Art. 11
Vendita a distanza al pubblico
1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblichi, anche per
il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), in vendita o cessione, deve
inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo
dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora
sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo
deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorita'
competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una
certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.