Art. 4 Specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. 2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso. 3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonche' nelle attivita' di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti: a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73; b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4; d) mostre faunistiche permanenti nonche' le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri piu' restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente; e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio; f) centri di recupero per animali selvatici in difficolta' e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone; g) rifugi per animali sequestrati o confiscati: 1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; 2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri; 4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. 4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari. 5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalita' di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni. 6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2. 7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73, vedasi nelle note all'art. 3. - Per il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, vedasi nelle note all'art. 3. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Per i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, vedasi nelle note alle premesse. -- Il regolamento (UE) n. 1143/2014, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 novembre 2014, n. L 317. - Si riportano gli articoli16 e 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157: «Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie). - 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5.». «Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme per gli allevamenti dei cani da caccia. 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali. 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13.». - Si riporta il comma 11 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239, S.O.: «Art. 4 (Interventi per la conservazione della natura). - (Omissis). 11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonche' per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e' autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999. Omissis.». - Si riporta il comma 755 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «omissis. 755. E' istituito, presso il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente. Omissis.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, vedasi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, vedasi nelle note all'art. 3.