IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di  sanita'  animale»),  e  in
particolare gli articoli 268 e 269; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  recante  disposizioni  volte   a
prevenire e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie
esotiche invasive; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22  dicembre
2004, sulla protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare e, in  particolare,  l'articolo  18,
che prevede, in tutte le fasi della produzione, della  trasformazione
e della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli  alimenti,  dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del  9  dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione,  del
30 gennaio  2020,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti di  acquacoltura  e  ai  trasportatori  di
animali acquatici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione,  del
30 gennaio  2020,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti  e  la  manipolazione  dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale  e
prodotti di origine animale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del
28  giugno  2019,  che  integra  il  Regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione,  del
17 dicembre 2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione,  del
17 dicembre 2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
riconoscimento  degli  stabilimenti  di  materiale  germinale  e   le
prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per  i
movimenti  all'interno  dell'Unione   di   materiale   germinale   di
determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione,
del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, per quanto riguarda  la
rintracciabilita' di alcuni animali terrestri detenuti; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2037   della
Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalita' di  applicazione
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli
stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per
gli operatori; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione,
del 15 marzo 2019, che stabilisce  modalita'  pratiche  uniformi  per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine  animale
destinati  al  consumo  umano  in  conformita'  al  regolamento  (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali; 
  Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per  lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e  dell'occupazione  in
campo ambientale; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio,   e   in   particolare   l'articolo   17   relativo   alla
regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la  disciplina  dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle
aree protette; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116,  recante  misure
urgenti  sulla  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di  sicurezza
alimentare; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625,  ai  sensi  dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  230,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e  in  particolare  l'articolo  182
laddove attribuisce alla Sanita' militare l'applicazione delle  leggi
concernenti la tutela dell'igiene e della sanita'  pubblica,  nonche'
la  responsabilita'  in  materia  di   ordinanze,   di   accertamenti
preventivi,   di   istruttoria   o   di   esecuzione   dei   relativi
provvedimenti,  relativamente  alle  funzioni  di   igiene,   sanita'
pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32  della  legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa,  e  in
particolare  l'articolo  38,   che   prevede   la   possibilita'   di
trasmissione  di  dichiarazioni  per  via  telematiche  se   conformi
all'articolo 65 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
l'articolo  76,  inerente  alle  norme  penali   per   chi   rilascia
dichiarazioni mendaci; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73,  recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa  alla  custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, e in  particolare  l'articolo  533  laddove
prevede che gli organi del servizio veterinario militare  provvedono,
tra l'altro, alla medicina legale, alla sanita'  pubblica  e  polizia
veterinaria; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  28  febbraio  2003
recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni  in  materia
di benessere degli animali da  compagnia  e  pet-therapy,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003; 
  Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante: «Accordo  sullo  schema  di
linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e  gestione  delle
tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione
a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio  2014)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206; 
  Sentite le Associazioni di categoria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di  Bolzano
nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  della   transizione   ecologica,
dell'interno,  della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico e della difesa; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di  commercio,
importazione, conservazione  di  animali  della  fauna  selvatica  ed
esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie  degli
animali che sono  trasmissibili  agli  animali  o  all'uomo  e  della
riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresi' norme
penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: 
    a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente  o
potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed  in  natura,  isolato
riproduttivamente da altre specie; 
    b) popolazione: insieme di individui di  una  stessa  specie  che
vivono in una determinata area geografica; 
    c)  ibrido:  individuo  risultante  dall'incrocio   di   genitori
appartenenti a specie diverse. Il termine viene  correntemente  usato
anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie
(razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le
razze domestiche da esse originate; 
    d) reintroduzione: traslocazione finalizzata  a  ristabilire  una
popolazione di una determinata entita'  animale  o  vegetale  in  una
parte del suo  areale  di  documentata  presenza  naturale  in  tempi
storici nella quale risulti estinta; 
    e) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in
un territorio posto al di  fuori  della  sua  area  di  distribuzione
naturale; 
    f) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e
ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone. 
