Art. 24 Formazione 1. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento. 2. Le spese di partecipazione degli eventi formativi di cui al comma 1 sono a carico degli operatori.
Note all'art. 24: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse.