Art. 16 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
    b)  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   di   cui
all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge  3  luglio  2003,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  213,
recante divieto di  commercio  e  detenzione  di  aracnidi  altamente
pericolosi per l'uomo; 
    c) il decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione  delle
associazioni  e  degli  enti  affidatari  di   animali   oggetto   di
provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione  dei
criteri di riparto delle  entrate  derivanti  dalla  applicazione  di
sanzioni  pecuniarie,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992,
          n.  150,  recante  la   disciplina   dei   reati   relativi
          all'applicazione in Italia della convenzione sul  commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  di  cui
          alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del  regolamento  (CEE)
          n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche'  norme  per
          la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente: 
                «Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge
          11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato  a  chiunque  detenere
          esemplari vivi di mammiferi e rettili di  specie  selvatica
          ed esemplari vivi di mammiferi  e  rettili  provenienti  da
          riproduzioni in cattivita' che costituiscano  pericolo  per
          la salute e per l'incolumita' pubblica. 
                2. Il Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e  con
          il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  stabilisce
          con   proprio    decreto    i    criteri    da    applicare
          nell'individuazione delle  specie  di  cui  al  comma  1  e
          predispone  di  conseguenza  l'elenco  di  tali  esemplari,
          prevedendo altresi' opportune  forme  di  diffusione  dello
          stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi  il  fine
          della protezione delle specie. 
                3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma   1
          dell'articolo 5, coloro  che  alla  data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui  al  comma  2
          detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili  di  specie
          selvatica  ed  esemplari  vivi  di  mammiferi   o   rettili
          provenienti  da   riproduzioni   in   cattivita'   compresi
          nell'elenco stesso,  sono  tenuti  a  farne  denuncia  alla
          prefettura territorialmente competente entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          2.  Il  prefetto,  d'intesa  con  le  autorita'   sanitarie
          competenti, puo' autorizzare  la  detenzione  dei  suddetti
          esemplari previa verifica della  idoneita'  delle  relative
          strutture  di  custodia,   in   funzione   della   corretta
          sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita'
          pubblica. 
                4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui  al
          comma 1 e' punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  o  con
          l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. 
                5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui  al
          comma 3 e' punito con la sanzione  amministrativa  da  euro
          diecimila a euro sessantamila. 
                6. Le disposizioni dei commi 1,  3,  4  e  5  non  si
          applicano: a) nei confronti dei giardini  zoologici,  delle
          aree  protette,  dei  parchi  nazionali,  degli  acquari  e
          delfinari, dichiarati idonei dalla commissione  scientifica
          di cui all'articolo 4, comma  2,  sulla  base  dei  criteri
          generali fissati previamente dalla commissione  stessa;  b)
          nei  confronti  dei  circhi  e  delle  mostre   faunistiche
          permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle  autorita'
          competenti in materia di  salute  e  incolumita'  pubblica,
          sulla base dei criteri generali fissati  previamente  dalla
          commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.  Le
          istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
          istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte
          alla  previa  verifica  di   idoneita'   da   parte   della
          commissione.». 
              - Il decreto-legge 3 luglio 2003,  n.  159,  convertito
          con  modificazione  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n.213,
          recante divieto  di  commercio  e  detenzione  di  aracnidi
          altamente  pericolosi  per  l'uomo,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2003, n. 153. 
              - Per i riferimenti  al  decreto  del  Ministero  della
          salute 2 novembre 2006, vedasi nelle note all'art. 12.