Art. 20 Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro, per ciascuna irregolarita'.