Art. 7 
 
   Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN 
 
  1. Il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo  1,  e
185,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e'  contenuto  nella  BDN   e
comprende: 
    a)  tutti  gli  stabilimenti,  le  attivita'  e  gli   operatori,
registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento; 
    b)  tutti  gli  stabilimenti,  le  attivita'  e   gli   operatori
riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181,  paragrafo  1,  del
regolamento. 
  2. L'operatore deve garantire la veridicita' e la  correttezza  dei
dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le  modalita'
previsti  dal  presente  decreto  e   dal   manuale   operativo.   Le
dichiarazioni dell'operatore sono  rese  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3. La ASL registra in BDN le  informazioni  di  propria  competenza
descritte nel manuale operativo. 
  4. Il Ministero della  salute,  per  il  tramite  della  competente
Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla
sicurezza dei dati di cui al  regolamento  (UE)  n.  2016/679,  e  al
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  Il  Ministero  della
salute, di intesa con il Ministero dell'interno,  assicura  l'accesso
alla BDN, in modalita' consultazione, alle forze di polizia. 
  5. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle
Autorita' competenti e' effettuato soltanto ai  fini  dell'esecuzione
dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali. 
  6. Fatte salve le norme per la  tutela  del  trattamento  dei  dati
personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente
direzione  generale,  assicura  l'accesso  ad  alcune  tipologie   di
informazioni  di  dettaglio  presenti  in  BDN  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle  proprie  funzioni
abbiano necessita' di acquisirle, previa  approvazione  di  specifica
richiesta. 
  7. Il Ministero della  salute,  per  il  tramite  della  competente
Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN
sino all'eta' di trentacinque anni per gli equini,  i  camelidi  e  i
bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e  i  cervidi  o
per almeno due anni a decorrere dalla  data  di  comunicazione  della
morte o  altri  eventi  che  determinano  l'uscita  dalla  BDN  degli
animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni  saranno
trasferite in apposita sezione d'archivio. 
  8. E' istituito con decreto del Ministro della salute da  adottarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato tecnico di  coordinamento,  con  il  compito  di
predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R
composto  da  un  rappresentante  del  Ministero  della  salute,  due
rappresentanti  del  CSN  e  cinque  rappresentanti  delle   regioni,
designati dalla Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del  comitato,  ai
quali  non  spetta  alcun  compenso,  gettone  di  presenza  o  altro
emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni.  Per  i
componenti  del  Comitato  tecnico  di  coordinamento  gli  eventuali
rimborsi spese di missione sono a  carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza. 
  9. Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per
il Ministero della salute in merito alle piu' opportune misure per il
sistema I&R. 
  10. Nelle more della istituzione del Comitato di cui  al  comma  8,
continua ad operare il comitato istituito con  decreto  del  Ministro
della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali  del
12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  1°
agosto 2002. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
                «Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio  e  sottoscrizione
          delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. 
                2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
                3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di  atto
          di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                3-bis. Il potere di rappresentanza per la  formazione
          e la presentazione di istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo.». 
              - Il regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del
          Parlamento europeo relativo alla protezione  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione  dei  dati),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante codice in materia di protezione dei dati personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  della   salute   recante
          l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento di  cui
          all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 2002 sull'anagrafe  bovina,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto  2002,  n.
          179.