Art. 15 Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale 1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»; b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».
Note all'art. 15: - L'art. 727-bis del codice penale cosi' recita: «727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). --- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.».