Art. 10
Attivita' di sorveglianza e controllo
dell'autorita' locale competente
1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto
delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016 e delle pertinenti
malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui
alla direttiva 2003/999/CE. Le Aziende sanitarie locali adottano i
provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un
caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e
nazionale vigente. Gli operatori che detengono animali cosi' come
previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al
fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed
alle responsabilita' attribuite dal citato regolamento (UE) n.
429/2016.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono
il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanita'
animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
Note all'art. 10:
- Il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 del
Parlamento europeo, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) 2 giugno 2003, n. 999/2003 del
Consiglio, che adotta misure autonome e transitorie
relative all'importazione di taluni prodotti agricoli
trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di
taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
giugno 2003, n. L 146.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE del
Parlamento europeo, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti
fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Si riportano gli articoli 9 e 10 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27:
«Art. 9 (Laboratori ufficiali). - 1. Ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei
settori di competenza del Ministero della salute di cui
all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali
(IIZZSS);
c) i Laboratori di sanita' pubblica delle unita'
sanitarie locali;
d) i Laboratori delle agenzie per la protezione
dell'ambiente (ARPA);
e) i Laboratori designati quali laboratori
nazionali di riferimento (LNR).
2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.
3. Il Ministero della salute, puo' designare come
laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo
individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che
opereranno in rete.
4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano
analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i
controlli ufficiali e durante le altre attivita' ufficiali.
Partecipano alle prove comparative interlaboratorio
organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai
laboratori di riferimento dell'Unione europea.
5. Le Autorita' competenti inviano i campioni ai
laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria
competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per
garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove
o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi
effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale
della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del
laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del
Sistema sanitario regionale.
6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi
regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove
e diagnosi per gli operatori dei settori di cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono
adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialita'
e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei
compiti in qualita' di laboratorio ufficiale. Tali misure
devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione
nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che
le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate alle
attivita' effettuate nell'ambito del controllo ufficiale
siano processualmente distinte da quelle utilizzate
nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con centri di
responsabilita' differenti.
8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto
della valutazione dell'organismo nazionale di
accreditamento, puo' pianificare con le Autorita' regionali
competenti gli audit dei laboratori ufficiali in
conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e
le Province autonome possono procedere ad organizzare ed
eseguire autonomamente audit o altre attivita' di controllo
sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio
regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c)
e d) del comma 1.
9. Il Ministero della salute puo' procedere ad audit
presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento
per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 100 e
101 del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli
audit effettuati ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra
l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalita'
di cui al comma 6.
11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei
laboratori di cui al comma 1, puo' essere effettuata anche
nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e
ai centri di lavorazione selvaggina designati
dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle
trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e
per i centri di lavorazione selvaggina.
12. Ove ricorrano le condizioni stabilite
dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento,
l'Autorita' competente puo' designare laboratori annessi
agli stabilimenti di macellazione e ai centri di
lavorazione selvaggina che non siano in possesso
dell'accreditamento.».
«Art. 10 (Laboratori nazionali di riferimento). - 1.
Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza
alimentare in base a quanto previsto dalla normativa
vigente, il Ministero della salute, quale Autorita'
competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del
presente decreto, designa i laboratori nazionali di
riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita' animale e
formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per
ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della
sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto
della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale.
2. I laboratori nazionali di riferimento designati
dal Ministero della salute continuano a svolgere la loro
attivita' in conformita' alla normativa vigente. L'elenco
dei laboratori nazionali di riferimento e' aggiornato ogni
cinque anni e ogni anno gli stessi laboratori forniscono al
Ministero della salute una relazione sulle attivita'
svolte.
3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo
laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di
referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni
isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre
attivita' ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le
stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di
referenza nazionale per le sequenze genomiche di
microrganismi patogeni.
4. Il Ministero della salute, in accordo con i
Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza
nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e
di particolari situazioni epidemiologiche, individua i
criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei
microrganismi per i quali e' necessario effettuare il
sequenziamento genomico.
5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi
di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento
genomico completo i microrganismi isolati e provvedono a
inviare le relative sequenze e i relativi metadati al
laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di
referenza nazionale per le sequenze genomiche di
microrganismi patogeni.».