Art. 2 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del  regolamento  (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016,
responsabile: 
    a)  dell'organizzazione  e  del   coordinamento   dei   controlli
ufficiali e delle altre attivita'  ufficiali  in  materia  di  salute
animale e  benessere  animale  in  conformita'  al  regolamento  (UE)
2017/625; 
    b) del coordinamento delle  altre  autorita'  competenti  per  le
attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli  ufficiali  e
delle altre attivita'  ufficiali  concernenti  la  prevenzione  e  il
controllo  delle  malattie  animali  trasmissibili  agli  animali   o
all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al  regolamento
e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica,   il   Ministero
dell'interno, il Ministero dello  sviluppo  economico,  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il  Ministero  della
salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, le  Autorita'  sanitarie  locali  di  seguito
denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi  dell'articolo
2 del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  27,  nell'ambito  di
rispettiva  competenza,  sono  le   autorita'   competenti   per   la
applicazione  delle  disposizioni  del   presente   decreto   e   per
l'accertamento    e    contestazione    delle    relative    sanzioni
amministrative. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2016/429  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,
          vedasi nelle note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo  2
          febbraio 2021, n. 27: 
                «Art. 2.  (Autorita'  competenti  e  altro  personale
          afferente alle autorita' competenti).  -  1.  Il  Ministero
          della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
          Bolzano, le Aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  sono   le   Autorita'   competenti
          designate, ai sensi  dell'articolo  4  del  Regolamento,  a
          pianificare,   programmare,    eseguire,    monitorare    e
          rendicontare i controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'
          ufficiali  nonche'  procedere  all'adozione  delle   azioni
          esecutive  previste  dagli   articoli   137   e   138   del
          Regolamento,  e  ad  accertare  e  contestare  le  relative
          sanzioni amministrative nei seguenti settori: 
                  a)  alimenti,  inclusi  i  nuovi  alimenti,  e   la
          sicurezza alimentare, in tutte le  fasi  della  produzione,
          della trasformazione  e  della  distribuzione  di  alimenti
          comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali  e
          il loro coinvolgimento  nel  mantenimento  dello  stato  di
          salute  fornite  sui   prodotti   alimentari,   anche   con
          riferimento ad alimenti  contenenti  allergeni  e  alimenti
          costituiti,  contenenti  o  derivati  da  OGM,  nonche'  la
          fabbricazione e l'uso di materiali e  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con gli alimenti; 
                  b) mangimi e sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi
          fase  della   produzione,   della   trasformazione,   della
          distribuzione e dell'uso, anche con riferimento  a  mangimi
          costituiti, contenenti o derivati da OGM; 
                  c) salute animale; 
                  d) sottoprodotti  di  origine  animale  e  prodotti
          derivati ai fini della prevenzione  e  della  riduzione  al
          minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; 
                  e) benessere degli animali; 
                  f) prescrizioni per  l'immissione  in  commercio  e
          l'uso di prodotti fitosanitari,  dell'utilizzo  sostenibile
          dei   pesticidi,   ad   eccezione   dell'attrezzatura   per
          l'applicazione dei pesticidi. 
                2. Le autorita' competenti garantiscono  il  rispetto
          di quanto previsto  dall'articolo  5  del  Regolamento.  In
          particolare, il Ministero  della  salute,  le  regioni,  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le   Aziende
          sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
          profili professionali  del  personale,  anche  in  modo  da
          favorirne l'interscambio. 
                3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo  4
          del Regolamento nei seguenti settori: 
                  a)  alimenti,  relativamente  alle  norme  volte  a
          garantire pratiche  commerciali  leali  e  a  tutelare  gli
          interessi e l'informazione  dei  consumatori,  comprese  le
          norme di etichettatura, per  i  profili  privi  di  impatto
          sulla  sicurezza  degli  alimenti,  e   per   i   controlli
          effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
          1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013; 
                  b)  mangimi,  relativamente  alle  norme  volte   a
          tutelare gli aspetti qualitativi e  merceologici,  compresa
          l'etichettatura, per  i  profili  privi  di  impatto  sulla
          sicurezza  dei  mangimi,  ma  che  possono  incidere  sulla
          correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; 
                  c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
          per le piante; 
                  d)  produzione  biologica  ed   etichettatura   dei
          prodotti biologici; 
                  e) uso  ed  etichettatura  delle  denominazioni  di
          origine protette, delle indicazioni geografiche protette  e
          delle specialita' tradizionali garantite. 
