Art. 24 
 
                             Formazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo  2,  del  regolamento,
con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite
le modalita' di erogazione dei  programmi  formativi  in  materia  di
sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli  animali,  in
conformita' alle prescrizioni  contenute  in  materia  di  formazione
nell'articolo 11 del regolamento. 
  2. Le spese di partecipazione degli  eventi  formativi  di  cui  al
comma 1 sono a carico degli operatori. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse.