Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8
e' sostituito dal seguente: 
    «8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o  private
potranno godere dell'esenzione dall'obbligo  di  denuncia  solo  dopo
aver   ottenuto   l'iscrizione   nel   registro   delle   istituzioni
scientifiche  previsto  dall'articolo   VII,   paragrafo   6,   della
convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro  della
transizione ecologica, di concerto con  i  Ministri  della  salute  e
dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata  l'istituzione  del
registro presso il  Ministero  della  transizione  ecologica  e  sono
previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di  iscrizione  e
cancellazione. La commissione  scientifica  di  cui  all'articolo  4,
comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e  la  cancellazione  dal
registro.». 
  2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli
animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150» sono
sostituite dalle seguenti: «centro  nazionale  di  accoglienza  degli
animali sequestrati e confiscati ai  sensi  della  legge  7  febbraio
1992, n. 150»; 
    b) il comma 756, e' sostituito dal seguente: 
      «756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui
alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sottoposti a particolari forme di
protezione in attuazione di convenzioni e accordi  internazionali,  e
sottoposti a sequestro a opera  dell'autorita'  giudiziaria,  sono  a
carico dei proprietari  fino  all'eventuale  confisca  degli  animali
stessi.». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano  alle  specie
elencate nell'Allegato A del decreto del  Ministro  dell'ambiente  19
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre
1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del medesimo articolo 4.