Art. 5 Registrazione 1. Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonche' quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attivita', assolvono agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento, e quelli previsti dal presente decreto con le modalita' e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attivita' di loro pertinenza in conformita' agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli operatori richiedono la registrazione in BDN, con le modalita' previste nel manuale operativo. 3. La ASL, ai fine della registrazione di cui al comma 1, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attivita'. 4. Sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui al comma 1: a) le abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento; b) gli stabilimenti di cui agli articoli 85 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione; c) gli operatori di cui agli articoli 91 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione; d) i parchi individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tranne che per le competenze di registrazione delle strutture in cui sono detenuti, anche temporaneamente, gli animali dopo il prelievo dal parco sino alla loro movimentazione verso altri stabilimenti; e) gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037. 5. L'operatore registrato ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attivita': a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita'; b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento; c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' registrate, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni, con le modalita' indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7; d) per gli operatori delle stalle di transito la permanenza di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni assicurandone il trasferimento ad altra attivita' non di sua proprieta' entro tale termine. 6. Con le modalita' di cui al manuale operativo, al fine della registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione di congruita' ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico. 7. Le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
Note all'art. 5: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.: «Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette). Omissis. 4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7; b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 7 (Organismi a composizione mista). - 1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.». - Il regolamento (CE) 22 novembre 2021, n. 2021/2037, regolamento di esecuzione della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.