                4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali e' organo  di  collegamento  per  lo  scambio  di
          comunicazioni  tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri,  ai  sensi  degli  articoli  da  102  a   107   del
          Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
          comma 2. 
                5. Il Ministero della salute, e'  l'autorita'  unica,
          ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e  d)  della
          legge  4  ottobre  2019,  n.   117,   per   coordinare   la
          collaborazione e i contatti con la  Commissione  europea  e
          gli altri Stati membri in relazione ai controlli  ufficiali
          e alle altre attivita' ufficiali  nei  settori  di  cui  al
          comma 1. 
                6.  Il  Ministero  della  salute,  e'   l'organo   di
          collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma  3,  lettera
          c) della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  responsabile  di
          agevolare lo scambio  di  comunicazioni  tra  le  Autorita'
          competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
          attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 
                7. Con riferimento al settore  di  cui  al  comma  1,
          lettere c) ed e),  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
          dell'articolo 4, punto 55) del regolamento  (UE)  2016/429,
          e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione  e
          del coordinamento dei controlli  ufficiali  e  delle  altre
          attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
          malattie animali trasmissibili. 
                8. Con riferimento ai settori di cui al comma  1,  il
          Ministero  della  difesa  e'  Autorita'  competente  per  i
          controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  di  controllo
          ufficiale condotte  nelle  strutture  delle  Forze  armate,
          comprese quelle connesse  alle  attivita'  dei  contingenti
          impiegati  nelle   missioni   internazionali.   Esso   puo'
          procedere anche  a  effettuare  controlli  ufficiali  negli
          stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari  che
          forniscono merce per le Forze Armate, previo  coordinamento
          con   l'Azienda   sanitaria   locale    competente    sullo
          stabilimento  oggetto  di   controllo,   la   quale   sara'
          destinataria anche dell'esito di  tali  controlli.  Restano
          ferme  le  competenze  e  le  attribuzioni   del   servizio
          sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di   finanza,   come
          stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
          2001,  n.  69,  nelle  strutture  che  si   trovano   nella
          disponibilita' del medesimo corpo. 
                9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero  della
          salute,  nel  rispetto  del  riparto  costituzionale  delle
          competenze legislative dello Stato, delle Regioni  e  delle
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  garantisce  il
          coordinamento, l'uniformita',  l'efficacia  e  l'efficienza
          dei controlli ufficiali e delle altre  attivita'  ufficiali
          tra tutte le Autorita' competenti sul territorio  nazionale
          attraverso  l'adozione  di  piani  nazionali  di  controllo
          pianificati secondo i principi del presente decreto  e  del
          Regolamento. 
                10.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'   di
          Autorita'   competente,   puo'   avvalersi   del    Comando
          carabinieri per la tutela  della  salute,  garantendone  il
          coordinamento  delle  attivita'  di  accertamento  con   le
          attivita'  di  controllo  svolte  dalle   altre   Autorita'
          territorialmente  competenti.  Il  personale  afferente  al
          Comando dei carabinieri per la  tutela  della  salute,  nel
          caso rilevi la presenza di non conformita' nei  settori  di
          cui al comma 1 del presente articolo,  informa  l'Autorita'
          competente dei provvedimenti adottati. 
                11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
          comma 1,  addetto  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita'  ufficiali,  e'  attribuita   la   qualifica   di
          Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria  nei  limiti  del
          servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
          conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
          ufficiale e puo' in  ogni  caso  richiedere,  ove  occorra,
          l'assistenza della forza pubblica. 
                12. Il personale e le forze di polizia  afferenti  ad
          altre Istituzioni che, nell'ambito  dello  svolgimento  dei
          controlli condotti per la propria attivita'  istituzionale,
          sospettino la presenza di non conformita'  nei  settori  di
          cui al comma  1,  ne  danno  tempestiva  segnalazione  alle
          Autorita' competenti. 
                13.  L'autorita'  giudiziaria  che,  nell'ambito   di
          indagini investigative o  programmi  di  repressione  degli
          illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
          minaccia  alla  salute  pubblica,  informa   le   autorita'
          competenti al fine di contenere il rischio.».