Art. 9 
 
    Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi 
 
  1. L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi  e
camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in
BDN di ciascun animale  detenuto  conformemente  al  regolamento,  al
regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/2035,  e  ai   regolamenti   di
esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando  i  tempi  e  le
modalita' indicati nel manuale operativo. 
  2. Le deroghe alle modalita' di identificazione  degli  animali  di
cui al  regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/2035,  potranno  essere
autorizzate con le modalita' di cui al manuale operativo. 
  3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione di mezzi di
identificazione  ufficiali,  quali  boli   ruminali   e   transponder
iniettabili  di  cui  all'allegato  III,  lettere  d)  ed   e),   del
regolamento  delegato  (UE)  n.   2019/2035,   l'assenza   di   altro
dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure
l'applicazione non conforme. 
  4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse  di  quelle
di  cui  al  comma  1,  deve  garantire  la  identificazione   e   la
registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalita'
indicate nel regolamento e nel manuale operativo, nonche' nel decreto
previsto dall'articolo 16, comma 3. 
  5.  L'operatore  deve  registrare  in  BDN   entro   sette   giorni
dall'evento,  le  informazioni  inerenti  all'identificazione   degli
animali di cui al comma 1,  alle  movimentazioni  in  ingresso  e  in
uscita,  nonche'  alla   morte   degli   animali   identificati   sia
singolarmente che per insiemi, con le modalita' indicate nel  manuale
operativo. Per gli animali  di  cui  al  comma  1,  le  nascite  sono
registrate entro sette giorni dall'identificazione. 
  6. L'operatore o il suo  delegato,  deve  comunicare  alla  ASL  il
furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure
del  documento  di  identificazione  individuale  e  dei   mezzi   di
identificazione  detenuti  entro  quarantotto  ore   dalla   scoperta
dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso
di equini registrati, la comunicazione e' fatta  anche  all'organismo
competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino. 
  7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire  il  documento
di identificazione individuale per le specie animali per cui esso  e'
previsto dal regolamento, con le  modalita'  e  i  tempi  di  cui  al
regolamento e suoi atti  delegati  e  di  esecuzione,  oltre  che  al
manuale operativo. 
  8. In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale,  l'operatore
deve consegnare  il  documento  di  identificazione  individuale,  se
previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL  o
all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e
distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di
morte di equini per i quali il  documento  non  e'  stato  rilasciato
tramite BDN, gli stessi documenti sono  custoditi  dall'organismo  di
rilascio  o  dall'ASL  che  li  ha  ricevuti  per  almeno   un   anno
dall'evento. 
  9. La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto  l'informazione
dello smarrimento o del furto o ritrovamento  provvede  a  registrare
l'evento   in   BDN   entro   sette   giorni   dalla    comunicazione
dell'operatore. In caso di ritrovamento di  un  equino,  l'evento  e'
registrato entro sette giorni dalla verifica di identita'. 
  10. L'operatore provvede alla registrazione  in  BDN  di  tutte  le
informazioni inerenti agli animali identificati  singolarmente,  alle
partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonche' agli eventi che
li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con  i  modi
previsti nel manuale operativo anche ai fini  della  generazione  del
registro della propria attivita'  nella  stessa  BDN.  Tale  registro
sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo  o  su  altro
supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali. 
  11. Alle condizioni, con i tempi e con le modalita' riportati nella
normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso  di
illeggibilita' o smarrimento del documento unico di identificazione a
vita di un equino, l'operatore richiede alla ASL o  all'organismo  di
rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo  del
documento unico di identificazione a vita. 
  12.  L'operatore  di  psittacidi  movimentati  verso  altro   Stato
dell'Unione   europea   provvede   affinche'   tali   animali   siano
identificati  individualmente  conformemente   al   regolamento,   al
regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, al regolamento di  esecuzione
(UE) n. 2021/520, e con le modalita'  indicate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 16, comma 3. 
  13.  L'operatore   di   apicoltura   deve   apporre   un   cartello
identificativo in un luogo chiaramente  visibile  in  prossimita'  di
ogni apiario, con le modalita' indicate nel manuale operativo. 
  14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il  censimento
annuale con le modalita' indicate nel manuale operativo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n.  2019/2035/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti  che  detengono  animali  terrestri   e   agli
          incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati
          animali  terrestri  detenuti  e  delle  uova  da  cova,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  5
          dicembre 2019, n. L 314. 
              - Il regolamento (CE) 24 marzo  2021,  n.  2021/520/UE,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la
          tracciabilita' di determinati animali  terrestri  detenuti,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          25 marzo 2021, n. L 104. 
              - Il regolamento (CE) 10 giugno 2021,  n.  2021/963/UE,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione dei  regolamenti  (UE)  2016/429,
          (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  l'identificazione  e   la
          registrazione degli equini  e  che  istituisce  modelli  di
          documenti  di  identificazione   per   tali   animali,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  16
          giugno 2021, n. L 213.