Art. 13
Custodia degli animali
1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono
oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi
unicamente presso i seguenti rifugi per animali:
a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma
11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi
dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri;
d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio
1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura
devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento
da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o
riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte
per la detenzione della specie;
e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui
all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per
il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine
ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi
scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso
di tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il responsabile
del centro invia al Ministero della transizione ecologica la
certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al
trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le
collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in
possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della
specie.
2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per
violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia
possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono
affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a
dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da
individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute
in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione
della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli animali,
l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate
condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei
rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in
subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle
autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle
disposizioni del presente decreto non possono essere fatti
riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della
specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero
della transizione ecologica.
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento
degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del
provvedimento di confisca.
Note all'art. 13:
- Per l'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, vedasi nelle note all'art. 4.
- Per l'art. 1, comma 755, della legge 30 dicembre
2020, n. 78, vedasi nelle note all'art. 4.
- L'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita:
«Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le
regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti
scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale
delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare,
a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attivita' di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e'
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale
attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in
seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e'
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per
la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta
esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che
non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva
2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di
controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli
impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e'
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso,
alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficolta'.».
- L'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le
linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e
gestione delle tartarughe marine ai fini della
riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.
(Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n.
206.