Art. 12 
 
                  Individuazione delle associazioni 
                            e degli enti 
 
  1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai  fini
di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o  di
confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater  e
544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente
di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e  devono  inoltrare
domanda  alla  competente  direzione  generale  del  Ministero  della
salute. 
  2. La domanda di cui  al  comma  1,  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
    a) nome, indirizzo e contatti  e-mail,  pec  e  telefonici  dello
stabilimento; 
    b)  nome,  indirizzo  e  contatti  e-mail,   pec   e   telefonici
dell'Associazione; 
    c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN; 
    d) atto costitutivo dell'Associazione; 
    e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione; 
    f) codice fiscale dell'Associazione; 
    g) iscrizione dell'Associazione  alla  Camera  di  commercio,  se
prevista; 
    h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a: 
      1) estremi  delle  autorizzazioni  prescritte  dalla  normativa
nazionale e regionale; 
      2) indicazione delle specie animali e  del  numero  massimo  di
animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento
alle specie pericolose; 
    i) numero associati; 
    l) relazione sulle attivita' gia' svolte. 
  3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al
comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni  ed  enti
richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale,  acquisendo  la
comunicazione  di  cui  all'articolo  84,  comma   2,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. Sul sito web del  Ministero  della  salute  sono  pubblicate  le
associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1.  In
fase di prima applicazione nel sito web del  Ministero  della  salute
sono pubblicate tutte le associazioni  che  risultano  iscritte  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le associazioni e gli enti di cui al comma  1,  sono  sottoposte
annualmente  alla  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  della
registrazione dello stabilimento e  dell'assenza  di  ostativita'  al
rilascio della comunicazione antimafia  effettuata  dalla  competente
Direzione generale  del  Ministero  della  salute  che,  in  caso  di
assenza, procede alla revoca del riconoscimento. 
  6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni  o  agli
enti individuati in conformita' al  comma  1,  le  entrate  derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge  20
luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto
Ministero. 
  7. La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il  15  ottobre
di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed  e'  corrisposta
in  rapporto  proporzionale  alle   spese   sostenute   da   ciascuna
associazione o da ciascun ente  per  le  attivita'  svolte  nell'anno
solare precedente e rendicontate al Ministero della salute  entro  il
31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del  numero  degli
animali affidati. 
  8.  In  sede  di  prima  applicazione  del   presente   decreto   e
limitatamente alla ripartizione delle entrate  di  cui  al  comma  6,
continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della  salute
adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20  luglio
2004, n. 189. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Gli articoli 544-ter, 544-quater e 544- quinquies del
          codice penale recitano: 
                «Art.   544-ter   (Maltrattamento   di    animali). -
          Chiunque, per crudelta' o  senza  necessita',  cagiona  una
          lesione ad un animale ovvero lo sottopone  a  sevizie  o  a
          comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per  le
          sue caratteristiche etologiche e' punito con la  reclusione
          da tre a diciotto mesi o con la multa  da  5.000  a  30.000
          euro. 
                La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
          animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
          a trattamenti che procurano  un  danno  alla  salute  degli
          stessi. 
                La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di  cui
          al primo comma deriva la morte dell'animale.». 
                «Art.   544-quater   (Spettacoli   o   manifestazioni
          vietati) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque organizza o promuove spettacoli  o  manifestazioni
          che comportino sevizie o strazio per gli animali e'  punito
          con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa
          da 3.000 a 15.000 euro. 
                La pena e' aumentata da un  terzo  alla  meta'  se  i
          fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  in  relazione
          all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di  trarne
          profitto per se' od altri ovvero  se  ne  deriva  la  morte
          dell'animale.». 
                «Art. 544-quinquies  (Divieto  di  combattimenti  tra
          animali).  -  Chiunque   promuove,   organizza   o   dirige
          combattimenti o competizioni non  autorizzate  tra  animali
          che possono metterne in  pericolo  l'integrita'  fisica  e'
          punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa
          da 50.000 a 160.000 euro. 
                La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 
                  1)  se  le  predette  attivita'  sono  compiute  in
          concorso con minorenni o da persone armate; 
                  2)  se  le   predette   attivita'   sono   promosse
          utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
          contenente scene  o  immagini  dei  combattimenti  o  delle
          competizioni; 
                  3)  se  il  colpevole  cura   la   ripresa   o   la
          registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o  delle
          competizioni. 
                Chiunque, fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,
          allevando o addestrando animali li destina sotto  qualsiasi
          forma  e  anche  per  il  tramite  di   terzi   alla   loro
          partecipazione ai combattimenti di cui al  primo  comma  e'
          punito con la reclusione da tre mesi a due anni  e  con  la
          multa da 5.000 a 30.000 euro. La  stessa  pena  si  applica
          anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
          nei combattimenti e nelle  competizioni  di  cui  al  primo
          comma, se consenzienti. 
                Chiunque, anche se non presente sul luogo del  reato,
          fuori dei  casi  di  concorso  nel  medesimo,  organizza  o
          effettua scommesse sui combattimenti e  sulle  competizioni
          di cui al primo comma e' punito con la  reclusione  da  tre
          mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.». 
              - Il decreto del  Ministero  della  salute  2  novembre
          2006, recante la individuazione delle associazioni e  degli
          enti affidatari di  animali  oggetto  di  provvedimento  di
          sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri
          di riparto delle  entrate  derivanti  dall'applicazione  di
          sanzioni pecuniarie, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 gennaio 2007, n. 19.