  3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a) specie selvatiche ed esotiche: specie di  fauna  di  cui  alla
lettera c); 
    b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente  presente  in
una determinata area geografica nella quale  si  e'  originata  o  e'
giunta  senza  l'intervento  diretto   intenzionale   o   accidentale
dell'uomo; 
    c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene
alla  fauna  o  alla  flora  originaria  di  una   determinata   area
geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto intenzionale
o accidentale dell'uomo; 
    d) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie
di cui all'Allegato I, Parte  A  e  Parte  B,  del  regolamento  (UE)
2016/429 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  ed  elencate  nel
decreto di cui all'articolo 5; 
    e) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel
caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo  in
cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o
permanente, escluse le abitazioni in cui  sono  detenuti  animali  da
compagnia,  gli  ambulatori  o  le  cliniche  veterinarie,   di   cui
all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429; 
    f) rifugi  per  animali:  stabilimenti  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE)  2019/2035  della
Commissione; 
    g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo
109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gia'  istituita  con
l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22  maggio  1999,  n.
196, presso il Ministero della salute e gestita  dal  Centro  Servizi
Nazionale, e accessibile tramite  il  portale  internet  dei  sistemi
informativi veterinari; 
    h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di provenienza  o
di nascita dell'animale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica
          promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
          e tecnica. Tutela il paesaggio e il  patrimonio  storico  e
          artistico della Nazione. 
              - L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
          economica  privata  e'  libera.  Non  puo'   svolgersi   in
          contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare  danno
          alla salute, all'ambiente, alla sicurezza,  alla  liberta',
          alla dignita' umana. 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone che la potesta'
          legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel
          rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali  ed  elenca  le  materie   di   legislazione
          esclusiva e concorrente prevedendo altresi' che spetta alle
          Regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi). -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2 L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea). -  1.  In  relazione  alle   deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. (18) 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 22 aprile  2021,  n.
          53 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020.)  Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97: 
                «Art.  14   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del  regolamento  (UE)  2016/429,  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale»)). - 1. Il Governo  adotta,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  2016/429   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a) adeguare e coordinare le disposizioni  nazionali
          vigenti in materia di  sanita'  e  benessere  animale  alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  e  relativi
          regolamenti  delegati  e  di  esecuzione,  incluse   quelle
          riguardanti le malattie animali non elencate  nell'articolo
          5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa  delle
          norme nazionali incompatibili; 
                  b) individuare, ai  sensi  dell'articolo  4,  punto
          55), del regolamento  (UE)  2016/429,  il  Ministero  della
          salute  quale  autorita'  competente  veterinaria  centrale
          responsabile del coordinamento delle  autorita'  competenti
          regionali  e  locali  in  materia  di   programmazione   ed
          esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre  attivita'
          ufficiali previste dal medesimo regolamento; 
                  c)   prevedere   un   esplicito    divieto    della
          commercializzazione di  tutti  i  pesci  appartenenti  alla
          famiglia dei ciprinidi  pescati  nelle  acque  interne,  ad
          esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; 
                  d) prevedere l'obbligatorieta'  della  reimmissione
          del pesce appartenente  alla  famiglia  dei  ciprinidi,  se
          catturato, al termine dell'attivita'  piscatoria  in  acque
          interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e  dei
          laghi; 
                  e)  individuare,  previo   accordo   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre  in
          essere le misure di emergenza in attuazione degli  articoli
          257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso: 
                    1) la ridefinizione della  composizione  e  delle
          funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza  contro
          le malattie animali; 
                    2) la definizione di una rete tra i  responsabili
          dei servizi veterinari individuati dalle  regioni  e  dalle
          province  autonome,  coordinata  dal   Capo   dei   servizi
          veterinari   nazionali,    diretta    a    organizzare    e
          razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
          animale; 
                    3) la predisposizione di un  piano  di  emergenza
          nazionale di  eradicazione  in  caso  di  focolaio  di  una
          malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429  o  di  una
          malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che  puo'
          probabilmente comportare un grave rischio  per  la  sanita'
          pubblica o animale; 
                  f)  individuare  criteri,  regole   e   condizioni,
          nonche'  livello  di  responsabilita',  per  delegare,   in
          conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE)  2016/429,
          specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali; 
                  g) adeguare e coordinare le disposizioni  nazionali
          vigenti in materia di registrazione e riconoscimento  degli
