Art. 9 
 
                     Formazione degli operatori 
                  e dei proprietari o dei detentori 
 
  1. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentiti  i  centri  di  referenza
nazionale nonche' le  societa'  scientifiche  competenti  di  cui  al
decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e  2,  della  legge  8
marzo 2017 n. 24, sono definite con  apposito  manuale  operativo  le
modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori
di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto. 
  2.  Le  Autorita'  locali  competenti  provvedono   affinche'   gli
operatori ricevano  idonea  formazione  e  istruzioni  inerenti  alle
disposizioni del presente decreto anche  attraverso  l'organizzazione
di idonee attivita' formative. 
  3. La  partecipazione  degli  operatori  alle  attivita'  formative
organizzate dalle Autorita' di cui al comma  2,  e'  a  carico  degli
operatori stessi. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo
          2017, n. 24 «Disposizioni in  materia  di  sicurezza  delle
          cure e della  persona  assistita,  nonche'  in  materia  di
          responsabilita'   professionale    degli    esercenti    le
          professioni sanitarie» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 agosto 2017, n. 186): 
                «Art.  5  (Buone  pratiche  clinico-assistenziali   e
          raccomandazioni  previste  dalle  linee  guida). -  1.  Gli
          esercenti le professioni sanitarie,  nell'esecuzione  delle
          prestazioni    sanitarie    con    finalita'    preventive,
          diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e  di
          medicina legale, si attengono, salve  le  specificita'  del
          caso concreto, alle raccomandazioni  previste  dalle  linee
          guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da  enti
          e istituzioni pubblici e  privati  nonche'  dalle  societa'
          scientifiche  e  dalle  associazioni   tecnico-scientifiche
          delle professioni sanitarie  iscritte  in  apposito  elenco
          istituito e regolamentato con decreto  del  Ministro  della
          salute, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
          cadenza    biennale.    In    mancanza    delle    suddette
          raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie  si
          attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 
                2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito  elenco
          delle   societa'   scientifiche   e   delle    associazioni
          tecnico-scientifiche di cui al  comma  1,  il  decreto  del
          Ministro della salute stabilisce: 
                  a) i requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul
          territorio nazionale; 
                  b) la costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le
          garanzie da  prevedere  nello  statuto  in  riferimento  al
          libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
          partecipazione    alle    decisioni,    all'autonomia     e
          all'indipendenza,  all'assenza  di  scopo  di  lucro,  alla
          pubblicazione   nel   sito   istituzionale   dei    bilanci
          preventivi, dei consuntivi e  degli  incarichi  retribuiti,
          alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
          e all'individuazione di sistemi  di  verifica  e  controllo
          della qualita' della produzione tecnico-scientifica; 
                  c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le
          verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita'  di
          sospensione o cancellazione dallo stesso. 
                  Omissis.».