Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i seguenti provvedimenti: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile  1996,  n.
317,  recante  norme  per  l'attuazione  della  direttiva  92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; 
    b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione
della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la  direttiva
64/432/CEE in materia di  scambi  intracomunitari  di  animali  della
specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1; 
    c) decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2000,  n.
437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione  dei
bovini; 
    d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004,  n.
58,  recante  disposizioni  sanzionatorie  per  le   violazioni   del
regolamento (CE) n. 2000/1760, e del regolamento (CE)  n.  2000/1825,
relativi  all'identificazione  e  registrazione  dei  bovini  nonche'
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; 
    e)  decreto  legislativo  3  dicembre  2014,  n.   199,   recante
attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia
sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le  importazioni  in
provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; 
    f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante  attuazione
della direttiva  2006/88/CE,  relativa  alle  condizioni  di  polizia
sanitaria  applicabili  alle  specie  animali  d'acquacoltura  e   ai
relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie  degli
animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie; 
    g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione
della direttiva 2003/50/CE, relativa al rafforzamento  dei  controlli
sui movimenti di ovini e caprini; 
    h)  decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.   200,   recante
attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e
alla registrazione dei suini; 
    i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n.  313,  recante
disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli  alveari  e
comunicazione dell'inizio dell'attivita'; 
    l) articolo 34, comma 2, della legge  28  luglio  2016,  n.  154,
recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; 
    m) decreto legislativo del  16  febbraio  2011,  n.  29,  recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE)  n.
504/2008,  inerente  all'attuazione  della  direttiva  90/426/CEE   e
90/427/CEE, sui metodi di identificazione degli equidi, nonche'  alla
gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE; 
    n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991,  n.  281,
recante le competenze delle regioni nell'ambito della legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  rinvii
alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge,
si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del
regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i  rinvii
alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge,
si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del
regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal  manuale
operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1996,  n.  317,  recante  regolamento  recante  norme   per
          l'attuazione   della    direttiva    92/102/CEE    relativa
          all'identificazione e alla registrazione degli animali,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138. 
              - Il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,
          recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica  e
          aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa  ai  problemi  di
          polizia sanitaria in materia di scambi  intracomunitari  di
          animali delle specie bovina e suina,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
          2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la
          registrazione dei  bovini,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30. 
              - Si riportano gli  articoli  da  1  a  4  del  decreto
          legislativo 29 gennaio 2004, n.  58,  recante  disposizioni
          sanzionatorie per le violazioni  del  Regolamento  (CE)  n.
          1760 del 2000 e del regolamento  (CE)  n.  1825  del  2000,
          relativi all'identificazione e  registrazione  dei  bovini,
          nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
          a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge
          1° marzo 2002, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          marzo 2004 n. 51: 
                «Art. 1  (Sanzioni  in  materia  di  apposizione  dei
          marchi auricolari). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato, il detentore  degli  animali  della  specie  bovina,
          comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus,  che  non
          ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di
          cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17
          luglio  2000  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,
          mediante  apposizione  dei  marchi  auricolari  secondo  le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19
          ottobre 2000, n. 437, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri
          della  salute  e  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  72  del  26  marzo
          2002, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 2629/97 del 29
          dicembre 1997 della Commissione, e' soggetto  al  pagamento
          di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro  a
          1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato. 
                2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          tolga o sostituisca  i  marchi  auricolari  presenti  sugli
          animali  senza  preventiva  autorizzazione   dell'autorita'
          sanitaria  competente  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000,00  euro  a
          6.000,00 euro per ogni capo.» 
                «Art. 2 (Sanzioni in materia di fornitura  di  marchi
          auricolari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,  il
          fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali  di
          cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca  marchi  non
          conformi al regolamento (CE) n.  2629/97  del  29  dicembre
          1997 della Commissione, alle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437,  e  al
          D.M. 31 gennaio 2002 dei  Ministri  della  salute  e  delle
          politiche agricole e forestali, e' soggetto al pagamento di
          una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00  euro  a
          12.000,00 euro. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
          di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta  di
          presentare denuncia  di  furto  o  smarrimento  dei  marchi
          auricolari in proprio possesso alla  competente  autorita',
          e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
          di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o
          che comunque sia trovato in possesso di  marchi  auricolari
          con codice  identificativo  duplicato,  che  non  risultino
          giustificati da precedente autorizzazione della  competente
          autorita',  e'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da  10.500,00  euro  a  62.000,00
          euro per ogni marchio auricolare. 
