Art. 4 
 
                    Competenze e responsabilita' 
 
  1. Sono responsabili del funzionamento del  sistema  I&R,  ciascuno
per i rispettivi ambiti: 
    a)  l'operatore  e  il  trasportatore,  per  l'adempimento  degli
obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 
    b) i fornitori dei mezzi di identificazione  degli  animali,  per
l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12; 
    c) il responsabile del macello, per l'adempimento degli  obblighi
previsti dall'articolo 13; 
    d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di  razza  ed
altri  enti  riconosciuti  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ai fini della tenuta  dei  libri  genealogici,
per la registrazione ed aggiornamento in BDN  delle  informazioni  di
pertinenza; 
    e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti
appositamente autorizzati dalla ASL per  l'applicazione  del  sistema
I&R degli equini, compreso il rilascio e la  consegna  del  documento
unico di identificazione a vita; 
    f) i veterinari libero professionisti  appositamente  autorizzati
dalla ASL  per  l'applicazione  del  sistema  I&R  degli  animali  da
compagnia; 
    g)  le  autorita'  competenti  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  per  il  corretto  funzionamento  del
sistema  I&R   sul   territorio   di   propria   competenza   tramite
l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e  la  verifica
delle attivita' delle ASL e delle informazioni di competenza inserite
nei sistemi informativi; 
    h) le autorita' delle ASL competenti per: 
      1) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6,  7,
8, 9,10, 11, 12 e 13; 
      2) i controlli di cui all'articolo 14; 
      3)   la   individuazione   delle   azioni   correttive,   delle
prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto  in  caso
di non conformita'; 
    i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
anche in qualita' di autorita' zootecnica, conformemente all'articolo
2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012,  per  il
riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente
articolo, l'Agenzia per l'erogazione  in  agricoltura  (AGEA)  e  gli
organismi pagatori,  per  l'inserimento  in  BDN  delle  informazioni
previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione  dei
premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    l) il CSN per la gestione tecnica della BDN; 
    m) i  veterinari  militari  per  il  corretto  funzionamento  del
sistema di identificazione e  registrazione  degli  animali  e  degli
stabilimenti di propria competenza; 
    n) il Ministero della salute  per  il  tramite  della  competente
direzione generale per: 
      1) l'organizzazione a livello centrale del sistema  informativo
della BDN; 
      2) il coordinamento  delle  attivita'  dei  Servizi  veterinari
regionali, tramite atti di gestione e indirizzo; 
      3) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11  e  12
del presente decreto; 
      4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione  europea,
con gli altri Stati membri, con le  altre  pubbliche  amministrazioni
competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema
I&R. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il regolamento (CE)  8  giugno  2016,  n.  2016/1012,
          regolamento del Parlamento europeo relativo alle condizioni
          zootecniche e genealogiche applicabili  alla  riproduzione,
          agli  scambi  commerciali  e  all'ingresso  nell'Unione  di
          animali  riproduttori  di  razza  pura,  di  suini   ibridi
          riproduttori e del loro materiale germinale,  che  modifica
          il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE  e
          90/425/CEE del Consiglio,  e  che  abroga  taluni  atti  in
          materia  di  riproduzione   animale   («regolamento   sulla
          riproduzione degli animali»), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 29 giugno 2016, n. L 171. 
              - Il regolamento (CE) 17 dicembre  2013,  n.  1306/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio  sul  finanziamento,
          sulla gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola
          comune e che abroga i regolamenti del  Consiglio  (CEE)  n.
          352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.  814/2000,
          (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
          L 347.