Art. 5 
 
             Elenco delle specie di animali da compagnia 
 
  1. In deroga  al  divieto  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  la
detenzione, la commercializzazione e  l'importazione  di  animali  di
specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita
unicamente per esemplari delle specie  individuate  con  decreto  del
Ministro   della   salute,   da   redigersi   secondo   principi   di
ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro  della
transizione  ecologica  e  sentito  l'Istituto   Superiore   per   la
Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  tra  quelle
elencate nell'Allegato  I  del  regolamento  (UE)  2016/429.  Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni previsto per  l'adozione  del
decreto di cui al primo periodo,  e'  consentita  la  detenzione,  la
commercializzazione e l'importazione di animali di specie  selvatiche
ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del  regolamento  (UE)
2016/429. 
  2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, e' redatto in  base  al
rischio  sanitario,  al  rischio  per   la   biodiversita'   o   alla
compatibilita'  con  la  detenzione   in   cattivita'   per   ragioni
comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per  i  riferimenti  al  regolamento  (UE)  2016/429,
          vedasi nelle note alle premesse.