Art. 11 
 
              Obblighi di sorveglianza degli operatori 
                     e visite di sanita' animale 
 
  1. Gli operatori tengono traccia delle  informazioni  e  dei  dati,
inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti  nell'ambito
dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita'  animale  di
cui agli articoli 24 e 25, del  regolamento,  inserendole,  ove  gia'
disponibili  le  apposite  funzionalita'  informatiche,  nel  sistema
informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14,  comma  2,  per  il
tramite  di  veterinari  incaricati  debitamente   formati   per   le
specifiche funzionalita' e di veterinari  aziendali  riconosciuti  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  della  salute  7  dicembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5  febbraio  2018.  Gli
operatori  e   i   loro   delegati   possono   avere   accesso   alla
visualizzazione di  tali  informazioni  e  dati  esclusivamente  agli
allevamenti  di  cui  sono   responsabili,   inseriti   nel   sistema
informativo ClassyFarm.it. 
  2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria
organizzazione aziendale, puo'  incaricare  piu'  di  un  veterinario
incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti  assegnati  a
ciascuno, informandone l'autorita' competente nel rispetto di  quanto
previsto dal decreto  del  Ministro  della  salute  7  dicembre  2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il  Ministro  della  salute  con  proprio  decreto,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce: 
    a)  le  check  list  informatizzate  per  l'individuazione  delle
informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere  inseriti
nel sistema «ClassyFarm.it»; 
    b) le modalita' operative e le frequenze minime  sulla  base  del
rischio per l'esecuzione delle  visite  di  sanita'  animale  di  cui
all'articolo 25, del regolamento; 
    c) gli strumenti, le modalita' e le procedure  per  l'inserimento
delle informazioni di cui al presente  articolo,  incluso  l'utilizzo
degli esiti delle visite di sanita' animale e per la categorizzazione
degli stabilimenti in base al rischio. 
  4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel
caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it»,
le  apposite  funzionalita'  informatiche   per   la   tipologia   di
stabilimento di cui sono responsabili, adempiono  agli  obblighi  del
presente articolo tenendo in modalita' elettronica  o  cartacea,  per
cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni  di
cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle  visite  di
sanita'  animale;  i  medesimi  operatori  mettono   a   disposizione
dell'autorita' competente tali informazioni e dati,  su  richiesta  e
comunque nell'ambito delle attivita' di controllo ufficiale. 
  5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilita' degli  operatori
di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base  delle
informazioni  e  dei   dati   acquisiti   dall'autorita'   competente
nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e  delle  altre
attivita' ufficiali o, comunque,  presenti  nel  sistema  informativo
«Vetinfo.it». 
  6. Al fine di consentire alle  autorita'  competenti  di  acquisire
dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di
medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV
(Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo 3
della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalita'  operative
di cui  al  decreto  del  Ministro  della  salute  8  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019: 
    a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti
e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed  E  della  tabella  dei
medicinali di cui all'articolo 14 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  incluse  le  richieste  di  cui
all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,
per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  compresi  nella  tabella   dei
medicinali, sezioni A, B e C; 
    b)  i  dati  derivanti  dalla  somministrazione  del   medicinale
veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa  a
specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti  a
trattamento. 
  7. I dati relativi  alla  prescrizione  e  all'uso  dei  medicinali
veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti  intermedi  per  ogni
animale o  gruppo  di  animali  sono  automaticamente  acquisiti  nel
sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute  7
dicembre 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5
febbraio 2018. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  della
          salute 7 dicembre 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - L'art.  3  della  legge  20  novembre  2017,  n.  167
          «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2017», cosi' dispone: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di tracciabilita' dei
          medicinali  veterinari  e  dei  mangimi  medicati  per   il
          conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE  e
          90/167/CEE). - 1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.
          193, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono  aggiunti  i
          seguenti: 
                  "2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le
          farmacie, le parafarmacie, i titolari delle  autorizzazioni
          alla  vendita  diretta  e  al   dettaglio   di   medicinali
          veterinari  nonche'  i  Medici  veterinari  attraverso   la
          prescrizione del medicinale veterinario  inseriscono  nella
          banca dati centrale finalizzata a monitorare le  confezioni
          dei  medicinali  all'interno  del   sistema   distributivo,
          istituita con decreto del Ministro della salute  15  luglio
          2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4
          gennaio  2005,  le  seguenti   informazioni,   secondo   le
          modalita' definite con decreto del Ministro della salute: 
                    a) l'inizio dell'attivita' di vendita,  ogni  sua
          variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione,
          nonche' l'acquirente; 
                    b)  i  dati  concernenti  la  produzione   e   la
          commercializzazione dei medicinali veterinari. 
                  2-ter. La banca dati  di  cui  al  comma  2-bis  e'
          alimentata  esclusivamente  con  i   dati   delle   ricette
          elettroniche. E' fatto obbligo  al  medico  veterinario  di
          inserire    i    dati    identificativi    del     titolare
          dell'allevamento. 
                  2-quater. L'attivita' di tenuta e di  aggiornamento
          della banca dati di cui al  comma  2-bis  e'  svolta  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente"; 
                b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti  i
          seguenti: 
                  "1-bis. In alternativa alla modalita' di  redazione
          in formato cartaceo secondo il modello di cui al  comma  1,
          la   prescrizione   dei    medicinali    veterinari,    ove
          obbligatoria, puo' essere redatta  secondo  il  modello  di
          ricetta elettronica disponibile nella  banca  dati  di  cui
          all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1°  settembre
          2018, la prescrizione dei medicinali veterinari e'  redatta
          esclusivamente  secondo  il  predetto  modello  di  ricetta
          elettronica. 
                  1-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,
          chiunque  falsifichi  o  tenti   di   falsificare   ricette
          elettroniche  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
          pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108". 
              2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e' inserito il seguente: 
                "1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
          formato cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  la  prescrizione  dei  mangimi  medicati,  ove
          obbligatoria, puo' essere redatta  secondo  il  modello  di
          ricetta elettronica disponibile nella  banca  dati  di  cui
          all'articolo 89, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  6
          aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018,  la
          prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
          secondo il predetto modello di ricetta elettronica".». 
              - Gli articoli 14 e 42 del decreto del Presidente della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza» cosi' dispongono: 
              «Art. 14 (Criteri per la formazione delle  tabelle).  -
          1. La inclusione delle sostanze stupefacenti  o  psicotrope
          nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in  base
          ai seguenti criteri: 
                a) nella tabella I devono essere indicati: 
                  1) l'oppio e i  materiali  da  cui  possono  essere
          ottenute le  sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili  dal
          papavero    sonnifero;    gli    alcaloidi    ad     azione
          narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;   le   sostanze
          ottenute  per  trasformazione  chimica  di   quelle   prima
          indicate; le sostanze  ottenibili  per  sintesi  che  siano
          riconducibili, per  struttura  chimica  o  per  effetti,  a
          quelle   oppiacee   precedentemente   indicate;   eventuali
          intermedi per la loro sintesi; 
                  2) le foglie di coca  e  gli  alcaloidi  ad  azione
          eccitante  sul   sistema   nervoso   centrale   da   queste
          estraibili; le sostanze  ad  azione  analoga  ottenute  per
          trasformazione  chimica  degli  alcaloidi  sopra   indicati
          oppure per sintesi; 
                  3) le  sostanze  di  tipo  amfetaminico  ad  azione
          eccitante sul sistema nervoso centrale; 
                  4) ogni altra  sostanza  che  produca  effetti  sul
          sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di  determinare
          dipendenza fisica o  psichica  dello  stesso  ordine  o  di
          ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 
                  5) gli indolici, siano essi  derivati  triptaminici
          che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che  abbiano
          effetti allucinogeni o che  possano  provocare  distorsioni
          sensoriali; 
                  6) le sostanze ottenute per sintesi  o  semisintesi
          che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto
          farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 
                  7)  ogni  altra  pianta  o  sostanza   naturale   o
          sintetica  che  possa  provocare  allucinazioni   o   gravi
          distorsioni sensoriali e tutte  le  sostanze  ottenute  per
          estrazione o per sintesi chimica che  provocano  la  stessa
          tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 
                  8) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui
          alla  presente  lettera,  in  conformita'  alle   modalita'
          indicate nella tabella dei medicinali di cui  alla  lettera
          e); 
                b) nella tabella II devono essere indicati: 
                  1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 
                  2) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui
          alla  presente  lettera,  in  conformita'  alle   modalita'
          indicate nella tabella dei medicinali di cui  alla  lettera
          e); 
                c) nella tabella III devono essere indicati: 
                  1) i barbiturici che hanno  notevole  capacita'  di
          indurre dipendenza fisica o psichica  o  entrambe,  nonche'
          altre  sostanze  ad  effetto  ipnotico-sedativo   ad   essi
          assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici  a  lunga
          durata  e  di  accertato   effetto   antiepilettico   e   i
          barbiturici a breve  durata  di  impiego  quali  anestetici
          generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino
          i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 
                  2) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui
          alla  presente  lettera,  in  conformita'  alle   modalita'
          indicate nella tabella dei medicinali di cui  alla  lettera
          e); 
                d) nella tabella IV devono essere indicate: 
                  1) le sostanze per le quali  sono  stati  accertati
          concreti pericoli  di  induzione  di  dipendenza  fisica  o
          psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
          dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 
                  2) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui
          alla  presente  lettera,  in  conformita'  alle   modalita'
          indicate nella tabella dei medicinali di cui  alla  lettera
          e); 
                e) nella tabella denominata "tabella dei  medicinali"
          e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a
          base di sostanze  attive  stupefacenti  o  psicotrope,  ivi
          incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente
          impiego terapeutico  ad  uso  umano  o  veterinario.  Nella
          sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 
                  1) i medicinali contenenti le sostanze  analgesiche
          oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 
                  2) i medicinali di cui  all'allegato  III  -bis  al
          presente testo unico; 
                  3) i medicinali  contenenti  sostanze  di  corrente
          impiego terapeutico  per  le  quali  sono  stati  accertati
          concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
          psichica; 
                  4) i medicinali contenenti  barbiturici  che  hanno
          notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o  psichica
          o   entrambe,   nonche'   altre   sostanze    ad    effetto
          ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; 
                f) nella sezione B della tabella dei medicinali  sono
          indicati: 
                  1) i medicinali che contengono sostanze di corrente
          impiego terapeutico  per  le  quali  sono  stati  accertati
          concreti pericoli  di  induzione  di  dipendenza  fisica  o
          psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
          dai medicinali elencati nella sezione A; 
                  2) i medicinali contenenti  barbiturici  ad  azione
          antiepilettica e quelli contenenti  barbiturici  con  breve
          durata d'azione; 
                  3) i medicinali  contenenti  le  benzodiazepine,  i
          derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad  azione
          ansiolitica o psicostimolante  che  possono  dar  luogo  al
          pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; 
                g) nella sezione C della tabella dei medicinali  sono
          indicati: 
                  1) i medicinali  contenenti  le  sostanze  elencate
          nella tabella dei medicinali,  sezione  B,  da  sole  o  in
          associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico,
          per i quali  sono  stati  accertati  concreti  pericoli  di
          induzione di dipendenza fisica o psichica; 
                h) nella sezione D della tabella dei medicinali  sono
          indicati: 
                  1) i medicinali  contenenti  le  sostanze  elencate
          nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole  o  in
          associazione con altre sostanze attive ad uso  farmaceutico
          quando per la loro composizione qualitativa e  quantitativa
          e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso
          o  farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a  quello   dei
          medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A
