Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213,
recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente
pericolosi per l'uomo;
c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle
associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di
provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei
criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di
sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, recante la disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica
ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per
la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce
con proprio decreto i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e
predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari,
prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello
stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine
della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2
detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili
provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi
nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla
prefettura territorialmente competente entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie
competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneita' delle relative
strutture di custodia, in funzione della corretta
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita'
pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro
diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si
applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle
aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e
delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione stessa; b)
nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita'
competenti in materia di salute e incolumita' pubblica,
sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le
istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte
alla previa verifica di idoneita' da parte della
commissione.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito
con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213,
recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi
altamente pericolosi per l'uomo, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2003, n. 153.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero della
salute 2 novembre 2006, vedasi nelle note all'art. 12.