Art. 12
Individuazione delle associazioni
e degli enti
1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini
di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di
confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente
di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare
domanda alla competente direzione generale del Ministero della
salute.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello
stabilimento;
b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici
dell'Associazione;
c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
d) atto costitutivo dell'Associazione;
e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
f) codice fiscale dell'Associazione;
g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se
prevista;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a:
1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa
nazionale e regionale;
2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di
animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento
alle specie pericolose;
i) numero associati;
l) relazione sulle attivita' gia' svolte.
3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al
comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti
richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale, acquisendo la
comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le
associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In
fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute
sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte
annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della
registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostativita' al
rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente
Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di
assenza, procede alla revoca del riconoscimento.
6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli
enti individuati in conformita' al comma 1, le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20
luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto
Ministero.
7. La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il 15 ottobre
di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed e' corrisposta
in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna
associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno
solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il
31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli
animali affidati.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto e
limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6,
continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute
adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio
2004, n. 189.
Note all'art. 12:
- Gli articoli 544-ter, 544-quater e 544- quinquies del
codice penale recitano:
«Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). -
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le
sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione
da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000
euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui
al primo comma deriva la morte dell'animale.».
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni
vietati) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni
che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito
con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa
da 3.000 a 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i
fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne
profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.».
«Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra
animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali
che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse
utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle
competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,
allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato,
fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni
di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».
- Il decreto del Ministero della salute 2 novembre
2006, recante la individuazione delle associazioni e degli
enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di
sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri
di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di
sanzioni pecuniarie, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2007, n. 19.