Art. 14
Sanzioni
1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorita' competenti
ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di
competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma
1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle modalita' di
detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino
riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a
5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 e' punito con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6
e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non e'
pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11,
salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.