Art. 5 
 
                            Registrazione 
 
  1. Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali  o
materiale germinale, nonche'  quelli  che  effettuano  operazioni  di
raccolta indipendentemente da uno stabilimento  ed  i  trasportatori,
prima di iniziare  la  propria  attivita',  assolvono  agli  obblighi
previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172
del regolamento, e  quelli  previsti  dal  presente  decreto  con  le
modalita' e i tempi di  cui  al  manuale  operativo,  ai  fini  della
registrazione degli stabilimenti ed attivita' di loro  pertinenza  in
conformita' agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli operatori richiedono  la
registrazione  in  BDN,  con  le  modalita'  previste   nel   manuale
operativo. 
  3. La ASL, ai fine della registrazione di cui al comma 1,  effettua
una visita presso le stalle  di  transito  per  ungulati,  le  fiere,
mostre e mercati per verificare il rispetto  dei  requisiti  indicati
nel manuale operativo per tali attivita'. 
  4. Sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui al comma 1: 
    a) le abitazioni private dei detentori e proprietari  di  animali
da compagnia di cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  11,  del
regolamento; 
    b)  gli  stabilimenti  di  cui  agli  articoli  85  e   174   del
regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione; 
    c) gli operatori di cui agli articoli 91 e 174  del  regolamento,
se contemplati da specifici atti di esecuzione; 
    d)  i  parchi  individuati  ai  sensi  del   combinato   disposto
dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, tranne che per le  competenze  di  registrazione  delle
strutture in cui sono detenuti, anche  temporaneamente,  gli  animali
dopo il prelievo dal parco sino alla loro movimentazione verso  altri
stabilimenti; 
    e) gli  stabilimenti  di  acquacoltura  di  cui  all'articolo  3,
lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037. 
  5. L'operatore registrato ai sensi del comma 1, deve garantire  per
la sua attivita': 
    a) la trasmissione delle  comunicazioni  e  l'acquisizione  delle
autorizzazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  nazionali  e
locali, prima di avviare la sua attivita'; 
    b) la custodia  e  il  benessere  degli  animali,  oltre  che  il
rispetto degli obblighi previsti dal regolamento; 
    c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle  attivita'
registrate, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle
variazioni, con le modalita' indicate nel manuale operativo, ai  fini
dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7; 
    d) per gli operatori delle stalle di transito  la  permanenza  di
ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni assicurandone
il trasferimento ad altra attivita' non di sua proprieta' entro  tale
termine. 
  6. Con le modalita' di cui al  manuale  operativo,  al  fine  della
registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione  di  congruita'
ai   requisiti   normativi   della   documentazione   ricevuta    per
l'assegnazione di un numero di registrazione unico. 
  7. Le  spese  relative  alle  registrazioni  sono  a  carico  degli
operatori. Per  la  determinazione  delle  tariffe  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, lettera
          c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
          aree protette),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.: 
                «Art. 3 (Comitato per le  aree  naturali  protette  e
          Consulta tecnica per le aree naturali protette). 
                Omissis. 
                4. Il Comitato svolge,  in  particolare,  i  seguenti
          compiti: 
                  a) integra la classificazione delle aree  protette,
          sentita la Consulta di cui al comma 7; 
                  b)  adotta  il  programma  per  le  aree   naturali
          protette di  rilievo  internazionale  e  nazionale  di  cui
          all'art. 4, sentita la Consulta  di  cui  al  comma  7  del
          presente  articolo,  nonche'  le  relative  direttive   per
          l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; 
                  c) approva l'elenco ufficiale delle  aree  naturali
          protette. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 7 (Organismi a composizione mista). - 1.  Ferma
          restando   ogni   altra   competenza   dell'amministrazione
          centrale dello Stato, gli organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni di cui all'allegato A  sono  soppressi  e  le
          relative  funzioni   sono   esercitate   dalla   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire  gruppi
          di  lavoro   o   comitati,   con   la   partecipazione   di
          rappresentanti delle regioni, delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e  delle  amministrazioni  interessate,
          con funzioni istruttorie,  di  raccordo,  collaborazione  o
          concorso alla attivita' della Conferenza stessa.». 
              - Il regolamento (CE) 22 novembre 2021,  n.  2021/2037,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          esoneri dagli obblighi di registrazione degli  stabilimenti
          di acquacoltura e conservazione  della  documentazione  per
          gli operatori»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32,
          recante «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della  legge
          4 ottobre 2019,  n.  117»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.