                4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
          di marchi auricolari che  non  trasmette  alla  banca  dati
          nazionale, di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo
          22 maggio 1999, n.  196,  secondo  le  modalita'  stabilite
          all'articolo 9, comma 3, D.M. 31 gennaio 2002 dei  Ministri
          della  salute  e  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          l'elenco  dei   marchi   auricolari   forniti   a   ciascun
          allevamento, e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
                5. In caso di reiterazione delle violazioni  previste
          dal presente articolo, a norma  dell'articolo  8-bis  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  raddoppiata,  non
          e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' disposta la
          cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo
          12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19
          ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma  1,  lettera
          b) del D.M. 31 gennaio 2002 dei  Ministri  della  salute  e
          delle politiche agricole e forestali.» 
                «Art. 3 (Sanzioni in materia di cedole identificative
          e passaporto). - 1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,
          il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma  1,
          il  quale,  decidendo  di  avvalersi  della  AUSL  per  gli
          adempimenti di registrazione degli animali alla Banca  Dati
          Nazionale  (BDN),  ometta  di   inviare   alla   competente
          autorita'  la  cedola  identificativa  relativa  a  ciascun
          codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi del
          regolamento (CE) n.  2629/97  e  del  Regolamento  (CE)  n.
          1760/2000,  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e  del
          D.M. 31 gennaio 2002 dei  Ministri  della  salute  e  delle
          politiche  agricole  e  forestali,   entro   sette   giorni
          dall'apposizione dei marchi auricolari di cui  all'articolo
          1, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni  capo.  La
          stessa sanzione si applica al detentore che,  decidendo  di
          registrare direttamente  le  comunicazioni  di  nascita  ed
          importazione da Paesi  terzi  alla  BDN,  non  rispetti  il
          termine  di  sette  giorni  dall'apposizione   dei   marchi
          auricolari  o  non  rispetti  le  procedure  a  tale   fine
          stabilite nel manuale  operativo  di  cui  all'articolo  6,
          comma 2, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute
          e  delle  politiche  agricole  e  forestali.  In  caso   di
          reiterazione delle violazioni del presente comma,  a  norma
          dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
          successive  modificazioni,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento  in
          misura ridotta. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
          che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale
          di cui all'articolo 1, comma 1, senza  che  lo  stesso  sia
          accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di
          meno di quattro settimane di eta' il cui ombelico  sia  del
          tutto cicatrizzato, senza che lo  stesso  sia  accompagnato
          dalla relativa cedola di  identificazione  individuale,  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
          o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che
          ometta di inviare il  passaporto  all'autorita'  competente
          entro sette giorni dalla data del decesso  dell'animale  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo. 
                4. Salvo che il fatto costituisca  reato,  la  stessa
          sanzione di cui al comma 3 si  applica  al  titolare  dello
          stabilimento di macellazione che non adempie agli  obblighi
          di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8
          del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e  delle
          politiche agricole e forestali. 
                5. Salvo che il fatto costituisca reato, la  sanzione
          di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto
          ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il
          passaporto  all'autorita'  competente  del  luogo  ove   e'
          avvenuta l'esportazione. 
                6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
          degli animali, ad eccezione del trasportatore,  che  ometta
          di istituire il registro aziendale di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 2629/97 e al Regolamento (CE) n. 1760/2000  secondo
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  3  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1996,  n.  317,  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro. 
                7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
          degli animali, ad eccezione del trasportatore,  che  ometta
          di compilare in ogni sua parte ed  aggiornare  il  registro
          aziendale di cui  al  Regolamento  (CE)  n.  2629/97  e  al
          regolamento (CE) n. 1760/2000 secondo le modalita'  di  cui
          all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto  al  pagamento  di  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500,00   euro   a
          3.000,00 euro. 
                8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
          degli animali, ad eccezione del trasportatore,  che  ometta
          di comunicare all'autorita' competente entro  sette  giorni
          tutti i movimenti degli animali in  partenza  o  in  arrivo
          dall'azienda,  compresa  l'uscita  per   la   macellazione,
          secondo le modalita' indicate nell'articolo  7,  comma  18,
          decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.
