Art. 8 Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g). 2. Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1, e' una violazione punibile dall'Autorita' competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.