          stabilimenti  e   degli   operatori   e   in   materia   di
          identificazione e tracciabilita'  degli  animali  terrestri
          detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429  e
          relativi  regolamenti  delegati  e   di   esecuzione,   con
          abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; 
                  h) individuare  le  modalita'  per  adempiere  agli
          obblighi  informativi   verso   l'Unione   europea   e   le
          organizzazioni  internazionali  di  settore  attraverso  il
          riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
          anagrafi zootecniche, i sistemi informativi  del  Ministero
          della salute e i sistemi informativi delle regioni e  delle
          province autonome; 
                  i) individuare,  in  attuazione  dell'articolo  26,
          paragrafo 3, del regolamento  (UE)  2016/429,  strumenti  e
          modalita'   operative   per   consentire   alle   autorita'
          competenti, nell'ambito  delle  attivita'  di  sorveglianza
          delle  malattie  animali,  di  acquisire  i   dati   e   le
          informazioni  risultanti  dall'attivita'  di   sorveglianza
          svolta dagli  operatori  e  dagli  esiti  delle  visite  di
          sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
          al decreto del  Ministro  della  salute  7  dicembre  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  5  febbraio
          2018, ai sensi  degli  articoli  24  e  25  del  menzionato
          regolamento; 
                  l) individuare, in  attuazione  del  capo  2  della
          parte II del regolamento  (UE)  2016/429,  nell'applicativo
          REV (ricetta  elettronica  veterinaria)  lo  strumento  per
          consentire  alle  autorita'  competenti,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
          delle attivita' di sorveglianza delle  malattie  animali  e
          dei  residui  dei  medicinali  veterinari  nei  prodotti  e
          sottoprodotti di  origine  animale,  di  acquisire  dati  e
          informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
          di   medicinale   veterinario   all'animale,   compresi   i
          medicinali veterinari ad azione stupefacente  e  psicotropa
          soggetti alla disciplina recata dal testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, appartenenti alla tabella dei medicinali,  sezioni  B,
          C, D ed E; 
                  m)  prevedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea  sugli  aiutide  minimis,  misure   di
          incentivazione  finanziaria   per   gli   operatori   e   i
          professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
          allevamento non intensivo delle specie animali  di  cui  si
          occupano; 
                  n) prevedere per gli operatori e  i  professionisti
          degli   animali   la   formazione   periodica   finalizzata
          all'acquisizione  di  conoscenze  adeguate  in  materia  di
          malattie  degli  animali,  comprese  quelle   trasmissibili
          all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
          animale, benessere degli  animali  e  salute  umana,  buone
          prassi di  allevamento  delle  specie  animali  di  cui  si
          occupano  e  resistenza   ai   trattamenti,   compresa   la
          resistenza   antimicrobica,   estendendo   la    formazione
          periodica anche agli operatori che vendono o  trasferiscono
          in  altro  modo  la  titolarita'  di  futuri   animali   da
          compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
          2, del regolamento  (UE)  2016/429,  predisporre  specifici
          programmi   di   formazione   nei   settori   agricolo    o
          dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale; 
                  o)  conformare  la  normativa  ai  principi   della
          chiarezza   e   della   semplificazione    e    semplicita'
          applicativa, per non appesantire sul  piano  documentale  e
          formale  l'attivita'  dei  soggetti   chiamati   alla   sua
          applicazione; 
                  p)  introdurre  sanzioni  amministrative  efficaci,
          dissuasive  e  proporzionate  per   la   violazione   delle
          disposizioni del regolamento (UE) 2016/429; 
                  q)  prevedere  ulteriori  misure   restrittive   al
          commercio   di   animali,   affiancate   da   un    sistema
          sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui  uno  specifico
          divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
          selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre  il  rischio
          di focolai di  zoonosi,  nonche'  l'introduzione  di  norme
          penali volte a punire il commercio di specie protette.». 
              -- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo,
          del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
          altre  attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
          l'applicazione  della  legislazione  sugli  alimenti  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,
          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del  Consiglio  e
          la decisione  92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui
          controlli ufficiali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea, 7 aprile 2017, n. L 95/1. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea, 4 maggio 2016, n. L 119/1. 
              - Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo,
          del  9  marzo  2016,   relativo   alle   malattie   animali
          trasmissibili e  che  modifica  e  abroga  taluni  atti  in
          materia  di  sanita'  animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale») e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea, 31 marzo 2016, n. L 84/1. 
              - Il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante  disposizioni
          volte a prevenire e gestire l'introduzione e la  diffusione
          delle specie esotiche invasive e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  dell'Unione  europea,  3  dicembre  2014,  n.  L
          317/35. 
              - Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio,  del  22
          dicembre 2004, sulla protezione degli  animali  durante  il
          trasporto  e  le  operazioni  correlate  che  modifica   le
          direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento  (CE)  n.
