Art. 17 
 
            Piani di emergenza ed esercizi di simulazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo  43  del  regolamento,  il  Ministro
della salute, con proprio  decreto  previo  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di  emergenza  e  gli
eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5,  comma
5, lettera b). 
  2. I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti  di
concerto con il  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, con il Ministro  della  transizione  ecologica  e  con  il
Ministro  della  difesa  per  gli  eventuali  aspetti  di  rispettiva
competenza. 
  3. In attuazione dell'articolo 45  del  regolamento,  il  Ministero
della  salute,  previo  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, elabora un  programma  di  esercizi  di  simulazione,  di
durata quinquennale, per  la  verifica  dell'efficacia  delle  misure
adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o
provinciale e locale. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.