Art. 15
Modifica dell'articolo 727-bis
del Codice penale
1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le
seguenti: «e commercio»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a
otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».
Note all'art. 15:
- L'art. 727-bis del codice penale cosi' recita:
«727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette). --- Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti,
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una
specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto
da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo
i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile
di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo
stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie
vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a
4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una
quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.».