Art. 4 
 
           Specie pericolose per la salute, l'incolumita' 
                   pubblica o per la biodiversita' 
 
  1. Fermo restando quanto disposto  all'articolo  3,  e'  vietato  a
chiunque detenere animali vivi di  specie  selvatica,  anche  nati  e
allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per  la  salute  e
per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi
tra esemplari delle predette specie e di altre  specie  selvatiche  o
forme domestiche e le loro successive generazioni. 
  2. Il Ministro della transizione  ecologica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  stabilisce  con
proprio decreto, i criteri  da  applicare  nell'individuazione  delle
specie di cui al comma 1 e  predispone  l'elenco  di  tali  esemplari
prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso. 
  3. Il divieto di cui al comma 1, non si  applica  ai  detentori  di
animali impiegati nei progetti, nei piani nonche' nelle attivita'  di
reintroduzione  o  ripopolamento  autorizzati  secondo  la  normativa
vigente e ai seguenti stabilimenti: 
    a)  giardini  zoologici  in  possesso  della   licenza   prevista
dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73; 
    b) stabilimenti autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 26; 
    c) aree protette di cui alla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,
autorizzate  dal  Ministero  della  transizione  ecologica,   sentita
l'Autorita' scientifica CITES di cui all'articolo  13,  paragrafo  2,
del regolamento (CE) n. 338/97 del  9  dicembre  1996,  d'intesa  con
l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi
di cui al comma 4; 
    d) mostre faunistiche permanenti nonche'  le  esibizioni  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE)
n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le  ASL,
territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di
cui al comma 4, e di  eventuali  criteri  piu'  restrittivi  adottati
dalla Prefettura-UTG territorialmente competente; 
    e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del  regolamento  (UE)
n. 1143/2014, e al decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  230,
autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica
anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui  al  comma  1,
d'intesa con l'ASL competente per territorio; 
    f) centri di recupero per  animali  selvatici  in  difficolta'  e
stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone; 
    g) rifugi per animali sequestrati o confiscati: 
      1) centri di accoglienza di  animali  pericolosi  attivati  dal
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma
11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; 
      2)  centro  nazionale  di   accoglienza   attivato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
      3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri; 
      4) centri di detenzione di animali di specie esotiche  invasive
attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo  15  dicembre
2017, n. 230, unicamente nel caso  di  esemplari  di  specie  incluse
nell'elenco delle specie esotiche invasive di  rilevanza  unionale  o
nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. 
  4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c)  e  d),
sono adottati con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,
di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Il  decreto
stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e  le  misure
idonee a impedirne la fuga,  le  misure  di  prevenzione  dei  rischi
sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari. 
  5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d),  stabilisce
le specie detenibili, il numero massimo  di  esemplari  per  ciascuna
specie, le modalita'  di  confinamento  degli  animali.  Gli  animali
detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero  massimo
di   esemplari   detenibili,   salvo    il    previo    aggiornamento
dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve  essere  aggiornata  prima
dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni  cinque
anni. 
  6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo  4
marzo  2014,  n.  26,  e  quelle  rilasciate  ai  sensi  del  decreto
legislativo  15  dicembre  2017,  n.   230,   contengono   specifiche
prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari  delle  specie
inserite nell'elenco di cui al comma 2. 
  7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 4 del  decreto  legislativo  25  marzo
          2005, n. 73, vedasi nelle note all'art. 3. 
              - Per il decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,
          vedasi nelle note all'art. 3. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro  sulle
          aree protette", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Per i riferimenti al  regolamento  delegato  (UE)  n.
          2035/2019, vedasi nelle note alle premesse. 
              -- Il regolamento  (UE)  n.  1143/2014,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  4  novembre
          2014, n. L 317. 
