Art. 12 Individuazione delle associazioni e degli enti 1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute. 2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello stabilimento; b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dell'Associazione; c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN; d) atto costitutivo dell'Associazione; e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione; f) codice fiscale dell'Associazione; g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista; h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a: 1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale; 2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose; i) numero associati; l) relazione sulle attivita' gia' svolte. 3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostativita' al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento. 6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformita' al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero. 7. La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed e' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati. 8. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Note all'art. 12: - Gli articoli 544-ter, 544-quater e 544- quinquies del codice penale recitano: «Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.». «Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.». «Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.». - Il decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, recante la individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2007, n. 19.