Art. 11 
 
                   Vendita a distanza al pubblico 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi di informazione  previsti  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della  direttiva
2000/31/CE relativa a taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della
societa'  dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblichi,  anche  per
il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d),  in  vendita  o  cessione,  deve
inserire,  ai  sensi  della   normativa   vigente,   l'identificativo
dell'animale  o  della  fattrice  in  caso  di  cuccioli  non  ancora
sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo
deve  rendere  sempre  disponibile  su  richiesta   delle   autorita'
competenti. I suddetti animali  devono  essere  accompagnati  da  una
certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  recante
          attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio elettronico, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.