Art. 7 Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN 1. Il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, e' contenuto nella BDN e comprende: a) tutti gli stabilimenti, le attivita' e gli operatori, registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento; b) tutti gli stabilimenti, le attivita' e gli operatori riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181, paragrafo 1, del regolamento. 2. L'operatore deve garantire la veridicita' e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalita' previsti dal presente decreto e dal manuale operativo. Le dichiarazioni dell'operatore sono rese con le modalita' previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo. 4. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalita' consultazione, alle forze di polizia. 5. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorita' competenti e' effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali. 6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente direzione generale, assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessita' di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta. 7. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'eta' di trentacinque anni per gli equini, i camelidi e i bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio. 8. E' istituito con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 9. Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle piu' opportune misure per il sistema I&R. 10. Nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002.
Note all'art. 7: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo.». - Il regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto del Ministro della salute recante l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 2002 sull'anagrafe bovina, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2002, n. 179.