Art. 15 
 
                   Modifica dell'articolo 727-bis 
                          del Codice penale 
 
  1.  All'articolo  727-bis  del  Codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola  «detenzione»  sono  inserite  le
seguenti: «e commercio»; 
    b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      «Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione  di
cui all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a
otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - L'art. 727-bis del codice penale cosi' recita: 
                «727-bis (Uccisione, distruzione, cattura,  prelievo,
          detenzione  di  esemplari  di  specie  animali  o  vegetali
          selvatiche protette). --- Salvo che  il  fatto  costituisca
          piu' grave reato,  chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,
          uccide, cattura o detiene  esemplari  appartenenti  ad  una
          specie animale selvatica protetta e' punito  con  l'arresto
          da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro,  salvo
          i casi in cui l'azione riguardi una quantita'  trascurabile
          di tali esemplari e abbia  un  impatto  trascurabile  sullo
          stato di conservazione della specie. 
                Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,   distrugge,
          preleva o detiene  esemplari  appartenenti  ad  una  specie
          vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino  a
          4. 000 euro, salvo i casi  in  cui  l'azione  riguardi  una
          quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
          trascurabile sullo stato di conservazione della specie.».