Art. 6 
 
               Disposizioni per i detentori di animali 
                   di specie selvatica ed esotica 
 
  1.  I  detentori  di  animali,  compresi  gli  ibridi,  di   specie
selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non  incluse  nel
decreto di cui  all'articolo  5,  acquisiti  a  qualsiasi  titolo  in
conformita' alla normativa vigente entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a  detenerli
fino al termine  della  vita  naturale  degli  esemplari  purche'  il
detentore  adotti  misure  idonee  a  garantire  l'impossibilita'  di
riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi  siano  mantenuti
in condizioni tali da garantirne il benessere. 
  2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari
vivi delle specie comprese nell'elenco allegato  al  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto  del
Ministro  dell'ambiente  adottato  ai  sensi  dell'articolo   5   del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, sono tenuti a farne denuncia  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a)  gli  stabilimenti  in  possesso  della  licenza  di  giardino
zoologico di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 73: alla competente direzione generale del  Ministero  della
transizione ecologica; 
    b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera  c):
alla competente direzione generale del  Ministero  della  transizione
ecologica    ai    fini    del    rilascio    o     dell'integrazione
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3; 
    c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera  d):
alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del  rilascio
o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4; 
    d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto  legislativo
4  marzo  2014,  n.  26:  al  Ministero  della  salute,   o   all'ASL
territorialmente competente o  al  Comune  in  base  alla  precedente
autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni  di  cui
all'articolo 4, comma 6; 
    e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto  legislativo
15 dicembre 2017, n. 230:  alla  competente  direzione  generale  del
Ministero della  transizione  ecologica,  ai  fini  dell'integrazione
dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4,  comma
6. 
  3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  2,  che  detengono
animali di specie selvatiche, anche nati e  allevati  in  cattivita',
compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma
2,  e  non  inclusi  nell'Allegato  A  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  12
gennaio 1993, n. 2, denunciano alla  Prefettura-UTG  territorialmente
competente entro novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto  dell'esigenza  di
tutela dell'incolumita'  pubblica,  puo'  autorizzare  la  detenzione
degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente
per  territorio  in  ordine  alla  tutela  della   salute   pubblica,
all'idoneita' delle strutture di custodia dei suddetti  esemplari  in
funzione del loro benessere e della  corretta  sopravvivenza  nonche'
della compatibilita' con la detenzione in cattivita' e dell'idoneita'
delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga,
sempre che siano state adottate efficaci modalita' di confinamento. 
  4. Le disposizioni del comma 1,  si  applicano  anche  in  caso  di
modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione  alle  specie
eliminate dall'elenco. Le disposizioni dei commi 2,  3  si  applicano
anche in caso di modifica dell'elenco  allegato  al  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 2, e  il  termine  di  novanta  giorni  per  la
denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di  modifica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono  autorizzati  a
detenere gli esemplari  delle  specie  incluse  nel  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 2, posseduti alla  data  di  pubblicazione  del
decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
fino al termine  della  vita  naturale  degli  stessi  purche'  siano
adottate misure idonee a garantire l'impossibilita'  di  riproduzione
degli esemplari. E' fatto  divieto  a  circhi  e  mostre  faunistiche
viaggianti di acquisire ulteriori animali delle  specie  incluse  nel
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data  di
pubblicazione del decreto medesimo  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  6. Ai soggetti di cui ai commi 1,  2,  3,  e  5,  si  applicano  le
disposizioni vigenti in materia di  identificazione  e  registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - L'Allegato A del decreto del  Ministro  dell'ambiente
          adottato ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto-legge  12
          gennaio 1993, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 marzo 1993, n. 59, recante  «Elenco  delle  specie
          animali che possono costituire pericolo  per  la  salute  e
          l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre  1996,  n.
          232. 
              - Per l'art. 4 del decreto legislativo 21  marzo  2005,
          n. 73, vedasi nelle note all'art. 4. 
              - Per il decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,
          vedasi nelle note all'art. 4. 
              - Per il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  230,
          vedasi nelle note alle premesse.