Art. 8 
 
                 Caratteristiche degli stabilimenti 
                      che detengono gli animali 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute, da  adottare  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite,  nel
rispetto   della   pianificazione   vigente,    le    caratteristiche
strutturali, funzionali e  di  biosicurezza  degli  stabilimenti  che
detengono  animali  nonche'  la  gestione  delle  movimentazioni  tra
stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento  di
accompagnamento informatizzato, ove non  gia'  oggetto  di  specifica
norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di  cui
all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g). 
  2.  Gli  stabilimenti  gia'  autorizzati  o   riconosciuti   devono
adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche  funzionali
e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui al comma 1. 
  3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma
1, e' una  violazione  punibile  dall'Autorita'  competente,  con  la
sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.