Art. 3 Autorita' competenti e autorita' veterinaria centrale 1. Il Ministero della salute si avvale del CSN per la gestione tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonche' per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonche' per la trasmissione informatica dei relativi dati. 2. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonche' all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative. 3. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed e' responsabile del coordinamento delle altre autorita' competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R in conformita' al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonche' al regolamento (UE) n. 2017/625, e al presente decreto. 4. Il Ministero della difesa e' l'autorita' competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al Ministero della salute tramite BDN. 5. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto e' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, si veda nelle note all'articolo 2. - Per il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse.