Art. 17
Disposizioni finali
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8
e' sostituito dal seguente:
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private
potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo
aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni
scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della
convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e
dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del
registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono
previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e
cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal
registro.».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli
animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150» sono
sostituite dalle seguenti: «centro nazionale di accoglienza degli
animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio
1992, n. 150»;
b) il comma 756, e' sostituito dal seguente:
«756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui
alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sottoposti a particolari forme di
protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, e
sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria, sono a
carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali
stessi.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle specie
elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre
1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del medesimo articolo 4.