Art. 4
Specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la
biodiversita'
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a
chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e
allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e
per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi
tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o
forme domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con
proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle
specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari
prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di
animali impiegati nei progetti, nei piani nonche' nelle attivita' di
reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa
vigente e ai seguenti stabilimenti:
a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista
dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26;
c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita
l'Autorita' scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con
l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi
di cui al comma 4;
d) mostre faunistiche permanenti nonche' le esibizioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE)
n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL,
territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di
cui al comma 4, e di eventuali criteri piu' restrittivi adottati
dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE)
n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica
anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1,
d'intesa con l'ASL competente per territorio;
f) centri di recupero per animali selvatici in difficolta' e
stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone;
g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma
11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi
dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri;
4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive
attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse
nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o
nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d),
sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto
stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e le misure
idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi
sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce
le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna
specie, le modalita' di confinamento degli animali. Gli animali
detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo
di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento
dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima
dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque
anni.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche
prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie
inserite nell'elenco di cui al comma 2.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo
2005, n. 73, vedasi nelle note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
vedasi nelle note all'art. 3.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle
aree protette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Per i riferimenti al regolamento delegato (UE) n.
2035/2019, vedasi nelle note alle premesse.
-- Il regolamento (UE) n. 1143/2014, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 novembre
2014, n. L 317.
- Si riportano gli articoli16 e 17 della citata legge
11 febbraio 1992, n. 157:
«Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie). - 1. Le regioni, su richiesta
degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del
proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette
a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita'
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento
alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono
essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni
caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla
data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa
agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle
quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per
tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di
scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di
una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi
agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone
umide e vallive possono essere autorizzate solo se
comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di
allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende
di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme
della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'art. 12, comma 5.».
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1
sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi
e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto
delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui
all'art. 13.».
- Si riporta il comma 11 dell'art. 4 della legge 8
ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1997, n. 239, S.O.:
«Art. 4 (Interventi per la conservazione della
natura). - (Omissis).
11. Per la realizzazione di interventi nel campo della
conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394 , finalizzati all'istituzione e al
funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla
predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse
naturali, della carta ecopedologica e delle linee
fondamentali di assetto del territorio, ed
all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle
aree protette, nonche' per l'attivazione di centri di
accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7
febbraio 1992, n. 150 , e' autorizzata la spesa di lire
20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per
l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno
1999.
Omissis.».
- Si riporta il comma 755 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«omissis.
755. E' istituito, presso il Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro
nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a
particolari forme di protezione in attuazione di
convenzioni e accordi internazionali. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per la stipula di una convenzione con il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la
gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al
periodo precedente.
Omissis.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 230, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 26, vedasi nelle note all'art. 3.