Art. 7 
 
                     Disposizioni per detentori 
 
  1.  I  detentori  di  scorte  commerciali  di  animali  di   specie
selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo  5
acquistati o comunque acquisiti a  qualsiasi  titolo  in  conformita'
alla normativa vigente  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a  commercializzarli
entro i dodici mesi successivi. 
  2. Ai soggetti di cui al comma  1,  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  identificazione   e   registrazione   degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali.