Art. 14 Sistemi informativi veterinari 1. Il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise, al fine di garantire il flusso informativo in materia di sanita' animale verso l'Unione europea e gli organismi internazionali e l'organizzazione della sorveglianza di cui agli articoli 26, 27 e 28 del regolamento, come integrati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/689, assicura la raccolta delle informazioni concernenti: a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilita' degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; b) l'uso dei medicinali veterinari; c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. 2. E' istituito il Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale «www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorita' competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attivita' di autocontrollo e l'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema «ClassyFarm.it». 3. Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.
Note all'art. 14: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.