Art. 2
Autorita' competenti
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
responsabile:
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di salute
animale e benessere animale in conformita' al regolamento (UE)
2017/625;
b) del coordinamento delle altre autorita' competenti per le
attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e
delle altre attivita' ufficiali concernenti la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o
all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento
e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero
dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della
salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, le Autorita' sanitarie locali di seguito
denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di
rispettiva competenza, sono le autorita' competenti per la
applicazione delle disposizioni del presente decreto e per
l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni
amministrative.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
vedasi nelle note alle premesse:
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27:
«Art. 2. (Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero
della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono le Autorita' competenti
designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a
pianificare, programmare, eseguire, monitorare e
rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento, e ad accertare e contestare le relative
sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la
sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione di alimenti
comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e
il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti alimentari, anche con
riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti
costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la
fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi
fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi
costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al
minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e
l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per
l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto
di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In
particolare, il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende
sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4
del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a
garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le
norme di etichettatura, per i profili privi di impatto
sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a
tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa
l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla
sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla
correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e
delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del
Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica,
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la
collaborazione e i contatti con la Commissione europea e
gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al
comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di
collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di
agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita'
competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1,
lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429,
e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il
Ministero della difesa e' Autorita' competente per i
controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo
ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate,
comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo'
procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli
stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che
forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento
con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara'
destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano
ferme le competenze e le attribuzioni del servizio
sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come
stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della
salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle
competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il
coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali
tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale
attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo
pianificati secondo i principi del presente decreto e del
Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di
Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando
carabinieri per la tutela della salute, garantendone il
coordinamento delle attivita' di accertamento con le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'
territorialmente competenti. Il personale afferente al
Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel
caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita'
competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di
Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del
servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad
altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei
controlli condotti per la propria attivita' istituzionale,
sospettino la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle
Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di
indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
minaccia alla salute pubblica, informa le autorita'
competenti al fine di contenere il rischio.».