Art. 13 Custodia degli animali 1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali: a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri; d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie; e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie. 2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere. 3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie. 4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica. 5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
Note all'art. 13: - Per l'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, vedasi nelle note all'art. 4. - Per l'art. 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, vedasi nelle note all'art. 4. - L'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita: «Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'. 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'.». - L'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206.