          437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del D.M. 31  gennaio
          2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e
          forestali,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro  per
          ogni capo. 
                9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
          degli animali, ad eccezione del trasportatore,  che  ometta
          di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma
          14, decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  ottobre
          2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda  e
          prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a  600,00
          euro. 
                10. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  stessa
          sanzione di cui al comma 8 si applica  al  detentore  degli
          animali di cui all'articolo 1, comma 1,  ad  eccezione  del
          trasportatore,  che   ometta   di   notificare   la   morte
          dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati
          di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio  1999,
          n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma
          9, lettera e), del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri  della
          salute e delle politiche agricole e forestali. 
                11. Il detentore che ometta di presentare  entro  due
          giorni dalla scoperta denuncia di furto o  smarrimento  del
          documento   di   identificazione   individuale,    definito
          passaporto degli animali di cui all'articolo  1,  comma  1,
          ovvero  dei  marchi  auricolari  in  proprio  possesso,  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.» 
                «Art. 4 (Accertamento violazioni e sanatoria).  -  1.
          L'autorita' incaricata  del  controllo  deve  indicare  nel
          verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente
          decreto  le  carenze  riscontrate  e  le  prescrizioni   di
          adeguamento necessarie  per  assicurare  che  il  detentore
          degli animali rispetti  le  norme  contenute  nel  presente
          capo. 
                2. Qualora si tratti del  primo  accertamento  presso
          l'azienda di  un  detentore  di  animali,  l'autorita'  che
          effettua il controllo,  nel  caso  accerti  l'esistenza  di
          violazioni che possano essere  sanate  garantendo  comunque
          una sicura  identificazione  degli  animali,  prescrive  al
          detentore  gli  adempimenti  necessari  per  una   completa
          regolarizzazione delle violazioni  accertate,  fissando  un
          termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli
          eventuali  termini  inferiori   previsti   da   regolamenti
          comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte
          le   prescrizioni    imposte    dall'autorita'    per    la
          regolarizzazione entro  il  termine  fissato,  le  sanzioni
          relative alle violazioni riscontrate sono estinte.» 
              - Il decreto  legislativo  3  dicembre  2014,  n.  199,
          recante «Attuazione della  direttiva  2009/158/CE  relativa
          alle  norme   di   polizia   sanitaria   per   gli   scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  Paesi
          terzi di pollame e  uova  da  cova»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2015, n. 12. 
              - Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante
          «Attuazione  della  direttiva  2006/88/CE   relativa   alle
          condizioni di polizia  sanitaria  applicabili  alle  specie
          animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla
          prevenzione di talune malattie degli  animali  acquatici  e
          alle misure di lotta contro tali malattie»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2008, n. 225, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,
          recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa  al
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   23
          settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.  200,
          recante «Attuazione  della  direttiva  2008/71/CE  relativa
          all'identificazione e alla  registrazione  dei  suini»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  dicembre  2010,  n.
          282. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre   2004,   n.   313,    recante    la    disciplina
          dell'apicoltura, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2004, n. 306: 
                «Art. 6 (Denuncia degli  apiari  e  degli  alveari  e
          comunicazione dell'inizio dell'attivita').  -  1.  Al  fine
          della  profilassi  e  del  controllo  sanitario,  e'  fatto
          obbligo a  chiunque  detenga  apiari  e  alveari  di  farne
          denuncia, anche per il  tramite  delle  associazioni  degli
          apicoltori   operanti    nel    territorio,    specificando
          collocazione e numero di alveari, entro centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e,
          successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei  quali
          si sia verificata una variazione nella collocazione o nella
          consistenza degli alveari in  misura  percentuale  pari  ad
          almeno il  10  per  cento  in  piu'  o  in  meno.  Chiunque
          intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle  forme  di
          cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi
          del comma 2 del presente articolo. 
                2. Le denunce e le comunicazioni di cui  al  comma  1
          sono  indirizzate  ai   servizi   veterinari   dell'azienda
          sanitaria locale competente. 
                3.  I  trasgressori  all'obbligo  di  denuncia  o  di
          comunicazione  non  possono  beneficiare  degli   incentivi
          previsti per il settore.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge  28
          luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e  di
          prodotti apistici). - 1. Non sono considerati forniture  di
          medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti
          collettivi e la distribuzione  agli  apicoltori,  da  parte
          delle organizzazioni  di  rappresentanza  degli  apicoltori
          maggiormente  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
          presidi sanitari per i quali non e' previsto  l'obbligo  di
          ricetta veterinaria. 
