Art. 14 
 
                              Sanzioni 
 
  1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre  autorita'  competenti
ai  controlli  di  cui  all'articolo  2,  nei  rispettivi  ambiti  di
competenza, dispongono  controlli  sugli  stabilimenti,  al  fine  di
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6,  comma
1. Nel caso venga accertata  la  non  idoneita'  delle  modalita'  di
detenzione, anche con riferimento  al  benessere,  o  si  verifichino
riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000  euro  a
5.000 euro. 
  2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli  3,
comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito  con  l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro. 
  3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui  all'articolo  4,
comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5  e'  punito  con  l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro. 
  4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4,  6
e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche  se  non  e'
pronunciata condanna penale o non e'  stata  applicata  una  sanzione
amministrativa pecuniaria. 
  5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo  11,
salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con  la  sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.