              - Si riportano gli articoli16 e 17 della  citata  legge
          11 febbraio 1992, n. 157: 
                «Art.  16  (Aziende  faunistico-venatorie  e  aziende
          agri-turistico-venatorie). - 1. Le  regioni,  su  richiesta
          degli interessati e sentito  l'Istituto  nazionale  per  la
          fauna selvatica, entro  i  limiti  del  15  per  cento  del
          proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: 
                  a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione  di
          aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette
          a tassa di concessione regionale, per prevalenti  finalita'
          naturalistiche e faunistiche  con  particolare  riferimento
          alla tipica fauna alpina e appenninica, alla  grossa  fauna
          europea e a  quella  acquatica;  dette  concessioni  devono
          essere  corredate  di  programmi  di  conservazione  e   di
          ripristino ambientale  al  fine  di  garantire  l'obiettivo
          naturalistico e faunistico. In tali aziende  la  caccia  e'
          consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio
          secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In  ogni
          caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e'  consentito
          immettere o liberare fauna  selvatica  posteriormente  alla
          data del 31 agosto; 
                  b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione  di
          aziende  agri-turistico-venatorie,  ai  fini   di   impresa
          agricola, soggette a tassa di concessione regionale,  nelle
          quali sono consentiti  l'immissione  e  l'abbattimento  per
          tutta  la  stagione  venatoria  di   fauna   selvatica   di
          allevamento. 
                2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: 
                  a) essere preferibilmente situate nei territori  di
          scarso rilievo faunistico; 
                  b) coincidere preferibilmente con il territorio  di
          una  o  piu'  aziende  agricole  ricadenti   in   aree   di
          agricoltura svantaggiata,  ovvero  dismesse  da  interventi
          agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. 
                3. Le  aziende  agri-turistico-venatorie  nelle  zone
          umide  e  vallive  possono  essere  autorizzate   solo   se
          comprendono  bacini  artificiali  e  fauna   acquatica   di
          allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 
                4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende
          di cui al comma 1 e' consentito nel  rispetto  delle  norme
          della presente legge con la esclusione dei  limiti  di  cui
          all'art. 12, comma 5.». 
                «Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni  autorizzano,
          regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a  scopo
          alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 
                2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
          nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
          per gli allevamenti dei cani da caccia. 
                3. Nel caso in cui l'allevamento di cui  al  comma  1
          sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola,  questi
          e' tenuto a dare  semplice  comunicazione  alla  competente
          autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali. 
                4.    Le    regioni,    ai    fini     dell'esercizio
          dell'allevamento a scopo di ripopolamento,  organizzato  in
          forma   di   azienda   agricola   singola,   consortile   o
          cooperativa, possono consentire al titolare,  nel  rispetto
          delle norme della presente legge, il prelievo di  mammiferi
          ed uccelli in stato  di  cattivita'  con  i  mezzi  di  cui
          all'art. 13.». 
              - Si riporta il comma 11  dell'art.  4  della  legge  8
          ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per  lo  sviluppo  e  la
          qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
          ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
          1997, n. 239, S.O.: 
              «Art.  4  (Interventi  per   la   conservazione   della
          natura). - (Omissis). 
              11. Per la realizzazione di interventi nel campo  della
          conservazione della natura previsti dalla legge 6  dicembre
          1991,  n.  394   ,   finalizzati   all'istituzione   e   al
          funzionamento di parchi nazionali e di  aree  marine,  alla
          predisposizione  dell'inventario  nazionale  delle  risorse
          naturali,  della  carta   ecopedologica   e   delle   linee
          fondamentali    di    assetto    del     territorio,     ed
          all'organizzazione della prima conferenza  nazionale  sulle
          aree protette,  nonche'  per  l'attivazione  di  centri  di
          accoglienza di animali  pericolosi  di  cui  alla  legge  7
          febbraio 1992, n. 150 , e' autorizzata  la  spesa  di  lire
          20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600  milioni  per
          l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a  decorrere  dall'anno
          1999. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il comma 755 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «omissis. 
                755.  E'  istituito,   presso   il   Comando   unita'
          forestali, ambientali e agroalimentari di cui  all'articolo
          174-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  il  centro
          nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai  sensi
          della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  e  sottoposti  a
          particolari  forme   di   protezione   in   attuazione   di
          convenzioni  e  accordi  internazionali.  A  tal  fine   e'
          autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, per la stipula di  una  convenzione  con  il  Comando
          unita'  forestali,  ambientali  e  agroalimentari  per   la
          gestione del centro nazionale  di  accoglienza  di  cui  al
          periodo precedente. 
              Omissis.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 15 dicembre
          2017, n. 230, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 26, vedasi nelle note all'art. 3.