Art. 3 Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. 2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica: a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73; b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5; d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3; e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230; f) agli insetti; g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente; h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.
Note all'art. 3: - Il riferimento al decreto legislativo 15 dicembre, n. 230, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100: «Art. 4. (Licenza). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata: a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma; b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida. 3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. 4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.». - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61. - Si riportano gli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: «Art. 8. (Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento). - 1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate. 2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 e' presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresi', indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonche' di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali. 3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29. 4. Verificata la regolarita' della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformita' a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso. 5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non e' possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie. 6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non e' in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero da' notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». «Art. 10. (Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento). - 1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento. 2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3. 3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA. 4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento. 5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».