Art. 16 Status di indenne da malattia 1. In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o piu' malattie elencate di categoria B e C, per una o piu' delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o piu' zone. 2. Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, puo' assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689. 3. In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C. 4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte. 5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformita' a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Note all'art. 16: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento delegato (UE) 2020/689, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) 3 dicembre 2018, n. 2018/1882/UE, si veda nelle note alle premesse.