Art. 16 
 
                    Status di indenne da malattia 
 
  1. In attuazione dell'articolo 36  del  regolamento,  il  Ministero
della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con
il supporto dei centri di referenza  nazionali,  puo'  chiedere  alla
Commissione europea il riconoscimento  dello  status  di  indenne  da
malattia per una o piu' malattie elencate di categoria B e C, per una
o piu' delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o
per una o piu' zone. 
  2. Il Ministero della  salute,  su  istanza  delle  regioni,  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano o  delle  aziende  sanitarie
locali  territorialmente  competenti,  puo'  assicurare  l'attuazione
della deroga di cui all'articolo 83  del  regolamento  delegato  (UE)
2020/689. 
  3. In attuazione dell'articolo 37  del  regolamento,  il  Ministero
della salute, anche su istanza delle regioni e  province  autonome  e
con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla
Commissione europea il riconoscimento  dello  status  di  indenne  da
malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A,
B e C. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province
autonome territorialmente  competenti,  inviano  al  Ministero  della
salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente
all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte. 
  5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i  salmonidi  e
tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica  infettiva
e  alla  setticemia  emorragica  virale  di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque  libere
a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono  da  una
zona  o  compartimento  dichiarati  indenni  da  tali   malattie   in
conformita'  a  quanto  previsto  all'articolo  71  del   regolamento
delegato (UE) 2020/689. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il regolamento delegato (UE)  2020/689,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  3  dicembre   2018,   n.
          2018/1882/UE, si veda nelle note alle premesse.