Art. 10 
 
                Attivita' di sorveglianza e controllo 
                  dell'autorita' locale competente 
 
  1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto,  sono  oggetto
delle misure di sorveglianza di  cui  all'articolo  9,  paragrafo  1,
lettera e), del regolamento  (UE)  n.  429/2016  e  delle  pertinenti
malattie emergenti, delle zoonosi e degli  agenti  zoonotici  di  cui
alla direttiva 2003/999/CE. Le Aziende sanitarie  locali  adottano  i
provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o  accertamento  di  un
caso  sospetto,  in  applicazione  della  normativa   comunitaria   e
nazionale vigente. Gli operatori che  detengono  animali  cosi'  come
previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali  al
fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed
alle  responsabilita'  attribuite  dal  citato  regolamento  (UE)  n.
429/2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono
il coinvolgimento diretto  o  indiretto  dei  laboratori  di  sanita'
animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b),  e  10  del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il regolamento (CE) 9 marzo  2016,  n.  2016/429  del
          Parlamento  europeo,   relativo   alle   malattie   animali
          trasmissibili e  che  modifica  e  abroga  taluni  atti  in
          materia  di  sanita'  animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale»), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. 
              - Il regolamento (CE) 2 giugno 2003,  n.  999/2003  del
          Consiglio,  che  adotta  misure  autonome   e   transitorie
          relative  all'importazione  di  taluni  prodotti   agricoli
          trasformati originari dell'Ungheria e  all'esportazione  di
          taluni  prodotti  agricoli  trasformati  in  Ungheria,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          giugno 2003, n. L 146. 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE del
          Parlamento europeo, relativo ai controlli ufficiali e  alle
          altre  attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
          l'applicazione della  legislazione  sugli  alimenti  e  sui
          mangimi, delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli
          animali, sulla sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti
          fitosanitari, recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.
          999/2001, (CE) n. 396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
          1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              - Si riportano gli articoli 9 e 10 del  citato  decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27: 
                «Art.  9  (Laboratori  ufficiali). -  1.   Ai   sensi
          dell'articolo 37  del  Regolamento  sono  individuati,  nei
          settori di competenza del Ministero  della  salute  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali: 
                  a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
                  b)  gli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali
          (IIZZSS); 
                  c) i Laboratori di sanita'  pubblica  delle  unita'
          sanitarie locali; 
                  d) i Laboratori delle  agenzie  per  la  protezione
          dell'ambiente (ARPA); 
                  e)  i   Laboratori   designati   quali   laboratori
          nazionali di riferimento (LNR). 
                2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete. 
                3. Il Ministero della  salute,  puo'  designare  come
          laboratori  ufficiali,  anche  altri  laboratori   all'uopo
          individuati, che siano in possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo  37,  paragrafo  4  del  Regolamento   e   che
          opereranno in rete. 
                4. I laboratori di cui ai commi  1  e  3,  effettuano
          analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante  i
          controlli ufficiali e durante le altre attivita' ufficiali.
          Partecipano   alle   prove   comparative   interlaboratorio
          organizzate dai laboratori nazionali di riferimento  e  dai
          laboratori di riferimento dell'Unione europea. 
                5. Le Autorita'  competenti  inviano  i  campioni  ai
          laboratori ufficiali insistenti nel territorio  di  propria
          competenza. I laboratori  ufficiali  operano  in  rete  per
          garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove
          o  diagnosi.  I  costi  delle  analisi,  prove  o  diagnosi
          effettuate avvalendosi di un  altro  laboratorio  ufficiale
          della rete dei laboratori  ufficiali,  sono  a  carico  del
          laboratorio richiedente e rientrano nel  finanziamento  del
          Sistema sanitario regionale. 
                6. I  laboratori  ufficiali  iscritti  negli  elenchi
          regionali dei laboratori di autocontrollo,  che,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 270  e  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove
          e  diagnosi  per  gli  operatori   dei   settori   di   cui
          all'articolo  2,  comma  1  del  presente  decreto,  devono
          adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialita'
          e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei
          compiti in qualita' di laboratorio ufficiale.  Tali  misure
          devono essere rese note anche attraverso  la  pubblicazione
          nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web. 
