Art. 17 Piani di emergenza ed esercizi di simulazione 1. In attuazione dell'articolo 43 del regolamento, il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b). 2. I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza. 3. In attuazione dell'articolo 45 del regolamento, il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.
Note all'art. 17: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.