Art. 6 Riconoscimento 1. L'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento, prima di iniziare la propria attivita', presenta istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento, e con le modalita' di cui al manuale operativo ed inizia la propria attivita' solo dopo che il riconoscimento e' stato approvato e registrato in BDN. 2. I requisiti prescrittivi per ciascuna tipologia di stabilimento sono descritti negli atti delegati e di esecuzione del regolamento e, in particolare: a) nel regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per: 1) gli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame che ricevono animali da un altro Stato dell'Unione europea o da cui tali animali sono mossi verso un altro Stato dell'Unione europea; 2) gli incubatoi da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno sono mossi in un altro Stato dell'Unione europea; 3) gli stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato dell'Unione europea; 4) i posti di controllo; 5) gli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati da cui tali animali devono essere spostati all'interno dello stesso Stato o in un altro Stato dell'Unione europea; 6) gli stabilimenti con status confinato da cui gli animali terrestri sono spostati all'interno di uno Stato dell'Unione europea o in altro Stato dell'Unione europea; 7) i centri di raccolta e i rifugi di cani gatti e furetti da cui gli animali sono spostati in un altro Stato dell'Unione europea; 8) gli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale da cui tali animali sono movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea; b) nei regolamenti delegati (UE) nn. 2020/686 e 2020/689, per gli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale e' spostato in un altro Stato membro; c) nel regolamento delegato (UE) n. 2020/691, per i trasportatori e gli stabilimenti di acquacoltura, inclusi quelli di quarantena per animali di acquacoltura; d) negli eventuali altri atti delegati adottati ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3 e 176 paragrafo 4 del regolamento, per qualsiasi altro tipo di stabilimento che debba essere riconosciuto. 3. La ASL: a) valuta la richiesta di riconoscimento; b) effettua una visita in loco di cui agli articoli 99, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2, del regolamento; c) verifica che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento, e relativi atti delegati e di esecuzione; d) se i requisiti sono soddisfatti, approva il riconoscimento e registra in BDN l'attivita' a cui associa il numero di riconoscimento unico con le modalita' di cui al manuale operativo; e) alle condizioni e con i limiti temporali previsti dagli articoli 99, paragrafi 4 e 5, e 183, paragrafi 4 e 5, del regolamento, puo' rilasciare un riconoscimento condizionato; f) riesamina, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento, i riconoscimenti rilasciati; g) sospende o revoca il riconoscimento, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 2, e 184, paragrafo 2, del regolamento; h) dopo la sospensione o revoca, puo' concedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 100, paragrafo 3, e 184, paragrafo 3, del regolamento. 4. In deroga al comma 1, sono esentati dall'obbligo di presentare domanda di riconoscimento gli operatori degli stabilimenti di cui: a) all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento; b) all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035; c) all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento; d) all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2020/691; 5. L'operatore dello stabilimento che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attivita': a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita'; b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e delle garanzie specifiche di sussistenza dei requisiti pertinenti di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento; c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' riconosciute, inserendo in BDN le informazioni entro sette giorni dalle variazioni con le modalita' indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7. 6. Le spese relative ai riconoscimenti sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/1. - Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/211. - Il regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174. - Per il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n. 2020/691/UE (Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.