                7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che
          le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate  alle
          attivita' effettuate nell'ambito  del  controllo  ufficiale
          siano  processualmente  distinte   da   quelle   utilizzate
          nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con centri  di
          responsabilita' differenti. 
                8. Il Ministero della  salute,  tenendo  anche  conto
          della    valutazione    dell'organismo     nazionale     di
          accreditamento, puo' pianificare con le Autorita' regionali
          competenti  gli   audit   dei   laboratori   ufficiali   in
          conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le  Regioni  e
          le Province autonome possono procedere  ad  organizzare  ed
          eseguire autonomamente audit o altre attivita' di controllo
          sui  laboratori   ufficiali   insistenti   sul   territorio
          regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c)
          e d) del comma 1. 
                9. Il Ministero della salute puo' procedere ad  audit
          presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento
          per verificare i requisiti richiesti dagli articoli  100  e
          101 del Regolamento. 
                10. Il  Ministero  della  salute,  nell'ambito  degli
          audit effettuati ai sensi dei commi 8 e  9,  verifica,  tra
          l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalita'
          di cui al comma 6. 
                11. La  ricerca  delle  trichinelle,  oltre  che  nei
          laboratori di cui al comma 1, puo' essere effettuata  anche
          nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione  e
          ai   centri    di    lavorazione    selvaggina    designati
          dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
          Tali  laboratori  possono  effettuare  la   ricerca   delle
          trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione  e
          per i centri di lavorazione selvaggina. 
                12.   Ove   ricorrano   le    condizioni    stabilite
          dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del  Regolamento,
          l'Autorita' competente puo'  designare  laboratori  annessi
          agli  stabilimenti  di  macellazione   e   ai   centri   di
          lavorazione  selvaggina   che   non   siano   in   possesso
          dell'accreditamento.». 
                «Art. 10 (Laboratori nazionali di riferimento). -  1.
          Per tutelare la salute pubblica e  garantire  la  sicurezza
          alimentare  in  base  a  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente,  il  Ministero  della  salute,   quale   Autorita'
          competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1  del
          presente  decreto,  designa  i  laboratori   nazionali   di
          riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita' animale  e
          formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per
          ciascuno  degli  agenti  patogeni  e  degli  ambiti   della
          sicurezza alimentare ritenuti prioritari,  si  tiene  conto
          della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale. 
                2. I laboratori nazionali  di  riferimento  designati
          dal Ministero della salute continuano a  svolgere  la  loro
          attivita' in conformita' alla normativa  vigente.  L'elenco
          dei laboratori nazionali di riferimento e' aggiornato  ogni
          cinque anni e ogni anno gli stessi laboratori forniscono al
          Ministero  della  salute  una  relazione  sulle   attivita'
          svolte. 
                3. I laboratori  ufficiali  trasmettono  al  relativo
          laboratorio  nazionale  di  riferimento  o  al  Centro   di
          referenza  nazionale  i  ceppi  di  microrganismi  patogeni
          isolati nell'ambito del controllo ufficiale e  delle  altre
          attivita' ufficiali o le sequenze  dell'intero  genoma.  Le
          stesse sequenze sono essere trasmesse anche  al  Centro  di
          referenza  nazionale   per   le   sequenze   genomiche   di
          microrganismi patogeni. 
                4. Il  Ministero  della  salute,  in  accordo  con  i
          Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza
          nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e
          di  particolari  situazioni  epidemiologiche,  individua  i
          criteri  con  cui  vengono  selezionati  gli  isolati   dei
          microrganismi per  i  quali  e'  necessario  effettuare  il
          sequenziamento genomico. 
                5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi
          di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento
          genomico completo i microrganismi isolati  e  provvedono  a
          inviare le relative  sequenze  e  i  relativi  metadati  al
          laboratorio  nazionale  di  riferimento  e  al  Centro   di
          referenza  nazionale   per   le   sequenze   genomiche   di
          microrganismi patogeni.».