          1255/97 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea, 5 gennaio 2005, n 3/2. 
              - Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 29 aprile  2004,  che  stabilisce  norme
          specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
          animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea 30 aprile 2004, n. L 139/55. 
              - Il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i
          principi  e  i  requisiti   generali   della   legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare e, in particolare, l'articolo 18,  che  prevede,
          in tutte le fasi della produzione, della  trasformazione  e
          della distribuzione, la rintracciabilita'  degli  alimenti,
          dei  mangimi,  degli  animali  destinati  alla   produzione
          alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a
          entrare a far parte di un alimento  o  di  un  mangime,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  1
          febbraio 2002, n. L 31/1. 
              - Il regolamento (CE) n. 338/97 del  Consiglio,  del  9
          dicembre 1996, relativo alla  protezione  di  specie  della
          flora e della fauna selvatiche mediante  il  controllo  del
          loro  commercio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 3 marzo 1997, n. L 61. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/691   della
          Commissione,  del  30  gennaio   2020,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di  animali
          acquatici   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n L 174/345. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/692   della
          Commissione,  del  30  gennaio   2020,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'
          Unione,  e  per  i  movimenti  e  la   manipolazione   dopo
          l'ingresso, di partite di  determinati  animali,  materiale
          germinale e prodotti di origine animale e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n.  L
          174/379. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2035   della
          Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento
          (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda le norme  relative  agli  stabilimenti  che
          detengono animali terrestri e agli incubatoi  nonche'  alla
          tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti  e
          delle uova da cova e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 5 dicembre 2019, n. L 314/115. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/689   della
          Commissione,  del  17  dicembre  2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  alla
          sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
          indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
          emergenti   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174/1. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/686   della
          Commissione,  del  17  dicembre  2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento  degli
          stabilimenti di materiale germinale e  le  prescrizioni  in
          materia di  tracciabilita'  e  di  sanita'  animale  per  i
          movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
          determinati animali terrestri detenuti e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n.  L
          174/1. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/520  della
          Commissione,  del  24  marzo  2021,  recante  modalita'  di
          applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/429  per  quanto
          riguarda la rintracciabilita' di alcuni  animali  terrestri
          detenuti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea 25 marzo 2021, n. 104/39. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2021/2037  della
          Commissione, del 22 novembre  2021,  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, per quanto  riguarda  gli  esoneri
          dagli  obblighi  di  registrazione  degli  stabilimenti  di
          acquacoltura e conservazione della documentazione  per  gli
          operatori   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416/80. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/627  della
          Commissione, del 15 marzo 2019,  che  stabilisce  modalita'
          pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli  ufficiali
          sui prodotti di origine animale destinati al consumo  umano
          in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento  (CE)
          n.  2074/2005  della  Commissione  per  quanto  riguarda  i
          controlli ufficiali e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 17 maggio 2019, L 131/151. 
              - La legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni
          per lo sviluppo e  la  qualificazione  degli  interventi  e
          dell'occupazione in campo ambientale, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  4  ottobre
          1997, n. 232. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157,  recante  norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana 25 febbraio 1992, n. 46: 
                «Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni  autorizzano,
          regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a  scopo
          alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 
                2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
          nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
          per gli allevamenti dei cani da caccia. 
                3. Nel caso in cui l'allevamento di cui  al  comma  1
          sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola,  questi
          e' tenuto a dare  semplice  comunicazione  alla  competente
          autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali. 
                4.    Le    regioni,    ai    fini     dell'esercizio
          dell'allevamento a scopo di ripopolamento,  organizzato  in
          forma   di   azienda   agricola   singola,   consortile   o
          cooperativa, possono consentire al titolare,  nel  rispetto
          delle norme della presente legge, il prelievo di  mammiferi
          ed uccelli in stato  di  cattivita'  con  i  mezzi  di  cui
          all'art. 13.». 
              - La  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  recante   la
          disciplina dei reati relativi  all'applicazione  in  Italia
          della convenzione sul commercio internazionale delle specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre
          1975, n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    norme    per    la
          commercializzazione e la detenzione di  esemplari  vivi  di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute  e  l'incolumita'  pubblica,  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  22  febbraio,
          n. 44. 
              - La legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  recante  legge
          quadro sulle aree protette  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, 13 dicembre  1991,  n.
          292, S. O. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti  amministrativi  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  18  agosto
          1990, n. 192. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana, 30 novembre 1981, S.O. 
              - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,
          recante misure urgenti sulla  disciplina  sanzionatoria  in
          materia  di  sicurezza  alimentare  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24  giugno
          2014, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2017/625,
          ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c),  d)  ed  e),
          della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2021,
          n. 60. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  230,
          recante  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   1143/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  22  ottobre  2014,
          recante  disposizioni   volte   a   prevenire   e   gestire
          l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie   esotiche
          invasive, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 30 gennaio 2018, n. 24. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26,  recante
          attuazione  della  direttiva  2010/63/UE  sulla  protezione
          degli animali utilizzati a fini scientifici, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo
          2014, n. 61. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  182  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il  Codice
          dell'ordinamento  militare,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O.: 
                «Art. 182 (Rapporti con la  legislazione  in  materia
          sanitaria e di igiene pubblica). - 1.  Sono  di  competenza
          della   Sanita'   militare   le   funzioni   amministrative
          concernenti: 
                  a) l'organizzazione sanitaria militare; 
                  b) le attivita' indicate nell' articolo 181; 
                  c) le attivita' di cui all' articolo  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 
                2. Relativamente alle  funzioni  di  igiene,  sanita'
          pubblica e polizia veterinaria, di  cui  all'  articolo  32
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte  salve  in
          materia  di  ordinanze,  di  accertamenti  preventivi,   di
          istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti,  le
          attivita' di istituto delle Forze armate  che,  nel  quadro
          delle  suddette  misure  sanitarie,   ricadono   sotto   la
          responsabilita' delle competenti autorita'. 
                3. La Sanita' militare applica le disposizioni  delle
          leggi concernenti la tutela  dell'igiene  e  della  sanita'
          pubblica, ivi comprese quelle relative alla  manipolazione,
          preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
          della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con  le
          particolari esigenze connesse all'utilizzo dello  strumento
          militare.». 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  recante
          attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio elettronico, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  14  aprile
          2003, n. 87, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O.: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              -- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante
          attuazione  della  direttiva   1999/22/CE   relativa   alla
          custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 2 maggio 2005, n. 100. 
              - Si riporta l'art.  533  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  recante  il  testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 18 giugno 2010, n. 140, S.O.: 
                «Art.   533   (Profilassi,   polizia   e   assistenza
          veterinaria). - 1.  Gli  organi  del  servizio  veterinario
          militare  presenti  nell'organismo  o  destinati   a   tale
          incarico ovvero i veterinari civili  convenzionati,  curano
          gli   animali   dell'Amministrazione   e   l'igiene   degli
          allevamenti,   dei   ricoveri   e   dell'alimentazione,   e
          provvedono: 
                  a) alla prevenzione,  diagnosi,  ricovero,  cura  e
          riabilitazione dalle malattie; 
                  b) alla medicina legale, alla  sanita'  pubblica  e
          polizia veterinaria. 
                2. Nelle  convenzioni  con  i  veterinari  civili  e'
          stabilito l'importo  della  retribuzione  mensile  o  della
          visita.    Il     veterinario     civile     convenzionato,
          nell'adempimento  delle  proprie  mansioni   tecniche,   si
          attiene  alle  disposizioni  degli  organi   del   servizio
          veterinario militare. 
                3. Agli  ufficiali  veterinari  o,  in  mancanza,  ai
          veterinari civili convenzionati e'  affidata  la  direzione
          sanitaria  delle  strutture  veterinarie  per  la  cura  di
          animali, istituita presso gli organismi. 
                4. In casi di  estrema  urgenza,  previo  nulla  osta
          dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito
          il  ricorso  a  strutture  veterinarie  civili  anche   non
          convenzionate. In tal caso le prestazioni  sono  retribuite
          secondo le tariffe vigenti. 
                5. I materiali in dotazione  e  quelli  destinati  al
          consumo,  ivi  compresi  i  medicinali,  necessari  per  il
          funzionamento delle strutture veterinarie di cui  al  comma
          2, sono consegnati  all'ufficiale  veterinario  competente,
          ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali  e
          il materiale per medicare gli animali,  non  forniti  dalla
          farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal  fine
          al direttore sanitario  delle  strutture  veterinarie  puo'
          essere attribuito un adeguato fondo permanente.». 
              -- Il decreto del Presidente del Consiglio 28  febbraio
          2003, «Recepimento  dell'accordo  recante  disposizioni  in
          materia  di  benessere  degli  animali   da   compagnia   e
          pet-therapy», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52. 