                2. E' fatto obbligo a  chiunque  detiene  alveari  di
          farne,  a  proprie  spese,  denuncia  e  comunicazione   di
          variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale
          (BDA), di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali   4   dicembre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  93  del  22  aprile
          2010. Chiunque contravviene all'obbligo di  denuncia  della
          detenzione  di  alveari  o  di  comunicazione  della   loro
          variazione all'anagrafe apistica nazionale e'  soggetto  al
          pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
          euro a 4.000 euro. 
                3.  Agli  apicoltori  colpiti  dalla   presenza   del
          parassita Aethina tumida che, a seguito  dei  provvedimenti
          adottati  dall'autorita'  sanitaria,  hanno  distrutto   la
          totalita' dei  propri  alveari  e'  consentita  l'immediata
          reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella
          zona  di  protezione.  Tali  alveari  devono  provenire  da
          allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita
          Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato
          sanitario   dei   servizi    veterinari    territorialmente
          competenti.» 
              - Il decreto  legislativo  16  febbraio  2011,  n.  29,
          recante «Disposizioni sanzionatorie per le  violazioni  del
          regolamento  (CE)  n.  504/2008  recante  attuazione  della
          direttiva   90/426/CEE   e   90/427/CEE   sui   metodi   di
          identificazione    degli    equidi,    nonche'     gestione
          dell'anagrafe da  parte  dell'UNIRE,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  14
          agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali  di
          affezione e prevenzione del  randagismo,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 203: 
                «Art. 3 (Competenze delle regioni). - 1.  Le  regioni
          disciplinano con propria legge, entro sei mesi  dalla  data
          di entrata in vigore della  presente  legge,  l'istituzione
          dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita'  sanitarie
          locali,  nonche'  le  modalita'  per  l'iscrizione  a  tale
          anagrafe e per il rilascio al proprietario o  al  detentore
          della sigla  di  riconoscimento  del  cane,  da  imprimersi
          mediante tatuaggio indolore. 
                2. Le regioni provvedono a determinare,  con  propria
          legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i criteri per  il  risanamento  dei  canili
          comunali e la costruzione  dei  rifugi  per  i  cani.  Tali
          strutture devono garantire buone condizioni di vita  per  i
          cani e il rispetto delle norme  igienico-sanitarie  e  sono
          sottoposte al controllo sanitario  dei  servizi  veterinari
          delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina
          altresi' i criteri e le modalita'  per  il  riparto  tra  i
          comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
          di loro competenza. 
                3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentite   le
          associazioni animaliste,  protezioniste  e  venatorie,  che
          operano in ambito regionale, un  programma  di  prevenzione
          del randagismo. 
                4. Il programma di cui al comma 3 prevede  interventi
          riguardanti: 
                  a) iniziative di informazione da svolgere anche  in
          ambito  scolastico  al  fine  di  conseguire  un   corretto
          rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo
          habitat; 
                  b) corsi  di  aggiornamento  o  formazione  per  il
          personale delle regioni, degli enti locali e  delle  unita'
          sanitarie locali addetto ai servizi di  cui  alla  presente
          legge  nonche'  per  le  guardie  zoofile  volontarie   che
          collaborano con le unita' sanitarie locali e con  gli  enti
          locali. 
                5. Al fine di tutelare il  patrimonio  zootecnico  le
          regioni  indennizzano  gli  imprenditori  agricoli  per  le
          perdite di capi di  bestiame  causate  da  cani  randagi  o
          inselvatichiti,   accertate   dal   servizio    veterinario
          dell'unita' sanitaria locale. 
                6.  Per  la   realizzazione   degli   interventi   di
          competenza regionale,  le  regioni  possono  destinare  una
          somma non superiore al 25 per  cento  dei  fondi  assegnati
          alla regione dal decreto ministeriale di  cui  all'articolo
          8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata  dalla  regione
          agli  enti  locali  a   titolo   di   contributo   per   la
          realizzazione degli interventi di loro competenza. 
                7. Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
          legislazione ai principi contenuti nella presente  legge  e
          adottano un programma  regionale  per  la  prevenzione  del
          randagismo, nel rispetto dei criteri  di  cui  al  presente
          articolo.».