Art. 3
Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed
esotiche ed i loro ibridi
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque
importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie
selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche'
gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie
selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma
1, non si applica:
a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n.
73;
b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26;
c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi
dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
f) agli insetti;
g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o
ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per
essere destinati al consumo umano o animale.
Note all'art. 3:
- Il riferimento al decreto legislativo 15 dicembre, n.
230, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 25
marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2005, n. 100:
«Art. 4. (Licenza). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza
delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa
verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo
3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento
della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4,
apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza unificata:
a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui
al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista
allo stesso comma;
b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura,
in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e'
modificata la licenza, previa contestazione delle
irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due
anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle
prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti
prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate
irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi,
nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1,
sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini
zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista
all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio
1992, n. 150, e successive modificazioni.
4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme
vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate
dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita'
con le esigenze ambientali e territoriali.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
"Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.
- Si riportano gli articoli 8 e 10 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230:
«Art. 8. (Istruttoria per rilascio dei permessi
previsti all'articolo 8 del regolamento). - 1. Il Ministero
rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti
all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti
previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le
Regioni o le Province Autonome interessate.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 e'
presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la
procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed
include i documenti e le informazioni indicati nel predetto
modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono,
altresi', indicati, laddove necessario, i punti di sosta
nonche' di destinazione temporanea degli esemplari, quando
si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo
rendono incompatibile con il benessere degli animali.
3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente
fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui
all'articolo 29.
4. Verificata la regolarita' della documentazione
allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformita'
a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone
apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso
dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il
Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici
competenti della Regione o della Provincia Autonoma
territorialmente competente. Dell'ispezione e' redatto
apposito verbale ai fini del rilascio del permesso.
5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico
dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel
caso di richieste che prevedono la produzione scientifica
per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i
permessi sono rilasciati previo parere positivo del
Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile
l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della
salute umana e che per la produzione di essi non e'
possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie.
6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il
richiedente non e' in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento, il Ministero da' notizia dell'esito negativo
dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.».
«Art. 10. (Istruttoria per rilascio delle
autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento). -
1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome
interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai
divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e
previa verifica dei motivi di interesse generale
imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica,
e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del
regolamento.
2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le
modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2
e 3.
3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la
procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si
avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico
dell'ISPRA.
4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il
Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla
Commissione europea, secondo la procedura stabilita
all'articolo 9 del regolamento.
5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti
l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo
di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del
regolamento o nel caso in cui la Commissione europea
rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma
precedente, il Ministero da' notizia al richiedente
dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.».