              - L'accordo 10  luglio  2014,  recante  «Accordo  sullo
          schema  di  linee  guida   per   il   recupero,   soccorso,
          affidamento e gestione  delle  tartarughe  marine  ai  fini
          della  riabilitazione  e  per  la  manipolazione  a   scopi
          scientifici  (Repertorio  atti  n.  83/CSR  del  10  luglio
          2014)»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          repubblica italiana 5 settembre 2014, n. 206. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357  «Regolamento  recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna  selvatiche»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248 S.O.: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento sono adottate le seguenti definizioni: 
                  a) conservazione: un complesso di misure necessarie
          per mantenere o ripristinare  gli  habitat  naturali  e  le
          popolazioni di specie di fauna e flora  selvatiche  in  uno
          stato soddisfacente come indicato nelle lettere  e)  ed  i)
          del presente articolo; 
                  b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche
          che  si  distinguono  in  base  alle  loro  caratteristiche
          geografiche, abiotiche e biotiche, interamente  naturali  o
          seminaturali; 
                  c) habitat naturali di interesse  comunitario:  gli
          habitat  naturali,  indicati  nell'allegato  A,  che,   nel
          territorio dell'Unione europea, alternativamente: 
                    1) rischiano di scomparire  nella  loro  area  di
          distribuzione naturale; 
                    2)  hanno  un'area  di   distribuzione   naturale
          ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che
          la loro area e' intrinsecamente ridotta; 
                    3)    costituiscono    esempi     notevoli     di
          caratteristiche tipiche di una o piu' delle cinque  regioni
          biogeografiche seguenti: alpina,  atlantica,  continentale,
          macaronesica e mediterranea; 
                  d) tipi di habitat naturali prioritari: i  tipi  di
          habitat naturali che rischiano di  scomparire  per  la  cui
          conservazione  l'Unione  europea  ha  una   responsabilita'
          particolare a causa  dell'importanza  della  loro  area  di
          distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
          A al presente regolamento con un asterisco (*); 
                  e) stato di conservazione di un  habitat  naturale:
          l'effetto  della  somma   dei   fattori   che   influiscono
          sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche  che  in
          esso si trovano, che possono alterarne, a  lunga  scadenza,
          la distribuzione naturale,  la  struttura  e  le  funzioni,
          nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
          di  conservazione  di  un  habitat  naturale  e'   definito
          «soddisfacente» quando: 
                    1) la sua area di  distribuzione  naturale  e  la
          superficie che comprende sono stabili o in estensione; 
                    2)  la  struttura  e   le   funzioni   specifiche
          necessarie al suo mantenimento a lungo termine  esistono  e
          possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 
                    3) lo stato di conservazione delle specie tipiche
          e' soddisfacente e  corrisponde  a  quanto  indicato  nella
          lettera i) del presente articolo; 
                  f) habitat di  una  specie:  ambiente  definito  da
          fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la  specie
          in una delle fasi del suo ciclo biologico; 
                  g) specie  di  interesse  comunitario:  le  specie,
          indicate negli allegati B, D  ed  E,  che,  nel  territorio
          dell'Unione europea, alternativamente: 
                    1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la
          cui area di  distribuzione  naturale  si  estende  in  modo
          marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
          in  pericolo  ne'  vulnerabili  nell'area  del   paleartico
          occidentale; 
                    2) sono vulnerabili,  quando  il  loro  passaggio
          nella  categoria  delle  specie  in  pericolo  e'  ritenuto
          probabile in  un  prossimo  futuro,  qualora  persistano  i
          fattori alla base di tale rischio; 
                    3) sono  rare,  quando  le  popolazioni  sono  di
          piccole dimensioni e, pur non essendo  attualmente  ne'  in
          pericolo  ne'  vulnerabili,  rischiano  di   diventarlo   a
          prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 
                    4) endemiche e richiedono particolare attenzione,
          a  causa  della  specificita'  del  loro  habitat  o  delle
          incidenze potenziali del loro sfruttamento sul  loro  stato
          di conservazione; 
                  h)  specie  prioritarie:  le  specie  di  cui  alla
          lettera g) del presente articolo per la  cui  conservazione
          l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa
          dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
          che  sono   evidenziate   nell'allegato   B   al   presente
          regolamento con un asterisco (*); 
                  i) stato di conservazione di una specie:  l'effetto
          della  somma  dei  fattori  che,  influendo  sulle  specie,
          possono  alterarne  a  lungo  termine  la  distribuzione  e
