Art. 9
Formazione degli operatori
e dei proprietari o dei detentori
1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza
nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al
decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8
marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le
modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori
di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.
2. Le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli
operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle
disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione
di idonee attivita' formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attivita' formative
organizzate dalle Autorita' di cui al comma 2, e' a carico degli
operatori stessi.
Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo
2017, n. 24 «Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 2017, n. 186):
«Art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificita' del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti
e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa'
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del
Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo
della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le
verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di
sospensione o cancellazione dallo stesso.
Omissis.».