55) del regolamento  (UE)  2016/429,
          e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione  e
          del coordinamento dei controlli  ufficiali  e  delle  altre
          attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
          malattie animali trasmissibili. 
                8. Con riferimento ai settori di cui al comma  1,  il
          Ministero  della  difesa  e'  Autorita'  competente  per  i
          controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  di  controllo
          ufficiale condotte  nelle  strutture  delle  Forze  armate,
          comprese quelle connesse  alle  attivita'  dei  contingenti
          impiegati  nelle   missioni   internazionali.   Esso   puo'
          procedere anche  a  effettuare  controlli  ufficiali  negli
          stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari  che
          forniscono merce per le Forze armate, previo  coordinamento
          con   l'Azienda   sanitaria   locale    competente    sullo
          stabilimento  oggetto  di   controllo,   la   quale   sara'
          destinataria anche dell'esito di  tali  controlli.  Restano
          ferme  le  competenze  e  le  attribuzioni   del   servizio
          sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di   finanza,   come
          stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
          2001,  n.  69,  nelle  strutture  che  si   trovano   nella
          disponibilita' del medesimo corpo. 
                9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero  della
          salute,  nel  rispetto  del  riparto  costituzionale  delle
          competenze legislative dello Stato, delle Regioni  e  delle
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  garantisce  il
          coordinamento, l'uniformita',  l'efficacia  e  l'efficienza
          dei controlli ufficiali e delle altre  attivita'  ufficiali
          tra tutte le Autorita' competenti sul territorio  nazionale
          attraverso  l'adozione  di  piani  nazionali  di  controllo
          pianificati secondo i principi del presente decreto  e  del
          Regolamento. 
                10.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'   di
          Autorita'   competente,   puo'   avvalersi   del    Comando
          carabinieri per la tutela  della  salute,  garantendone  il
          coordinamento  delle  attivita'  di  accertamento  con   le
          attivita'  di  controllo  svolte  dalle   altre   Autorita'
          territorialmente  competenti.  Il  personale  afferente  al
          Comando dei carabinieri per la  tutela  della  salute,  nel
          caso rilevi la presenza di non conformita' nei  settori  di
          cui al comma 1 del presente articolo,  informa  l'Autorita'
          competente dei provvedimenti adottati. 
                11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
          comma 1,  addetto  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita'  ufficiali,  e'  attribuita   la   qualifica   di
          Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria  nei  limiti  del
          servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
          conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
          ufficiale e puo' in  ogni  caso  richiedere,  ove  occorra,
          l'assistenza della forza pubblica. 
                12. Il personale e le forze di polizia  afferenti  ad
          altre Istituzioni che, nell'ambito  dello  svolgimento  dei
          controlli condotti per la propria attivita'  istituzionale,
          sospettino la presenza di non conformita'  nei  settori  di
          cui al comma  1,  ne  danno  tempestiva  segnalazione  alle
          Autorita' competenti. 
                13.  L'autorita'  giudiziaria  che,  nell'ambito   di
          indagini investigative o  programmi  di  repressione  degli
          illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
          minaccia  alla  salute  pubblica,  informa   le   autorita'
          competenti al fine di contenere il rischio.». 
              - Il regolamento (CE) 10 giugno 2021,  n.  2021/963/UE,
          regolamento  di  esecuzione   della   commissione   recante
          modalita' di applicazione dei  regolamenti  (UE)  2016/429,
          (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  l'identificazione  e   la
          registrazione degli equini  e  che  istituisce  modelli  di
          documenti  di  identificazione   per   tali   animali,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  16
          giugno 2021, n. L 213. 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)   29   aprile   2004   n.
          853/2004/CE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  28  giugno  2019,  n.  2019/2035/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti  che  detengono  animali  terrestri   e   agli
          incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati
          animali  terrestri  detenuti  e  delle  uova  da  cova,  e'
          pubblicato nella GUUE 5 dicembre 2019, n. L314. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  21  marzo  2005,   n.   73,   recante
          Attuazione  della  direttiva   1999/22/CE   relativa   alla
          custodia degli animali selvatici  nei  giardini  zoologici,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio  2005,  n.
          100: 
                «Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione). -  1.
          Ai fini del presente decreto,  per  giardino  zoologico  si
          intende  qualsiasi  struttura  pubblica   o   privata   con
          carattere permanente e territorialmente stabile,  aperta  e
          amministrata per il pubblico almeno sette giorni  all'anno,
          che espone e mantiene animali vivi  di  specie  selvatiche,
          anche nati  e  allevati  in  cattivita',  appartenenti,  in
          particolare ma non esclusivamente, alle specie  animali  di
          cui  agli  allegati  al  regolamento  (CE)  n.  338/97  del
          Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive  attuazioni  e
          modificazioni, alla legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e
          successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
          n. 357, e successive modificazioni. 
                Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del
          decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   26,   recante
          «Attuazione della  direttiva  2010/63/UE  sulla  protezione
          degli animali utilizzati a  fini  scientifici»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  Omissis 
                  c)  stabilimento,  qualsiasi  impianto,   edificio,
          gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono
          tenuti  o  sono  utilizzati  animali  alle  finalita'   del
          presente decreto; esso puo' comprendere anche un luogo  non
          completamente chiuso o coperto e strutture mobili; 
                  Omissis.».