          l'importanza delle popolazioni nel  territorio  dell'Unione
          europea.  Lo  stato   di   conservazione   e'   considerato
          «soddisfacente» quando: 
                    1)   i   dati   relativi   all'andamento    delle
          popolazioni della specie indicano che essa continua e  puo'
          continuare a lungo termine ad  essere  un  elemento  vitale
          degli habitat naturali cui appartiene; 
                    2) l'area di distribuzione naturale delle  specie
          non e' in declino ne' rischia di  declinare  in  un  futuro
          prevedibile; 
                    3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere
          un habitat sufficiente  affinche'  le  sue  popolazioni  si
          mantengano a lungo termine; 
                  l) sito: un'area geograficamente definita,  la  cui
          superficie sia chiaramente delimitata; 
                  m) sito di importanza comunitaria: un sito  che  e'
          stato inserito  nella  lista  dei  siti  selezionati  dalla
          Commissione  europea  e  che,   nella   o   nelle   regioni
          biogeografiche  cui  appartiene,   contribuisce   in   modo
          significativo a mantenere  o  a  ripristinare  un  tipo  di
          habitat naturale di cui all'allegato A o di una  specie  di
          cui  all'allegato  B  in   uno   stato   di   conservazione
          soddisfacente e che  puo',  inoltre,  contribuire  in  modo
          significativo alla coerenza della  rete  ecologica  «Natura
          2000» di cui  all'articolo  3,  al  fine  di  mantenere  la
          diversita' biologica nella regione  biogeografica  o  nelle
          regioni biogeografiche in questione. Per le specie  animali
          che  occupano  ampi  territori,  i   siti   di   importanza
          comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro
          area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi
          fisici  o   biologici   essenziali   alla   loro   vita   e
          riproduzione; 
                  m-bis)  proposto  sito  di  importanza  comunitaria
          (pSic):  un  sito  individuato  dalle  regioni  e  province
          autonome, trasmesso dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  alla  Commissione  europea,  ma  non
          ancora  inserito  negli   elenchi   definitivi   dei   siti
          selezionati dalla Commissione europea; 
                  n) zona  speciale  di  conservazione:  un  sito  di
          importanza comunitaria designato in  base  all'articolo  3,
          comma 2, in cui sono applicate le misure  di  conservazione
          necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
          conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
          popolazioni delle specie per cui il sito e' designato; 
                  o) esemplare: qualsiasi animale o  pianta,  vivi  o
          morti,   delle   specie   elencate   nell'allegato   D    e
          nell'allegato E e qualsiasi  bene,  parte  o  prodotto  che
          risultano essere ottenuti dall'animale o  dalla  pianta  di
          tali specie, in base ad un  documento  di  accompagnamento,
          all'imballaggio, al marchio impresso,  all'etichettatura  o
          ad un altro elemento di identificazione; 
                  o-bis)  specie:  insieme   di   individui   (o   di
          popolazioni)  attualmente  o  potenzialmente  interfecondi,
          illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente  da
          altre specie; 
                  o-ter) popolazione: insieme  di  individui  di  una
          stessa  specie  che  vivono   in   una   determinata   area
          geografica; 
                  o-quater)     ibrido:     individuo      risultante
          dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il
          termine viene correntemente usato anche per  gli  individui
          risultanti  da  incroci  tra  diverse  sottospecie   (razze
          geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con
          le razze domestiche da esse originate; 
                  o-quinquies) autoctona: popolazione  o  specie  che
          per motivi storico-ecologici  e'  indigena  del  territorio
          italiano; 
                  o-sexies) non autoctona: popolazione o  specie  non
          facente  parte   originariamente   della   fauna   indigena
          italiana; 
                  p) aree di collegamento  ecologico  funzionale:  le
          aree che, per la loro struttura lineare e continua (come  i
          corsi  d'acqua  con  le  relative  sponde,  o   i   sistemi
          tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di
          collegamento (come le zone umide e le aree forestali)  sono
          essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e
          lo scambio genetico di specie selvatiche; 
                  q)  reintroduzione:  traslocazione  finalizzata   a
          ristabilire una  popolazione  di  una  determinata  entita'
          animale  o  vegetale  in  una  parte  del  suo  areale   di
          documentata presenza naturale in tempi storici nella  quale
          risulti estinta; 
                  r) introduzione: immissione di un esemplare animale
          o vegetale in un territorio posto al  di  fuori  della  sua
          area di distribuzione naturale; 
                  r-bis)    immissione:    qualsiasi    azione     di
          introduzione, reintroduzione e ripopolamento  di  esemplari
          di specie e di popolazioni non autoctone.». 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, vedasi le note alle premesse. 
