Art. 8 
 
                           Documentazione 
 
  1. L'operatore degli stabilimenti diversi da  quelli  di  materiale
germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione
previsto dagli  articoli  102  e  106  del  regolamento,  in  formato
cartaceo o elettronico, per almeno tre anni dalla data di emissione. 
  2. L'operatore degli stabilimenti di materiale germinale e'  tenuto
all'obbligo di  conservazione  della  documentazione  previsto  dagli
articoli  103  e  106  del  regolamento,  in   formato   cartaceo   o
elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione. 
  3. Il trasportatore e' tenuto all'obbligo  di  conservazione  della
documentazione previsto dagli  articoli  104,  106,  188  e  189  del
regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno  tre  anni
decorrenti dalla data di emissione. 
  4. L'operatore  che  procede  ad  operazioni  di  raccolta  di  cui
all'articolo  90   del   regolamento   e'   tenuto   all'obbligo   di
conservazione della documentazione previsto dagli articoli 105 e  106
del regolamento, in formato cartaceo o elettronico,  per  almeno  tre
anni decorrenti dalla data di emissione. 
  5.  L'operatore  degli  stabilimenti  di  acquacoltura  e'   tenuto
all'obbligo della conservazione della documentazione  previsto  dagli
articoli 186, 187, 188 e 189 del regolamento,  per  almeno  tre  anni
decorrenti dalla data di emissione. 
  6. In deroga ai commi da 1  a  5,  sono  esentati  dall'obbligo  di
conservare la documentazione: 
    a) gli operatori e i trasportatori per cui tali informazioni sono
presenti ed aggiornate in BDN; 
    b)  gli  operatori  degli  stabilimenti  e  i  trasportatori  che
presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o
emergenti, ai sensi degli articoli 103, paragrafo 2, e 104, paragrafo
2, 105, paragrafo 2, 186, paragrafo 2, 188, paragrafo 2,  e  190  del
regolamento; 
    c) gli  operatori  degli  stabilimenti  di  acquacoltura  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.
2021/2037; 
    d) i trasportatori di animali acquatici di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione  (UE)  n.
2021/2037. 
  7. L'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il
documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1,
lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera
b),  del  regolamento,  attraverso  la  registrazione  in  BDN  dello
specifico modulo informatizzato, con le informazioni e  le  modalita'
indicate  nel  manuale   operativo.   L'operatore   e'   direttamente
responsabile  delle  informazioni  di  pertinenza  inserite  in  tale
documento ed e' obbligato entro sette giorni dall'evento: 
    a)  a  rettificare  eventuali  errate   informazioni   registrate
inerenti al movimento in uscita; 
    b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non e'
effettuata. 
  8.   In   casi   eccezionali,   non   dipendenti   dalla   volonta'
dell'operatore, di compilazione non informatizzata del  documento  di
accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione
entro tre giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per la  ASL  i
dati inerenti  agli  operatori  e  alle  frequenze  di  utilizzo  dei
documenti di accompagnamento non informatizzati. 
  9. La ASL, nei  casi  previsti  dalla  specifica  regolamentazione,
effettua la validazione del documento di accompagnamento e compila la
sezione inerente alle attestazioni sanitarie. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) 22 novembre 2021,  n.  2021/2037,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          esoneri dagli obblighi di registrazione degli  stabilimenti
          di acquacoltura e conservazione  della  documentazione  per
          gli  operatori  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  23
          novembre 2021, n. L 416.