Art. 4 Competenze e responsabilita' 1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti: a) l'operatore e il trasportatore, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12; c) il responsabile del macello, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13; d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza; e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita; f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia; g) le autorita' competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi; h) le autorita' delle ASL competenti per: 1) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13; 2) i controlli di cui all'articolo 14; 3) la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformita'; i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualita' di autorita' zootecnica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; l) il CSN per la gestione tecnica della BDN; m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza; n) il Ministero della salute per il tramite della competente direzione generale per: 1) l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN; 2) il coordinamento delle attivita' dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo; 3) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto; 4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.
Note all'art. 4: - Il regolamento (CE) 8 giugno 2016, n. 2016/1012, regolamento del Parlamento europeo relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29 giugno 2016, n. L 171. - Il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.