              - Per il  regolamento  delegato  (UE)  2019/2035  della
          Commissione, vedasi le note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 196, recante  «Attuazione  della  direttiva
          97/12/CE che modifica e aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE
          relativa ai problemi di polizia  sanitaria  in  materia  di
          scambi intracomunitari di animali  delle  specie  bovina  e
          suina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999,
          n. 146, S.O.: 
                «Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
          aziende unita' sanitarie locali e'  istituita,  nei  limiti
          della   spesa   autorizzata   da   appositi   provvedimenti
          legislativi, una banca  dati  informatizzata  collegata  in
          rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
          3 e 4;  tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende
          unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
          alle province autonome e al  Ministero  della  sanita';  il
          Ministero  perle  politiche  agricole   e'   interconnesso,
          attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
          ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni   di   propria
          competenza. 
                2.  Per  ciascun  animale  appartenente  alla  specie
          bovina sono indicati: 
                  a) il codice o i codici  di  identificazione  unici
          per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
          4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1,  e  all'articolo
          4-quinquies  del  regolamento   (CE)   n.   1760/2000   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio  2000,  e
          successive modificazioni; 
                  b) la data di nascita; 
                  c) il sesso; 
                  d) la razza o il mantello; 
                  e) il codice di identificazione della madre o,  nel
          caso di un animale importato da un Paese terzo,  il  codice
          unico  di  identificazione  del  mezzo  di  identificazione
          individuale assegnato all'animale  dallo  Stato  membro  di
          destinazione  a  norma  del  citato  regolamento  (CE)   n.
          1760/2000; 
                  f) il numero  di  identificazione  dell'azienda  di
          nascita; 
                  g) i numeri di identificazione di tutte le  aziende
          in cui l'animale e' stato custodito e le  date  di  ciascun
          cambiamento di azienda; 
                  h) la data del decesso o della macellazione; 
                  i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
          se applicato all'animale. 
                3. In relazione agli animali della specie suina  sono
          indicati: 
                  a)  il   numero   di   registrazione   dell'azienda
          d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche'  il  numero
          del certificato sanitario, quando prescritto; 
                  b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
          dell'ultimo allevamento e, per  gli  animali  importati  da
          Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 
                4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 
                  a) il numero di identificazione che deve contenere,
          oltre la sigla IT  che  individua  lo  Stato  italiano,  un
          codice che non superi i dodici caratteri; 
                  b) il nome e l'indirizzo  del  proprietario,  della
          persona fisica o giuridica responsabile. 
                4-bis.  Le  informazioni   di   cui   al   comma   4,
          limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite
          a decorrere dal 31 dicembre 2000. 
                5. La banca dati di cui al comma 1 e'  aggiornata  in
          modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   le   seguenti
          informazioni: 
                  a) il numero di identificazione degli animali della
          specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
          della specie suina, le informazioni  di  cui  al  comma  3,
          lettera a); 
                  b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
          specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per  gli
          animali  importati  da   paesi   terzi,   dall'azienda   di
          importazione;  per  gli  animali  della  specie  suina   le
          informazioni di cui al comma 3, lettera b). 
                5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
          limitatamente  agli  animali  della  specie   suina,   sono
          fornite: 
                  a) per gli  animali  in  partenza  dall'azienda  di
          nascita, entro il 31 dicembre 2001; 
                  b) per gli animali in partenza da  tutte  le  altre
          aziende, entro il 31 dicembre 2002. 
                6. Le informazioni di cui al comma 5 sono  conservate
          nella banca dati  per  almeno  i  tre  anni  successivi  al
          decesso dell'animale, se di  specie  bovina,  o  successivi
          all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
          di animali della specie suina. 
                6-bis.  Limitatamente   alla   movimentazione   degli
          animali della specie suina, la  registrazione  nella  banca
          dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno:  il  numero
          dei  suini   spostati,   il   numero   di   identificazione
          dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il  numero  di
          identificazione dell'azienda o dell'allevamento di  arrivo,
          la data di partenza o la data di arrivo.».