Art. 13 
 
                      Programmi di eradicazione 
                    e sorveglianza delle malattie 
 
  1. Al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute
animale, il Ministero della salute: 
    a)  stabilisce,  sentite  le  regioni  e  le  province   autonome
interessate, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui
all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento,  per  le  malattie  di
categoria B per le quali il  territorio  nazionale  non  sia  indenne
interamente o in specifiche zone o compartimenti; 
    b) stabilisce, previo parere positivo favorevole delle regioni  e
province autonome interessate, i programmi nazionali  facoltativi  di
eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo  2,  del  regolamento,
definiti ai sensi  dell'articolo  5  del  presente  decreto,  per  le
malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non  sia
indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti; 
    c)   presenta   alla   Commissione   europea   le   domande   per
l'approvazione dei programmi di cui  alle  lettere  a)  e  b),  e  le
relative relazioni secondo quanto previsto dagli articoli  33  e  34,
del regolamento, come integrati dal regolamento (UE) 2020/2002; 
    d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i programmi  di
cui alle lettere a) e b), approvati dalla Commissione europea; 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per  il
tramite  degli   applicativi   dedicati   del   sistema   informativo
veterinario «Vetinfo.it», forniscono al  Ministero  della  salute  le
informazioni di cui all'articolo 33, del regolamento, come  integrato
dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/2002,  ai   fini   della
presentazione delle domande e delle relazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera c). 
  3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di  cui  al  presente
articolo e' demandata alle aziende sanitarie locali  territorialmente
competenti che  applicano  le  misure  di  cui  al  regolamento  (UE)
2020/689. 
  4. La concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 29, 53, 57
e 61 del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/689,  e'  demandata
all'azienda  sanitaria  locale  territorialmente   competente   sullo
stabilimento in cui sono detenuti  gli  animali,  previo  nulla  osta
dell'azienda  sanitaria  locale  territorialmente  competente   sullo
stabilimento di destinazione in caso di  movimentazioni.  Le  deroghe
concesse  sono  inserite  nel   sistema   «Vetinfo.it»   dall'azienda
sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse. 
  5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  20,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) 2020/689, il  Ministro  della  salute,  con  proprio
decreto, sentite le regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi  di  prove  e  il
periodo di tempo massimo durante il quale lo  status  di  indenne  da
malattia puo' essere sospeso in caso di violazione  delle  condizioni
di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo 20, del regolamento (UE)
2020/689. 
  6. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  previo  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta  i  programmi  di
sorveglianza predisposti ai sensi dell'articolo 28, del  regolamento,
secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10,  paragrafo
2,  del  regolamento  (UE)  2020/689,  e  presenta  gli  stessi  alla
Commissione europea provvedendo a fornire almeno le  informazioni  di
cui all'articolo  11,  del  medesimo  regolamento  (UE)  2020/689,  e
adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e  gli
altri  stati  membri  secondo  quanto  previsto   dall'articolo   28,
paragrafo 3, del regolamento e del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2020/2002. 
  7. Il Ministro della salute, con  proprio  decreto,  previo  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  puo'  adottare  piani
nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D  ed
E di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettere  e)  e  f),  definiti
nell'ambito del Centro nazionale. 
  8. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate  di
categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero  della  salute,
nell'ambito delle priorita' stabilite dall'articolo 5, comma 5. 
  9. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti  attuano
i programmi di sorveglianza di cui al comma 7. 
  10.  Gli  operatori  responsabili   degli   stabilimenti   la   cui
popolazione animale e' interessata da un programma di eradicazione di
cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  sono  tenuti  a  rispettare  le
prescrizioni  contenute  nei  suddetti  programmi  e  a  fornire   la
necessaria collaborazione  all'autorita'  competente  nell'attuazione
degli stessi. 
  11.  Gli  operatori  responsabili  degli   stabilimenti,   la   cui
popolazione animale e' interessata da un programma di sorveglianza di
cui ai commi 6, 7 e  8,  sono  tenuti  a  rispettare  le  misure  ivi
contenute e a  fornire  la  necessaria  collaborazione  all'autorita'
competente nell'attuazione del programma medesimo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il regolamento delegato (UE)  2020/689,  si  veda
          nelle note alle premesse.