Art. 6 
 
                           Riconoscimento 
 
  1. L'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento  ai
sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178  e  179  del  regolamento,
prima  di  iniziare  la  propria  attivita',  presenta   istanza   di
riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente  agli
articoli 96 e 180 del regolamento, e  con  le  modalita'  di  cui  al
manuale operativo ed inizia la propria attivita'  solo  dopo  che  il
riconoscimento e' stato approvato e registrato in BDN. 
  2. I requisiti prescrittivi per ciascuna tipologia di  stabilimento
sono descritti negli atti delegati e di esecuzione del regolamento e,
in particolare: 
    a) nel regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per: 
      1) gli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e
pollame che ricevono animali da un altro Stato dell'Unione europea  o
da cui tali animali sono  mossi  verso  un  altro  Stato  dell'Unione
europea; 
      2) gli incubatoi da cui le uova da  cova  o  i  pulcini  di  un
giorno sono mossi in un altro Stato dell'Unione europea; 
      3) gli stabilimenti che detengono pollame, da  cui  il  pollame
destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono
essere spostati in un altro Stato dell'Unione europea; 
      4) i posti di controllo; 
      5)  gli  stabilimenti  di  quarantena  per  animali   terrestri
detenuti diversi dai  primati  da  cui  tali  animali  devono  essere
spostati  all'interno  dello  stesso  Stato  o  in  un  altro   Stato
dell'Unione europea; 
      6) gli stabilimenti con status confinato  da  cui  gli  animali
terrestri sono spostati all'interno di uno Stato dell'Unione  europea
o in altro Stato dell'Unione europea; 
      7) i centri di raccolta e i rifugi di cani gatti e  furetti  da
cui gli animali sono spostati in un altro Stato dell'Unione europea; 
      8) gli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di
vista ambientale da cui tali animali sono movimentati verso un  altro
Stato dell'Unione europea; 
    b) nei regolamenti delegati (UE) nn. 2020/686 e 2020/689, per gli
stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini,  caprini
ed equini, da cui il materiale germinale  e'  spostato  in  un  altro
Stato membro; 
    c) nel regolamento delegato (UE) n. 2020/691, per i trasportatori
e gli stabilimenti di acquacoltura, inclusi quelli di quarantena  per
animali di acquacoltura; 
    d) negli eventuali altri atti delegati adottati  ai  sensi  degli
articoli 94, paragrafo 3 e  176  paragrafo  4  del  regolamento,  per
qualsiasi altro tipo di stabilimento che debba essere riconosciuto. 
  3. La ASL: 
    a) valuta la richiesta di riconoscimento; 
    b) effettua una visita in loco di cui agli articoli 99, paragrafo
2, e 183, paragrafo 2, del regolamento; 
    c) verifica che siano soddisfatte le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 97 e 181 del regolamento, e  relativi  atti  delegati  e  di
esecuzione; 
    d) se i requisiti sono soddisfatti, approva il  riconoscimento  e
registra in BDN l'attivita' a cui associa il numero di riconoscimento
unico con le modalita' di cui al manuale operativo; 
    e) alle condizioni  e  con  i  limiti  temporali  previsti  dagli
articoli  99,  paragrafi  4  e  5,  e  183,  paragrafi  4  e  5,  del
regolamento, puo' rilasciare un riconoscimento condizionato; 
    f) riesamina, ai sensi degli articoli 100, paragrafo  1,  e  184,
paragrafo 1, del regolamento, i riconoscimenti rilasciati; 
    g) sospende o revoca il riconoscimento, ai sensi  degli  articoli
100, paragrafo 2, e 184, paragrafo 2, del regolamento; 
    h) dopo la sospensione o revoca, puo' concedere il riconoscimento
ai sensi degli articoli 100, paragrafo 3, e  184,  paragrafo  3,  del
regolamento. 
  4. In deroga al comma 1, sono esentati dall'obbligo  di  presentare
domanda di riconoscimento gli operatori degli stabilimenti di cui: 
    a) all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento; 
    b) all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035; 
    c) all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento; 
    d) all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2020/691; 
  5. L'operatore dello stabilimento che ha ottenuto il riconoscimento
ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attivita': 
    a) la trasmissione delle  comunicazioni  e  l'acquisizione  delle
autorizzazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  nazionali  e
locali, prima di avviare la sua attivita'; 
    b) la custodia  e  il  benessere  degli  animali,  oltre  che  il
rispetto degli obblighi previsti dal  regolamento  e  delle  garanzie
specifiche di  sussistenza  dei  requisiti  pertinenti  di  cui  agli
articoli 97 e 181 del regolamento; 
    c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle  attivita'
riconosciute, inserendo in BDN le  informazioni  entro  sette  giorni
dalle variazioni con le modalita' indicate nel manuale operativo,  ai
fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7. 
  6.  Le  spese  relative  ai  riconoscimenti  sono  a  carico  degli
operatori. Per  la  determinazione  delle  tariffe  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/686   della
          Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento
          (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda il  riconoscimento  degli  stabilimenti  di
          materiale  germinale  e  le  prescrizioni  in  materia   di
          tracciabilita'  e  di  sanita'  animale  per  i   movimenti
          all'interno   dell'Unione   di   materiale   germinale   di
          determinati animali terrestri detenuti e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3  giugno  2020,  n.
          L174/1. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/689   della
          Commissione,  del  17  dicembre  2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  alla
          sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
          indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
          emergenti   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/211. 
              - Il regolamento delegato della Commissione che integra
          il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di  animali
          acquatici,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  28   giugno   2019,   n.
          2019/2035/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020,  n.  2020/691/UE
          (Regolamento delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di  animali
          acquatici,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.