Art. 8
Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel
rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche
strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che
detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra
stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di
accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica
norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui
all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).
2. Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti devono
adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali
e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma
1, e' una violazione punibile dall'Autorita' competente, con la
sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.