Art. 13 
 
                       Custodia degli animali 
 
  1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto  che  sono
oggetto  di  sequestro  penale  o   amministrativo   sono   custoditi
unicamente presso i seguenti rifugi per animali: 
    a) centri di  accoglienza  di  animali  pericolosi  attivati  dal
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma
11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; 
    b)  centro   nazionale   di   accoglienza   attivato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri; 
    d) centro  di  recupero  per  animali  selvatici  attivato  dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della  legge  11  febbraio
1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura
devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento
da  individuare  fra   le   collezioni   faunistiche   registrate   o
riconosciute nella BDN in possesso  delle  autorizzazioni  prescritte
per la detenzione della specie; 
    e)  centri  di  recupero  tartarughe  marine  (C.R.T.M.)  di  cui
all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida  per
il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine
ai  fini  della  riabilitazione  e  per  la  manipolazione  a   scopi
scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso
di tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il responsabile
del  centro  invia  al  Ministero  della  transizione  ecologica   la
certificazione del medico  veterinario  e  si  rende  disponibile  al
trasferimento  presso  altro  stabilimento  da  individuare  fra   le
collezioni  faunistiche  registrate  o  riconosciute  nella  BDN   in
possesso delle autorizzazioni  prescritte  per  la  detenzione  della
specie. 
  2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o  amministrativo  per
violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora  non  sia
possibile collocarli in uno dei  rifugi  di  cui  al  comma  1,  sono
affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore  a
dieci  giorni  a  un  altro  stabilimento  pubblico  o   privato   da
individuare fra le collezioni faunistiche registrate  o  riconosciute
in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la  detenzione
della specie che assicuri l'impossibilita'  di  fuga  degli  animali,
l'adozione di misure idonee a prevenire rischi  sanitari  e  adeguate
condizioni di benessere. 
  3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei
rifugi di cui alle lettere a), b), c)  ed  e)  del  comma  1,  o,  in
subordine, a  stabilimenti  pubblici  o  privati  in  possesso  delle
autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie. 
  4. Gli  animali  sequestrati  o  confiscati  per  violazione  delle
disposizioni  del  presente  decreto   non   possono   essere   fatti
riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della
specie disposte dalla competente  direzione  generale  del  Ministero
della transizione ecologica. 
  5. Nel caso di condanna penale o di applicazione  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e  mantenimento
degli  esemplari  sono  a  carico  del  soggetto   destinatario   del
provvedimento di confisca. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per l'art. 4, comma 11, della legge 8  ottobre  1997,
          n. 344, vedasi nelle note all'art. 4. 
              - Per l'art. 1, comma  755,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 78, vedasi nelle note all'art. 4. 
              - L'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio  1992,  n.
          157, recante norme per la protezione della fauna  selvatica
          omeoterma e per il  prelievo  venatorio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le
          regioni, su parere dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli  istituti
          scientifici delle universita'  e  del  Consiglio  nazionale
          delle ricerche e i musei di storia naturale ad  effettuare,
          a scopo di studio  e  ricerca  scientifica,  la  cattura  e
          l'utilizzazione  di  mammiferi  ed  uccelli,   nonche'   il
          prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
                2.   L'attivita'   di    cattura    temporanea    per
          l'inanellamento  degli  uccelli  a  scopo  scientifico   e'
          organizzata e coordinata sull'intero  territorio  nazionale
          dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica;   tale
          attivita' funge da schema  nazionale  di  inanellamento  in
          seno  all'Unione  europea  per  l'inanellamento   (EURING).
          L'attivita'   di   inanellamento   puo'    essere    svolta
          esclusivamente da  titolari  di  specifica  autorizzazione,
          rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto  nazionale
          per la fauna selvatica; l'espressione  di  tale  parere  e'
          subordinata  alla  partecipazione  a  specifici  corsi   di
          istruzione,  organizzati  dallo  stesso  Istituto,  ed   al
          superamento del relativo esame finale. 
                3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento  e  per
          la  cessione  ai  fini  di  richiamo  puo'  essere   svolta
          esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura  che
          non sono vietati ai sensi dell'allegato IV  alla  direttiva
          2009/147/CE da  impianti  della  cui  autorizzazione  siano
          titolari le province  e  che  siano  gestiti  da  personale
          qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione
          alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su
          parere dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale, il quale  svolge  altresi'  compiti  di
          controllo e di certificazione dell'attivita'  svolta  dagli
          impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'. 
                4. La cattura per la cessione a fini di  richiamo  e'
          consentita solo per esemplari  appartenenti  alle  seguenti
          specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo  bottaccio;
          merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
          ad  altre  specie  eventualmente  catturati  devono  essere
          inanellati ed immediatamente liberati. 
                5. E' fatto obbligo a  chiunque  abbatte,  cattura  o
          rinviene uccelli inanellati di darne  notizia  all'Istituto
          nazionale per la  fauna  selvatica  o  al  comune  nel  cui
          territorio e' avvenuto  il  fatto,  il  quale  provvede  ad
          informare il predetto Istituto. 
                6. Le regioni emanano norme in  ordine  al  soccorso,
          alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
          fauna selvatica in difficolta'.». 
              - L'Accordo Stato-regioni 10 luglio  2014,  recante  le
          linee  guida  per  il  recupero,  soccorso,  affidamento  e
          gestione   delle   tartarughe   marine   ai   fini    della
          riabilitazione e per la manipolazione a scopi  scientifici.
          (Repertorio  atti  n.  83/CSR  del  10  luglio  2014),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  settembre  2014,  n.
          206.