Art. 3 
 
        Autorita' competenti e autorita' veterinaria centrale 
 
  1. Il Ministero della salute si avvale  del  CSN  per  la  gestione
tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco  dei  fornitori
dei marchi auricolari nonche' per la predisposizione, anche  ai  fini
delle procedure  connesse  all'attuazione  della  «politica  agricola
comune»  (PAC),  delle  procedure  operative  per   la   gestione   e
l'aggiornamento sistema I&R nonche' per la  trasmissione  informatica
dei relativi dati. 
  2. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari  delle  regioni,
delle Province autonome di Trento e  Bolzano,  le  ASL,  e  le  altre
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza,  sono  le
autorita' competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio  e
rendicontazione dei controlli ufficiali in materia  di  sistema  I&R,
nonche' all'adozione delle azioni esecutive previste  dagli  articoli
137 e 138 del regolamento (UE)  n.  2017/625,  e  all'accertamento  e
contestazione delle relative sanzioni amministrative. 
  3. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del  regolamento,  ed  e'
responsabile del coordinamento delle altre  autorita'  competenti  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2  febbraio  2021, n.  27,
per le  attivita'  di  programmazione  ed  esecuzione  dei  controlli
ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema  I&R
in conformita' al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione,
nonche' al regolamento (UE) n. 2017/625, e al presente decreto. 
  4.  Il  Ministero  della  difesa  e'  l'autorita'  competente   per
l'applicazione delle disposizioni  del  regolamento  nelle  strutture
delle Forze armate,  comprese  quelle  connesse  alle  attivita'  dei
contingenti impiegati nelle missioni  internazionali  e  assicura  la
tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema  I&R  al
Ministero della salute tramite BDN. 
  5. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al  presente
decreto  e'   fatto   salvo,   ove   applicabile,   quanto   previsto
dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo  2
febbraio 2021, n. 27. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo
          2 febbraio 2021, n. 27, si veda nelle note all'articolo 2. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)   15   marzo   2017,   n.
          2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)   15   marzo   2017,   n.
          2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse.