Art. 21 
 
Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  in  materia  di
                             sistema I&R 
 
  1. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL,  e  le  altre
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n.  27,  provvedono,  per  gli  ambiti  di  rispettiva
competenza,  all'accertamento  e   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. 
  2. Le autorita' di cui al comma  1,  ai  fini  dell'accertamento  e
dell'irrogazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dal presente  decreto,  applicano  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 
  3. Per la graduazione della  sanzione  amministrativa,  l'autorita'
competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge n.  689  del  1981,
oltre ai  criteri  di  cui  all'articolo  11  della  medesima  legge,
considera la natura della non conformita' e le  eventuali  precedenti
infrazioni al sistema I&R. 
  4. Alle violazioni delle norme del presente decreto  che  prevedono
esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia
di sicurezza alimentare. 
  5.  Le  sanzioni  di  cui  al   comma   1,   ove   irrogate   dalle
amministrazioni  centrali  in  materie  di  competenza  statale  sono
introitate al bilancio dello Stato. 
  6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo
          2 febbraio 2021, n. 27, si rimanda alle note  dell'articolo
          2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O.: 
                «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  3,  del   citato
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
                «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e  potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e alimentari e mangimistiche  e  l'uniformita'  di
          comportamento  degli  organi  di  vigilanza,   nonche'   di
          garantire    il    regolare    esercizio     dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese  agricole  e  alimentari   e   mangimistiche   sono
          effettuati dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,
          tenuto  conto  del  piano  nazionale   integrato   di   cui
          all'articolo  41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
          5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  evitando
          sovrapposizioni  e   duplicazioni,   garantendo   l'accesso
          all'informazione   sui   controlli.   I   controlli    sono
          predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
          di cui al comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
          confronti   delle   imprese   agricole   e   alimentari   e
          mangimistiche  sono  riportati  in  appositi  verbali,   da
          notificare anche nei casi di  constatata  regolarita'.  Nei
          casi di attestata regolarita', ovvero  di  regolarizzazione
          conseguente   al   controllo   ispettivo   eseguito,    gli
          adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
          effettuati  i  controlli  non  possono  essere  oggetto  di
          contestazioni in successive ispezioni relative alle  stesse
          annualita'  e  tipologie   di   controllo,   salvo   quelle
          determinate  da   comportamenti   omissivi   o   irregolari
          dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti,  fatti  o
          elementi  non  conosciuti  al  momento  dell'ispezione.  La
          presente disposizione si  applica  agli  atti  e  documenti
          esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
          controllo ispettivo. 
                2. Al fine di evitare duplicazioni e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche.  Ai
          fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,
          del   coordinamento   dell'attivita'   di    controllo    e
          dell'inclusione dei dati  nel  registro  di  cui  al  primo
          periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
          di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
          di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
          svolgimento  di  compiti   di   controllo   dalle   vigenti
          disposizioni, a carico delle imprese agricole e  alimentari
          e mangimistiche sono resi  disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
          del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
                3.  Per  le  violazioni  delle   norme   in   materia
          agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le  quali  e'
          prevista  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel  caso  in
          cui accerti per la prima volta  l'esistenza  di  violazioni
          sanabili,   diffida   l'interessato   ad   adempiere   alle
          prescrizioni violate entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di  notificazione  dell'atto  di  diffida  e  ad
          elidere le conseguenze dannose o  pericolose  dell'illecito
          amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
          e omissioni formali che comportano una mera  operazione  di
          regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze
          dannose o pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma entro il termine  indicato,  l'organo
          di   controllo   effettua   la   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi  per
          adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
          per la notificazione degli  estremi  della  violazione.  Il
          procedimento di diffida non si applica nel caso  in  cui  i
          prodotti  non  conformi  siano  stati   gia'   immessi   in
          commercio, anche solo in parte. 
                3-bis.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo   30
          settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
                4.  Per  le  violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   se   gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.».