Art. 22 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1; c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini; d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760, e del regolamento (CE) n. 2000/1825, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie; g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE, relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attivita'; l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008, inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE, sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE; n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto. 3. Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
Note all'art. 22: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30. - Si riportano gli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004 n. 51: «Art. 1 (Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 2629/97 del 29 dicembre 1997 della Commissione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.» «Art. 2 (Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al regolamento (CE) n. 2629/97 del 29 dicembre 1997 della Commissione, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' stabilite all'articolo 9, comma 3, D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera b) del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.» «Art. 3 (Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorita' la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97 e del Regolamento (CE) n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di eta' il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorita' competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorita' competente del luogo ove e' avvenuta l'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui al regolamento (CE) n. 2629/97 e al Regolamento (CE) n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui al Regolamento (CE) n. 2629/97 e al regolamento (CE) n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorita' competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali. 11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.» «Art. 4 (Accertamento violazioni e sanatoria). - 1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo. 2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.» - Il decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante «Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2015, n. 12. - Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2008, n. 225, S.O. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2010, n. 282. - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306: «Art. 6 (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attivita'). - 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. 3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.» - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici). - 1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non e' previsto l'obbligo di ricetta veterinaria. 2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. 3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorita' sanitaria, hanno distrutto la totalita' dei propri alveari e' consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.» - Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72. - Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 203: «Art. 3 (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali, nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. 2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali. 5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. 6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.».