Art. 8 Documentazione 1. L'operatore degli stabilimenti diversi da quelli di materiale germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 102 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni dalla data di emissione. 2. L'operatore degli stabilimenti di materiale germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 103 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione. 3. Il trasportatore e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 104, 106, 188 e 189 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione. 4. L'operatore che procede ad operazioni di raccolta di cui all'articolo 90 del regolamento e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 105 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione. 5. L'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e' tenuto all'obbligo della conservazione della documentazione previsto dagli articoli 186, 187, 188 e 189 del regolamento, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione. 6. In deroga ai commi da 1 a 5, sono esentati dall'obbligo di conservare la documentazione: a) gli operatori e i trasportatori per cui tali informazioni sono presenti ed aggiornate in BDN; b) gli operatori degli stabilimenti e i trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti, ai sensi degli articoli 103, paragrafo 2, e 104, paragrafo 2, 105, paragrafo 2, 186, paragrafo 2, 188, paragrafo 2, e 190 del regolamento; c) gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037; d) i trasportatori di animali acquatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037. 7. L'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalita' indicate nel manuale operativo. L'operatore e' direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed e' obbligato entro sette giorni dall'evento: a) a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita; b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non e' effettuata. 8. In casi eccezionali, non dipendenti dalla volonta' dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati. 9. La ASL, nei casi previsti dalla specifica regolamentazione, effettua la validazione del documento di accompagnamento e compila la sezione inerente alle attestazioni sanitarie.
Note all'art. 8: - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 22 novembre 2021, n. 2021/2037, regolamento di esecuzione della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416.