Art. 20 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  proprietario,  il
detentore o l'operatore di un animale da compagnia  che  non  adempie
all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1,  e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150
euro a 900 euro per ciascun animale non identificato. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore   delle
attivita' di cui all'articolo  2,  comma  3,  che  non  adempie  agli
obblighi di competenza previsti dal presente decreto  e  suo  manuale
operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16,  comma  3,  e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150
euro a 900 euro, per ciascuna irregolarita'.