Art. 12 Sorveglianza dell'autorita' competente 1. In attuazione degli articoli 26 e 27, del regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare modalita' uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, e delle malattie emergenti. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto: a) degli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/689; b) dei dati e delle informazioni della sorveglianza condotta dagli operatori in conformita' all'articolo 11, comma 1; c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1.
Note all'art. 12: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento delegato (UE) 2020/689, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.