Art. 7
Disposizioni per detentori
1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie
selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5
acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformita'
alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli
entro i dodici mesi successivi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali.