Art. 12 
 
               Sorveglianza dell'autorita' competente 
 
  1. In attuazione degli articoli 26 e 27, del regolamento, e  tenuto
conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del  regolamento
(UE) 2020/689, il Ministero della salute, con  decreto  direttoriale,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
puo'  individuare   modalita'   uniformi   per   l'organizzazione   e
l'attuazione   della   sorveglianza   finalizzata   alla   tempestiva
rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del  regolamento,  e
delle malattie emergenti. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della  salute,
le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  tengono
conto: 
    a) degli esiti dei controlli ufficiali e  delle  altre  attivita'
ufficiali di cui all'articolo 2 del regolamento  (UE)  2017/625,  nei
settori di cui all'articolo 7,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2020/689; 
    b) dei dati e  delle  informazioni  della  sorveglianza  condotta
dagli operatori in conformita' all'articolo 11, comma 1; 
    c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di
sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il regolamento delegato (UE)  2020/689,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle  note
          alle premesse.