Art. 5
Elenco delle specie di animali da compagnia
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la
detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di
specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita
unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del
Ministro della salute, da redigersi secondo principi di
ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle
elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del
decreto di cui al primo periodo, e' consentita la detenzione, la
commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche
ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE)
2016/429.
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, e' redatto in base al
rischio sanitario, al rischio per la biodiversita' o alla
compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni
comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429,
vedasi nelle note alle premesse.