          e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle
          sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 
                  2) i  medicinali  ad  uso  parenterale  a  base  di
          benzodiazepine; 
                  3)  i  medicinali  per  uso   diverso   da   quello
          iniettabile, i quali, in associazione  con  altre  sostanze
          attive ad  uso  farmaceutico  non  stupefacenti  contengono
          alcaloidi totali dell'oppio con  equivalente  ponderale  in
          morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso  espresso
          come base anidra; i suddetti medicinali devono essere  tali
          da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con
          facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 
                  3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
          terapeutiche nei  confronti  del  dolore  severo,  composti
          medicinali  utilizzati  in  terapia  del  dolore   elencati
          nell'allegato    III-bis,    limitatamente    alle    forme
          farmaceutiche diverse da quella parenterale; 
                i) nella sezione E della tabella dei medicinali  sono
          indicati: 
                  1) i medicinali  contenenti  le  sostanze  elencate
          nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole  o  in
          associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico,
          quando per la loro composizione qualitativa e  quantitativa
          o per le modalita'  del  loro  uso,  possono  dar  luogo  a
          pericolo di abuso o  generare  farmacodipendenza  di  grado
          inferiore a quello dei medicinali  elencati  nella  tabella
          dei medicinali, sezioni A, B, C o D. 
              2. Nelle tabelle di cui al comma 1  sono  compresi,  ai
          fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli
          isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i  sali  anche  relativi
          agli isomeri, esteri ed eteri,  nonche'  gli  stereoisomeri
          nei casi in cui  possono  essere  prodotti,  relativi  alle
          sostanze incluse nelle tabelle  I,  II,  III  e  IV,  e  ai
          medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo  sia
          fatta espressa eccezione. 
              3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate  con
          la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
          denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste.  E',
          tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della  applicazione
          del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
          indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
          purche' idonea ad identificarla. 
              4. Le sostanze e le piante di cui al comma  1,  lettere
          a) e b), sono soggette alla disciplina del  presente  testo
          unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto,
          miscuglio o miscela. 
              [5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze
          gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio
          2006.] 
              6. La tabella dei medicinali indica la  classificazione
          ai fini della  fornitura.  Sono  comunque  fatte  salve  le
          condizioni  stabilite  dall'Agenzia  italiana  del  farmaco
          all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
          commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal
          Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.». 
              «Art. 42 (Legge 22 dicembre 1975, n.  685,  art.  42  -
          legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 10, comma 1) Acquisto di
          medicinali a base di sostanze stupefacenti  e  di  sostanze
          psicotrope da parte di medici chirurghi).  -  1.  I  medici
          chirurghi ed i medici veterinari, i  direttori  sanitari  o
          responsabili di ospedali, case di  cura  in  genere,  prive
          dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di  gabinetto
          per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le
          normali esigenze terapeutiche, si determini  la  necessita'
          di  approvvigionarsi  di  medicinali  a  base  di  sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  compresi  nella  tabella   dei
          medicinali, sezioni A, B  e  C,  di  cui  all'articolo  14,
          devono farne  richiesta  scritta  in  triplice  copia  alla
          farmacia o al  grossista  di  medicinali.  La  prima  delle
          predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
          altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla  ditta
          all'ingrosso; queste  ultime  ne  trattengono  una  per  il
          proprio  discarico  e   trasmettono   l'altra   all'azienda
          sanitaria locale a cui fanno riferimento. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei
          predetti   medicinali   in   misura   eccedente   in   modo
          apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 100 ad euro 500. 
              3. I direttori sanitari ed i titolari di  gabinetto  di
          cui al comma 1 debbono  tenere  un  registro  di  carico  e
          scarico  dei  medicinali  acquistati,  nel   quale   devono
          specificare l'impiego dei medicinali stessi. 
              4. Detto registro deve essere  vidimato  e  firmato  in
          ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.».